Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3409 del 07/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3409 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO ANTONINO N. IL 29/10/1985
avverso la sentenza n. 2416/2015 TRIBUNALE di CATANIA, del
06/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 07/01/2016

32226/15 RG
Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania ha applicato a RUSSO Antonino, ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all’ art. 73, comma 5,
d.p.r. n. 309/90.

Il ricorso è inammissibile.
Nel ricorso per cassazione, avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra
le parti, non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si
versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena
proposta dall’altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta
perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile
unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato
a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione,
a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l’impostazione
dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute.(Sez. 3, n. 18735 del 27/03/2001
Ciliberti Rv. 219852).
Esula, pertanto, dai casi previsti la dedotta generica doglianza sulla violazione degli artt. 62bis
e 69 c.p. ed è del tutto generica quella sulla qualificazione della fattispecie, già valutata come
ipotesi lieve.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7.1.2016
Il consigliere estensore
Angelo Cap zzi

Il Presi ente f
Giacomci Paoloni

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore,
deducendo violazione degli artt. 62bis e 69 c.p. ed errata valutazione della fattispecie che si
sarebbe dovuta qualificare nell’ambito della ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n.
309/90.

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