Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3410 del 08/10/2013
Penale Sent. Sez. 7 Num. 3410 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AIGBE PATIENCE N. IL 17/08/1978
avverso la sentenza n. 5866/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
Data Udienza: 08/10/2013
Considerato che:
Aigbe Patience ricorre avverso la sentenza, in data 12 ottobre 2012, della Corte
d’appello di Torino, con cui è stata confermata la condanna per il reato di ricettazione, e,
chiedendone l’annullamento, osserva che, è carente la motivazione in relazione alla ritenuta
sussistenza di elementi in base ai quali affermare la sua responsabilità;
il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591
lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate
da illogicità, visto il riferimento ai precedenti penali del ricorrente per negare la concessione
questa corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti
prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi- rende
l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi,
quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla
dichiarazione di inammissibilità”. (Cass. pen., sez 1, 22.4.97, Pace, 207648).
In ogni caso nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto,
divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d’appello con motivazioni congrue ed esaustive,
previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti;
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di
valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi
logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794);
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in Euro 1000;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 • obre 2013
delle attenuanti generiche;