Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3409 del 18/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3409 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di
BARCELLONA POZZO DI GOTTO nel proc. c/:
– PROST UGO, n. 20/09/1946 a PALERMO

avverso la sentenza del tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO in data
17/10/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. E. Delehaye, che ha chiesto annullarsi con rinvio l’impugnata
sentenza;

Data Udienza: 18/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di BARCELLONA POZZO DI
GOTTO ha proposto ricorso avverso la sentenza del tribunale di BARCELLONA
POZZO DI GOTTO emessa in data 17/10/2103, depositata in data 13/01/2014,
con cui l’imputato PROST UGO veniva assolto per non essere il fatto previsto
dalla legge come reato dal delitto paesaggistico contestato al capo a) e

antisismica di cui al capo b), fatti contestati come accertati il 9 febbraio 2009.

2.

Con il ricorso vengono dedotti tre motivi, di seguito enunciati nei limiti

strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con il primo motivo, la violazione dell’art. 606, lett. b) c.p.p., in
relazione agli artt. 157, 158, 159, 160 e 161 cod. pen.
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, con riferimento al
capo b), il giudice avrebbe erroneamente dichiarato estinto per prescrizione il
reato sub b), in quanto, in relazione alla data dell’accertamento, la prescrizione
del reato sarebbe maturata l’8 febbraio 2014 e, ove si fosse tenuto conto anche
dei due periodi di sospensione della prescrizione, il termine sarebbe stato
superiore (si fa riferimento, in ricorso, al 2015, senza però specificare date
precise).

2.2. Deduce, con il secondo motivo, la violazione dell’art. 606, lett. b) c.p.p., in
relazione agli artt. 157 cod. pen. e 95, d.P.R. n. 380 del 2001.
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, con riferimento al
capo b), il giudice avrebbe erroneamente dichiarato estinto per prescrizione il
reato sub b) nonostante lo stesso abbia natura di reato permanente; il termine
di prescrizione, dunque, non avrebbe iniziato neppure a decorrere, difettando in
atti sia l’avvenuta postuma denuncia di attività inoltrata dall’imputato al genio
civile, sia la relativa postuma autorizzazione.

2.3. Deduce, con il terzo motivo, la violazione dell’art. 606, lett. b) c.p.p., in
relazione agli artt. 2 cod. pen., 44, d.l. n. 5/2013, 181 comma 1bis, d. 1gs. n.
42/2004, 181, comma iter, d. 1gs. n. 42/2004.
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, con riferimento al
capo a), il giudice avrebbe erroneamente assolto l’imputato ritenendo che il di.
n. 5/2012 avrebbe esteso l’ambito di applicabilità della causa di estinzione del
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prosciolto, per intervenuta estinzione per prescrizione, dalla contravvenzione

reato di cui all’art. 181, comma iter, d. Igs. n. 42/2004 anche al delitto
paesaggistico commesso su area dichiarata di notevole interesse pubblico, quali
le Isole Eolie; contrariamente a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte (si richiama, in ricorso, parte della motivazione della sentenza di questa
Sezione n. 39049/2013), quindi, il giudice avrebbe ritenuto erroneamente
pacifico che il reato non fosse più previsto dalla legge come reato, attesa infatti
la mancata conversione in legge del d.l. n. 5/2012, che, essendo decaduto, non

dalla Corte cost. con la sentenza n. 51/1985.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

4. Ed invero, quanto al primo ed al secondo motivo di ricorso, che, attesa
l’omogeneità dei profili di doglianza afferendo al reato sub b), possono essere
congiuntamente trattati, è evidente l’errore di diritto in cui è incorso il giudice di
merito nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di cui al capo b), essendo
ormai prevalente nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui
in tema di legislazione antisismica, i reati di omessa denuncia dei lavori e
presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione
scritta dell’ufficio competente hanno natura di reati permanenti, la cui
consumazione si protrae sino a quando il responsabile non presenta la relativa
denuncia con l’allegato progetto ovvero non termina l’intervento edilizio (Sez. 3,
n. 12235 del 11/02/2014 – dep. 14/03/2014, Petrolo, Rv. 258738).
Nel caso in esame, peraltro, deve rilevarsi che – non essendo emerso in atti che
sia stato presentata la denuncia o che stato terminato l’intervento edilizio – la
permanenza è stata interrotta dalla sentenza di proscioglimento intervenuta in
data 17/10/2013, sicchè il termine di prescrizione quinquennale decorre da tale
data. Sul punto, in particolare, va qui ricordato che la permanenza del reato
cessa ed il reato si conclude al massimo con la decisione di condanna o di
assoluzione, anche non definitiva, del giudice investito del giudizio di merito,
salvo a riprodursi come nuovo reato se la permanenza non è di fatto cessata (v.,
tra le tante: Sez. 3, n. 7780 del 02/04/1982 – dep. 01/09/1982, Bernardini, Rv.
154964).

5. Fondato, infine, è il terzo motivo di ricorso, avendo erroneamente ritenuto il
giudice che l’entrata in vigore del d.I. n. 5/2012 abbia provocato l’effetto
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esplica alcuna efficacia in senso favorevole al ricorrente, come confermato anche

estintivo de delitto paesaggistico atteso l’intervenuto accertamento di
compatibilità paesaggistica antecedentemente rilasciato nel 2011.
Ed invero, come correttamente affermato dal PM ricorrente, nessuna efficacia ha
esplicato l’entrata in vigore del predetto d.l. non convertito, essendo comunque
pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il positivo accertamento di
compatibilità paesaggistica dell’abuso edilizio eseguito in zona vincolata non

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Sez. 3, n. 7216 del 17/11/2010 – dep.
25/02/2011, Zolesio e altro, Rv. 249526).
Già questa stessa Sezione, del resto, aveva affermato che non può ritenersi
applicabile al reato di cui all’art. 181, comma primo bis cit. la causa di non
punibilità della lieve entità degli interventi, introdotta dall’art. 44, D.L. n. 5 del
2012, conv. in I. n. 35 del 2012, che presuppone un regolamento attuativo ad
oggi non ancora emanato (Sez. 3, n. 39049 del 20/03/2013 – dep. 23/09/2013,
Bortini e altro, Rv. 256426). Ed infatti, l’originaria previsione normativa dell’art.
44 contenuta nel decreto legge, poi non convertito, includeva un comma 2 del
seguente tenore: “All’art. 181, comma 1 ter, primo periodo, del D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: “la disposizione di cui al comma 1” sono
aggiunte le seguenti: “e al comma 1 bis, lettera a)” “poi soppresso in sede di
conversione”. Tale soppressione consente di escludere qualsiasi ipotesi di
depenalizzazione per gli abusi paesaggistici inclusi nella previsione dell’art. 181,
comma 1 bis.

6. L’impugnata sentenza dev’essere, pertanto, annullata con rinvio al tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, altro giudice, che si atterrà ai principi affermati da
questa Corte.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di BARCELLONA
POZZO DI GOTTO.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2014

Il Co

igliere est.

Il Presidente

esclude la punibilità del delitto paesaggistico previsto dall’art. 181, comma 1-bis,

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