Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34092 del 08/07/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 34092 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHEMOLLI SEBASTIANO N. IL 20/05/1972
avverso la sentenza n. 1146/2013 GIP TRIBUNALE di TRENTO, del
13/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. eall-62.(22. M62.2-20WO_
che ha concluso per e
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Udito, Y1a parte civile, l’Avv

Data Udienza: 08/07/2014

. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13.3.2013 il G.U.P del Tribunale di Trento, applicava
ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., tra gli altri, all’imputato Chemolli Sebastiano,
in relazione a 4 episodi di acquisto in concorso di congrui quantitativi di stupefacenti (artt. 81 cpv. cod. pen, 73 Dpr. 309/90, tre episodi relativi a cocaina ed
uno ad hashish) la pena di anni uno e mesi 6 di reclusione ed euro 8000 di multa, con pena sospesa e confisca dell’autovettura.

2. Avverso detto provvedimento, Chemolli Sebastiano, propone ricorso, per-

confisca dell’autovettura, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1,
disp. att., cod. proc. pen.:
a. Violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione
dell’art. 240 cod. pen. in tema di confisca.
Il ricorrente evidenzia che l’autovettura GOLF di sua proprietà è stata utilizzata ai fini del trasporto dello stupefacente solo in quattro sporadici episodi (alle
date del 27.12.2011, 4.1.2012, 14.1.2012 e 15.1.2012) e afferma che in tali occasioni egli si sarebbe limitato a prestare l’autovettura a tale signor Lekbiba Hamid il quale l’aveva poi utilizzata per trasportare la droga senza che egli avesse
mai partecipato ai viaggi.
Aggiunge che l’unico rapporto avuto con l’organizzazione criminosa, composta da 36 persone tutte extracomunitarie, che per la quasi totalità dei casi (ad
eccezione dei quattro episodi di cui sopra) si è avvalsa di altre autovetture, è
stato per il tramite dell’Hamid, che era il suo fornitore di droga.
Nel periodo in questione (dal 27/12 al 15/1) il ricorrente afferma che, essendo libero dal lavoro e non occorrendogli l’auto, l’aveva prestata a colui da cui
acquistava lo stupefacente ricevendone in cambio alcune dosi.
Viene ricordato che nel caso che ci occupa la confisca ex art. 240 cod. pen. è
facoltativa e occorre ai fini della stessa un “collegamento stabile con l’attività
criminosa, che esprima con quest’ultima un rapporto funzionale”, che pare
smentito dall’occasionalità dell’uso dell’autovettura in questione.

b. Violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per difetto di motivazione
in merito alla confisca dell’autovettura VW Golf tg. CT 308 ZN.
Si lamenta che la sinteticità della motivazione, tipica del rito prescelto, non
può di certo estendersi all’applicazione della misura di sicurezza, per cui il giudice, se avesse voluto disporre la confisca, avrebbe dovuto adeguatamente motivare sul punto.

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sonalmente, unicamente contro il capo della sentenza con cui è stata disposta la

Chiede pertanto annullarsi la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la confisca dell’autovettura.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’unico profilo di doglianza, riguardante la mancata motivazione da
parte del GIP di Trento in ordine alla disposta confisca dell’autovettura VW Golf,
appare fondato e pertanto la sentenza impugnata va annullata nella parte de

2. La motivazione del Gip sulla confisca dell’autovettura é: “Per Chemolli
vi è confisca dell’autovettura, che proprio dalla confessione emerge essere stato
il mezzo insostituibile per i trasporti”.
Ebbene, come fondatamente rileva il ricorrente, la stessa non può ritenersi motivazione sufficiente in ordine alla pericolosità del bene che solo, può giustificare la facoltativa misura di sicurezza ablatoria (ben possibile anche con la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dopo la riforma
introdotta con la legge 134/2003).
La giurisprudenza di questa Corte Suprema, infatti, è univocamente e costantemente orientata a ritenere che in caso di pena patteggiata, l’estensione
dell’applicabilità, per effetto della legge 12 giugno 2003 n. 134, della misura di
sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 cod. pen., e non
più solo a quelle previste dal secondo comma di tale articolo come ipotesi di confisca obbligatoria, non esime il giudice dal motivare sulle ragioni per cui ritiene di
dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, su quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente
addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati. (sez. 6 n.
10531 del 21.2.2007, n. 10531, Baffoè, rv. 235928; conf. sez. 6, 21.2.2007, n.
10540, Riva, non massimata; sez. 6 n. 2703 del 20.11.2008 dep. 21.1.2009,
Forcari, rv. 242688; sez. 5 n. 47179 del 3.11.2009, D’Ambrosio, rv. 245387;
sez. 6, n. 17266 del 16.4.2010, Trevisan, rv. 247085; sez. 2, n. 6618 del

qua.

21.1.2014, Fiocco, rv. 258275).
La confisca facoltativa di cui all’art. 240, comma primo, cod. pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel
senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un
rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, che riveli
l’effettiva probabilità del ripetersi di un’attività punibile (così questa sez. 3, n.
11603 del 6.3.2012, Criscuolo, rv. 252496 proprio in un caso di confisca di autovettura, impiegata per liberi spostamenti e per l’agevole trasporto di droga destinata allo spaccio).

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k

3. La confisca facoltativa di cui all’art. 240, comma primo, cod.pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel
senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un
rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un’attività punibile.
Nel caso di autovettura usata per il trasporto di sostanza stupefacente de-

ma è necessario un collegamento stabile con l’attività criminosa, che esprima
con essa un rapporto funzionale (così sez. 6, n. 24756 del 1.3.2007, Muro Martinez Losa, rv. 236973).
Nello specifico costituisce orientamento uniforme della giurisprudenza di
legittimità quello secondo cui il veicolo utilizzato per il trasporto della sostanza
stupefacente, quale bene che servì a commettere il reato, può essere facoltativamente confiscato ai sensi dell’art. 240 cod. pen., comma 1, ove sia dimostrato
il diretto carattere strumentale della cosa (per es. quando il veicolo sia stato modificato per occultare la sostanza) rispetto alla consumazione del reato ovvero
quando possa comunque formularsi una prognosi negativa sulla pericolosità sociale derivante dal mantenimento della disponibilità del veicolo da parte dell’imputato (Cass. sez. 4, n. 43937 del 20.9.2005, Curraj, rv. 232732; conf.v. Cass.,
sez. 4, 29.2.2000 n. 9937, Iliadis; sez. 6, 29.10.1996 n. 3334, Oliverio;
6.6.1994 n. 10106, Violato; 10.2.1994 n. 444, Rilande).
Ancora più recentemente si é ribadito che, ai fini della confisca di un’autovettura utilizzata per il trasporto della droga ai sensi del comma primo dell’art.
240 cod. pen., é necessario non il semplice impiego per tale uso, ma un collegamento stabile con l’attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale, evincibile, ad esempio, da modifiche strutturali apportate al veicolo o,
comunque, dal costante inserimento di esso nell’organizzazione esecutiva del reato (sez. 6, n. 13176 del 29.3.2012, Hamr El Hank, rv. 252991; conf. sez. 6, n.

stinata allo spaccio non è sufficiente, pertanto, il semplice impiego di tale uso,

13049 del 5.3.2013, Spinelli, rv. 254881)
Nel caso in esame, non solo non si dà conto del se l’autovettura avesse
subito modifiche particolari ma il provvedimento impugnato è del tutto carente di
motivazione sugli elementi che potrebbero fondare una tale prognosi relativa alla
concreta possibilità di futuri analoghi illeciti agevolati dalla disponibilità del veicolo.
Questa valutazione, se esistente, si sottrarrebbe al vaglio di legittimità se
esente da vizi logici e giuridici. Ma in questo caso il provvedimento impugnato è
meramente assertivo limitandosi ad affermare che trattasi di “mezzo insostituibi4

i

le per i trasporti” ed essendo quindi sostanzialmente privo di motivazione sul
punto decisivo dell’esistenza di circostanze idonee ad affermare la confiscabilità
del mezzo.
Consegue alle considerazioni svolte l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al giudice che l’ha pronunziato.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca
dell’autovettura e rinvia, sul punto, al Tribunale di Trento.

Il qòrigliere est

so re

Il Presidente

Così deciso in Roma, l’8 luglio 2014

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