Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34107 del 10/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 34107 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: FRANCO AMEDEO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso
la corte d’appello di Milano;
avverso la sentenza emessa il 12 ottobre 2012 dal Gip del tribunale di Pavia nei confronti di Ancona Paolo;
udita nella udienza in camera di consiglio del 10 giugno 2014 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
Svolgimento del processo
Nei confronti di Ancona Paolo venne emesso il 15.9.2010 decreto penale
di condanna per il reato di cui all’art. 2, comma 1 bis, d.l. 12 settembre 1983, n.
463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, per avere omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni
corrisposte ai lavoratori dipendenti nel mese di settembre 2006.
Il Gip del tribunale di Pavia, con la sentenza in epigrafe, osservò che le
omissioni contributive avevano nella specie ad oggetto somme talmente esigue
da non consentire di esercitare proficuamente l’azione penale stante la sostanziale inoffensività della condotta e l’assenza di piena prova dell’elemento soggettivo del reato. Pertanto, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., revocò il decreto penale di condanna e dichiarò non doversi procedere nei confronti
dell’Ancona.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello di Milano propone ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione e violazione
di legge perché il Gip non ha specificato in che modo in quantum della omissione possa incidere sulla antigiuridicità della condotta e sullo elemento sogget-

Data Udienza: 10/06/2014

tivo del reato. Invero l’omesso versamento riguarda più mensilità il che costituisce prova di una deliberata scelta di sottrarsi al pagamento del dovuto. Inoltre, viene arbitrariamente introdotta una soglia di punibilità.
Motivi della decisione
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.
Fermo restando il fatto che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa Corte, l’offensività della condotta in concreto è un requisito
che deve essere accertato e valutato dal giudice del merito costituendo elemento
indispensabile per la sussistenza del reato, ha ritenuto il Collegio che effettivamente, nel caso di specie, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata di
inoffensività della condotta tenuta dall’imputato sia carente di motivazione, essendosi limitato il giudice alla affermazione che «le omissioni contributive
hanno ad oggetto somme talmente esigue da non consentire di esercitare proficuamente l’azione penale stante la sostanziale inoffensività della condotta e
l’assenza di piena prova dell’elemento soggettivo del reato».
Il giudice non ha specificato le ragioni effettive del suo convincimento e,
segnatamente, della ritenuta inoffensività della condotta, affermata sulla sola
base dell’ammontare dell’importo non versato, che non viene neppure indicato,
sebbene si tratti di omissione contributiva che non risulta reiterata nel tempo,
ma che è relativa ad una sola mensilità.
Analoga carenza di motivazione sussiste in ordine alla valutazione
dell’elemento soggettivo del reato, anche tenendo conto del fatto che il reato in
esame richiede, per la sua configurabilità, il dolo generico, consistente nella volontarietà dell’omissione, con la conseguenza che, accertata tale volontarietà,
non è necessaria una esplicita motivazione sull’esistenza del dolo (Sez. 3, n.
47340, 20 dicembre 2007, fattispecie nella quale la volontarietà dell’omissione
è stata desunta dal tardivo versamento dei contributi omessi; v. anche Sez. 3, n.
13100, 30 marzo 2011; Sez. 3, n. 2354, 19 gennaio 2010). E’ vero che questa
Corte ha anche affermato che la mera mancanza di diligenza nell’adempimento
degli obblighi contributivi e la colposa discontinuità, o mancanza di costante
puntualità, nei versamenti periodici all’istituto previdenziale, non integrano la
fattispecie del dolo generico, l’accertamento del quale è rimesso alla valutazione
del giudice di merito che, esaminando le peculiarità del caso di specie, quali, in
ipotesi, l’importo contenuto delle somme non versate o l’episodicità delle inadempienze, può pervenire al convincimento della mancanza dell’elemento soggettivo, attribuendo la condotta inadempiente a comportamento colposo, sanzionato in sede civile, rilevando anche come tale valutazione di merito, se assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria, non è suscettibile di censura in sede di legittimità (così Sez. 3, n. 40365 del 15 ottobre 2012). Sennonché nel caso di specie difetta anche una simile considerazione in punto di fatto.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, con
trasmissione degli atti al tribunale di Pavia per l’ulteriore corso
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
tribunale di Pavia.
,P\-

-2-

-3-

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 10
giugno 2014.

.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA