Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34102 del 17/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 34102 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MUCCI MASSIMO N. IL 31/05/1958
avverso l’ordinanza n. 43/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
20/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
lette/septire le conclusioni del PG Dott.
p C-1.-c._
441-

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/04/2014

Ritenuto in fatto e diritto

Con ordinanza emessa in data 20 giugno 2013 la Corte di Appello di Bari dichiarava inammissibile
l’istanza di revisione presentata avverso la sentenza emessa in data 12 luglio 2012 nei confronti di
Mucci Massimo per il reato di cui agli artt. 31 e 44 lett. b) DPR 380/2001 per aver realizzato, in un

divenuta irrevocabile in data 30 dicembre 2012).
La Corte territoriale riteneva, infatti, che la sopraggiunta sentenza del Tar Molise di annullamento
dell’ordine di demolizione del suddetto traliccio, nella quale si stabiliva che l’intervento posto in
essere dal Mucci non fosse, in realtà, sottoposto ad alcun permesso di costruire / non costituisse una
nuova prova rilevante ex art. 630 c.p.p. ma soltanto una diversa interpretazione data dal giudice
amministrativo alla normativa edilizia.
Avverso tale pronuncia il difensore del Mucci ha presentato ricorso per cassazione per violazione di
legge rilevando come, nel caso di specie, il reato penale discende necessariamente dalla violazione
della norma amministrativa che prescrive la licenza (tanto è vero che la citata sentenza
amministrativa fosse stata pronunciata prima delle due penali il giudice penale avrebbe dovuto
considerare che mancava il presupposto amministrativo per dar luogo allo stesso giudizio penale).
Dunque, a detta del ricorrente, la Corte di appello, in considerazione delle osservazioni appena
svolte, avrebbe dovuto accogliere l’istanza di revisione.
Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, va dichiarato inammissibile. A prescindere da
come voglia intendersi la sentenza del TAR Molise (cioè se interpretazione diversa di un dato
preesistente o nuovo elemento), dagli atti risulta che il profilo in realtà già stato valutato dai giudici
di merito con riguardo al provvedimento cautelare del TAR Molise dello stesso tenore di quello
definitivo di annullamento dell’ordine di demolizione.
In particolare, infatti, la Corte di appello di Campobasso osserva che se non poteva mettersi in
discussione l’applicabilità della disciplina invocata dalla difesa sul regime delle attività di
comunicazione con impianto amatoriale, ciò, tuttavia “non esaurisce l’intera disciplina in materia”
di costruzione di nuova opera di evidente impatto ambientale.

i

terreno di sua proprietà, un traliccio alto circa 12 metri in assenza di titolo abilitativo (sentenza

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 17 aprile 2014.

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