Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34099 del 27/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 34099 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
De Michele Granet Domenico, nato ad Agrigento il 27/08/1967

avverso l’ordinanza del 30/09/2013 del Tribunale di Agrigento;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Raimondo Tripodo, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dep. il 28 ottobre 2013, il Tribunale di Agrigento ha
rigettato l’istanza di riesame proposta dal sig. Domenico De Michele Granet
avverso il decreto del 25 luglio 2013 con il quale il Giudice per le indagini
preliminari di quello stesso Tribunale, sulla ritenuta sussistenza dei reati di
lottizzazione abusiva di terreni ed altri reati urbanistici ed edilizi inerenti la

Data Udienza: 27/02/2014

costruzione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed in variazione
essenziale e totale difformità dai titoli edilizi rilasciati, di 8 villette unifamiliari,
aveva disposto il sequestro preventivo delle aree, dei terreni, delle opere e dei
fabbricati meglio in detto decreto individuati.

2.Ricorre per Cassazione, nell’interesse del suo assistito, l’Avv. Tripodo.
2.1.Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, lett.

b), cod. proc.

pen., sotto il profilo della ritenuta sussistenza indiziaria del reato di lottizzazione
abusiva in tutti i suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, violazione degli artt.

giugno 2001, n. 380, del D.M. 16/05/1968, del D.P.R.S. 16/06/1991 n. 91, e del
P.R.G. del 2004 (approvato con delibera del 29 aprile 2004), vigente ad
Agrigento al momento del rilascio della concessione edilizia nr. 182/2008.
2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc.
pen., sotto il profilo della affermata natura “essenziale” della variante autorizzata
con il permesso di costruire n. 107 del 10 settembre 2010, violazione degli artt.
321, cod. proc. pen., nonché degli artt. 3, 12, 13, 30, 32, comma 2°, e 44 lett.
c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, del D.M. 16/05/1968, del D.P.R.S. 16/06/1991
n. 91, dell’art. 9, comma 1°, I. 24 marzo 1989, n. 122 e del P.R.G. del 2009.
2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 321, cod. proc. pen.,
nonché degli artt. 1, 53, 100, 107, 128, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e dell’art.
167, comma 5 0 , d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per la dichiarata sussistenza del
periculum derivante dalla ritenuta incapacità della rete fognaria a recepire i reflui
provenienti dalle otto villette.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

4.La vicenda riguarda la lottizzazione abusiva di terreni mediante la
realizzazione, per conto del ricorrente, committente dei lavori e comproprietario
dei terreni stessi, di 8 villette unifamiliari, assentite in base a permesso di
costruire n. 182, rilasciato dal Comune di Agrigento il 3 novembre 2008, e
successiva variante n. 107 del 14 settembre 2010.
Secondo la prospettazione accusatoria (ritenuta fondata dal Tribunale del
riesame), i terreni in questione, privi di opere di urbanizzazione primaria (strade,
rete idrica, fognature, illuminazione pubblica, spazi di sosta e parcheggi, spazi di
verde attrezzato), ricadono in maggioranza all’interno della zona territoriale

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321, cod. proc. pen., nonché degli artt. 10, 12, 13, 30 e 44 lett. c), d.P.R. 6

omogenea G2 del PRG 2009 e, per un’estensione di circa 7000 mq., all’interno di
un’area da destinare a parcheggio.
Si tratta, inoltre, di terreni ricompresi in area sottoposta a vincolo ai sensi
dell’art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. 42/2004, e ricadente in zona B del d.m.
(Ministero della pubblica istruzione) 16 maggio 1968 (Determinazione del
perimetro della Valle dei Templi di Agrigento, delle prescrizioni d’uso e dei vincoli
di inedificabilità), come integrato dal Decreto del Presidente della Regione Sicilia
(D.P.R.S.) n. 91 del 16 giugno 1991.
L’imputazione provvisoria, in particolare, contesta che la realizzazione delle

a) in contrasto con le prescrizioni del PRG adottato nel 2004 (ancor valide,
secondo l’assunto accusatorio, alla data del rilascio del permesso di costruire n.
182/2008) e del PRG approvato con decreto della Regione Sicilia n. 1106 del 28
ottobre 2009, vigente alla data del rilascio del permesso in variante n. 107/2010,
perché 3 villette ricadevano all’interno di zona, preordinata all’esproprio, da
destinare a parcheggio pubblico, le altre 5 all’interno della sottozona G2 – Parco
Territoriale – nella quale l’edificazione diretta non è consentita, essendo
necessaria la redazione di un “Piano Quadro” unitario di iniziativa pubblica (non
ancora adottato), finalizzato alla individuazione specifica dell’attività edilizia
ammessa; inoltre tutte erano state realizzate in zona del tutto priva di opere di
urbanizzazione (lottizzazione abusiva);
b) in variazione essenziale e in totale difformità ai progetti approvati con i
permessi di costruire di cui al capoverso che precede (art. 44, lett. c, d.P.R.
380/2001);
c) in difformità dai progetti approvati con l’autorizzazione paesaggistica nr.
4143 del 18 maggio 2010 della Soprintendenza di Agrigento (art. 181, d.lgs.
42/2004);
d)

in difformità dai progetti approvati dall’Ufficio del Genio Civile di

Agrigento ed in assenza di richiesta di nulla osta in variante (artt. 65 e 72, d.P.R.
380/2001).

5. Il Tribunale di Agrigento ha ritenuto la sussistenza indiziaria dei reati
contestati sulla scorta dei seguenti elementi e considerazioni:
5.1. il terreno sul quale erano in corso di realizzazione le 8 villette era
pervenuto al ricorrente (e ad altri eredi) per successione ereditaria, avvenuta nel
corso del 1997;
5.2. nel 2005 il terreno era stato diviso tra gli eredi secondo un
frazionamento che prevedeva una riorganizzazione delle particelle in lotti delle
dimensioni minime di mq. 2444,00 (cd. lotto minimo con indice di fabbricabilità
pari a 0,03 mc/mq);

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8 villette sia avvenuta:

5.3. tale frazionamento deve ritenersi propedeutico alla successiva richiesta
dell’originario permesso di costruire (2008);
5.4. il 29 aprile 2004 il Comune di Agrigento aveva adottato il nuovo PRG e,
contestualmente, le misure di salvaguardia, tuttavia scadute al momento del
rilascio del permesso di costruire n. 182/2008;
5.5. il PRG adottato includeva l’area interessata dagli odierni interventi parte
in zona destinata a “Parco Territoriale sottozona G2”, parte in zona destinata a
parcheggio pubblico;
5.6.per poter realizzare le opere successivamente assentite, gli eredi

accolte dall’amministrazione comunale;
5.7. a prescindere dal fatto che per tali osservazioni fosse necessaria o
meno una nuova pubblicazione del PRG, contenente le modifiche accolte, è
comunque certo che la realizzazione delle opere avrebbe comunque richiesto la
previa adozione del cd. “Piano Quadro” di cui al PRG del 2009;
5.8. i permessi di costruire sono infatti illegittimi alla luce del sopravvenuto
PRG del 2009 che, nell’area in questione, subordina l’attività edilizia alla
preventiva redazione di un “Piano Quadro” di iniziativa pubblica;
5.9.1a necessità della redazione di tale piano intermedio è insuperabile,
poiché l’area che ne è oggetto non è di piccole dimensioni e non è interclusa da
altre aree già adeguatamente urbanizzate, ancorché adiacente ad area già
dotata di opere di urbanizzazione primaria;
5.10. il permesso di costruire in variante n. 107/2010 prevede che gli
originari piani interrati potessero essere conformati come piani seminterrati;
5.11.si tratta di variante la cui natura essenziale comporta che la
realizzazione dell’intera villetta debba avvenire nel rispetto delle prescrizioni di
cui al sopravvenuto PRG del 2009 (che impedisce, appunto, l’edificazione diretta
nell’area interessata dagli interventi edilizi in questione e destina parte dell’area
a parcheggio pubblico).

6. Quanto alle ragioni cautelari del sequestro, il Tribunale ne ha ravvisato la
sussistenza nella necessità di prevenire il pericolo dell’aggravarsi del carico
urbanistico e nella confiscabilità dell’area a norma dell’art. 44, comma 2, d.P.R.
380/2001, confiscabilità che non può essere esclusa, in questa fase, in
considerazione della astratta configurabilità del reato di lottizzazione abusiva e
della assenza di buona fede dei proprietari dell’area (e committenti dei lavori).

7. Osserva la Corte che, ai fini della verifica di sussistenza (ancorché
indiziaria) del reato di lottizzazione abusiva, non ha importanza decisiva stabilire
se il frazionamento del 2005 fosse dolosamente preordinato alla successiva
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avevano presentato delle osservazioni al piano adottato solo parzialmente

lottizzazione abusiva dell’area, quanto piuttosto chiarire i seguenti aspetti della
vicenda che sono rimasti del tutto inesplorati: a) il regime urbanistico-edilizio
dell’area oggetto d’intervento alla data di rilascio del primo permesso di
costruire, e la conseguente verifica di conformità ad esso dell’intervento
assentito; b) la natura delle varianti in corso d’opera consentite con il rilascio del
permesso di costruire n. 107/2010.
7.1. Quanto al primo punto, si osserva che, come dato atto dallo stesso
Tribunale del riesame, a seguito dell’adozione del nuovo PRG del 2004,
l’amministrazione comunale di Agrigento aveva anche adottato le cd. misure di

n. 182/2008.
7.2. Il regime urbanistico-edilizio cui far riferimento è, dunque, fornito dalla
pianificazione vigente in epoca anteriore al PRG definitivamente approvato nel
2009 (art. 12, comma 3, d.P.R. 380/2001), dalle prescrizioni di cui al D.M.
16/05/1968 (che, per le zone B, non pone il vincolo di inedificabilità, ma solo
indici di fabbricabilità molto bassi) e dal vincolo paesistico imposto per legge, ai
sensi dell’art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. 42/2004, sulla fascia di rispetto
(all’interno della quale, però, non pare sia stata realizzata alcuna delle 8 villette).
7.3. Il Tribunale, però, ritiene in ogni caso applicabile il PRG del 2009 sul
rilievo che le varianti apportate alle villette approvate con permesso di costruire
n. 107/2010, comportassero, per la loro natura essenziale, la loro soggezione al
nuovo strumento urbanistico.
7.4. Il principio non è errato, ma non è chiaro sulla base di quali elementi il
Tribunale ha ritenuto la natura “essenziale” delle varianti. La motivazione, sul
punto, è assente
7.5. Osserva la Corte che tale valutazione va fatta (e spiegata) sulla scorta
dei criteri stabiliti dagli artt. 31, comma 1, e 32, d.P.R 380/2001, nonché, avuto
riguardo alle deduzioni difensive circa la natura tecnica degli ulteriori volumi
ottenuti dalla realizzazione di locali seminterrati al posto dei locali
originariamente previsti come totalmente interrati, e tuttavia pur sempre
destinati a garage, dall’art. 9, comma 1, legge 24 marzo 1989, n. 122 (sempre
che di garage effettivamente si tratti) (sulla natura essenziale della variante, sul
necessario riferimento all’art. 32, d.P.R. 380/2001 e sulle conseguenze in tema di
regime urbanistico applicabile, cfr. Sez. 3, n. 24236 del 24/03/2010, Muoio, Rv.
247686: «In tema di reati edilizi, mentre le “varianti in senso proprio”, ovvero
le modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al
progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento
del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione, sono soggette al
rilascio di permesso in variante, complementari° ed accessorio, anche sotto il
profilo temporale della normativa operante, rispetto all’originario permesso a
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salvaguardia, tuttavia decadute al momento del rilascio del permesso di costruire

costruire, le “varianti essenziali”, ovvero quelle caratterizzate da incompatibilità
quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri
indicati dall’art. 32 del d. P.R. n. 380 del 2001, sono soggette al rilascio di
permesso a costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello originario e
per il quale valgono le disposizioni vigenti al momento di realizzazione della
variante»).
7.6. Non va peraltro nemmeno sottaciuto che la rubrica provvisoria non
specifica affatto quali siano le “varianti essenziali” ai progetti approvati.

principio costantemente affermato dal giudice amministrativo,

«la necessità

dello strumento attuativo, quale presupposto di legittimità per il rilascio della
concessione edilizia, normalmente esclusa nel caso di zone completamente
urbanizzate, sussiste, invece, non soltanto nelle ipotesi estreme di zone
assolutamente inedificate, ma anche in quelle (intermedie) di zone parzialmente
urbanizzate, nelle quali si manifesti un’esigenza di raccordo col preesistente
aggregato abitativo e di potenziamento delle opere di urbanizzazione; pertanto,
per escludere la necessità della lottizzazione, è necessario che la zona presenti
una situazione di pressoché completa e razionale edificazione, tale da rendere
del tutto superfluo, un piano attuativo» (Cons. St., Sez. 5, sent. n. 790 del
15/02/2001; cfr. sullo stesso punto, in materia di lotti interclusi, Sez. 4, n. 5764
del 27/10/2011: <

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