Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34101 del 17/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 34101 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARDELLINO ANGELO N. IL 24/03/1972
avverso l’ordinanza n. 907/2012 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
07/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
lette/septife le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/04/2014

Ritenuto in fatto e diritto

Con ordinanza emessa in data 7 dicembre 2012 la Corte di Appello di Perugia rigettava l’istanza di
revisione della sentenza di condanna emessa in data 8 gennaio 2009 dalla Corte di Appello di Roma
a carico di Bardellino Angelo in ordine al reato di violazione dei sigilli cui all’art. 349 c.p. (divenuta
irrevocabile in data 22 aprile 2010).

violazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 630 e 634 co. 1 c.p.p.
In primo luogo il ricorrente censura il significato attribuito dalla Corte di appello alla “nuova
prova”. A detta del ricorrente, infatti, per nuove prove devono intendersi non solo quelle
sopravvenute alla sentenza definitiva ma anche quelle noi l acquisite nel precedente giudizio o
acquisite e non valutate. Ciò premesso, secondo la difesa, il dato relativo alle condizioni
metereologtche della città di Formia, cioè del locus commissi delicti, nel periodo antecedente e
successivo alla pretesa violazione dei sigilli, da cui emergeva la verificazione di numerosi fenomeni
potenzialmente idonei a cagionare la rimozione dei sigilli stessi, rientrerebbe nel concetto di nuova
prova presupposto di ammissibilità della istanza di revisione.
In secondo luogo il ricorrente lamenta una violazione dell’art. 634 co. 2 nella misura in cui la Corte
di Appello non si sarebbe limitata a verificare la manifesta infondatezza della domanda di revisione
ma si sarebbe spinta oltre i poteri azionabili in tale sede pronunciandosi sull’idoneità dimostrativa
della prova posta a fondamento di siffatta domanda.
Il ricorso appare manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Come
più volte affermato da questa stessa Corte, infatti, non costituiscono nuove prove gli elementi
desumibili da elaborati peritali che non si basino su nuove acquisizioni scientifiche.
Peraltro, nel caso di specie, come precisato dalla Corte di Appello, le circostanze oggetto
dell’istanza di revisione avevano già costituito oggetto di valutazione da parte del giudice del
giudizio principale il quale, nell’escludere la possibilità che la rimozione del nastro apposto al’area
sequestrata fosse imputabile a non meglio precisati fenomeni atmosferici, si era fondato sulla
deposizione del cap. Miliardi il quale aveva affermato di aver proceduto personalmente ad
inchiodare il predetto nastro.
Da ciò appare evidente non solo la scarsa attendibilità della ricostruzione avanzata dalla difesa ma
anche il fatto che il giudice del merito si sia soffermato sull’aspetto meteorologico escludendone
l’incidenza e ritenendo superflui ulteriori accertamenti del tipo di quelli proposti dalla difesa.
Dunque l’elemento addotto dalla difesa non può qualificarsi come elemento nuovo in grado di

1

Avverso tale pronuncia il difensore del Bardellino ha presentato ricorso per cassazione per

giustificare una richiesta di revisione bensì un elemento volto ad ottenere una rivalutazione di
elementi già considerati nel precedente giudizio, non consentita in sede di revisione.
Del resto merita ricordare che la revisione non è certo un’impugnazione tardiva che consente di
aggirare i termini di impugnazione e di dedurre in ogni tempo ciò che non è stato rilevato o dedotto
nel processo ormai concluso. Ciò costituirebbe un vulnus eccessivo per la certezza del giudicato. Si
tratta, al contrario, di un mezzo di impugnazione straordinario che consente, in casi eccezionali e

prevalenti rispetto all’esigenza di certezza dei rapporti giuridici. Dunque la risoluzione degli effetti
del giudicato non può certo avere alla base una diversa valutazione del dedotto, un’inedita disanima
di ciò che era deducibile.
Quanto al secondo motivo di ricorso, in parte assorbito dal primo, merita sottolineare che la Corte di
appello nel pronunciare l’inammissibilità dell’istanza di revisione non ha certo proceduto ad
un’anticipazione del giudizio nel merito ma ha legittimamente svolto il suo potere di valutare la
oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal ricorrente a dar luogo ad un proscioglimento.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro
1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 17 aprile 2014.

tassativi, di rimuovere gli effetti del giudicato per esigenze di giustizia sostanziale ritenute

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