Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34088 del 10/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 34088 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
– BOSIO STEFANO, n. 3/08/1978 a FOSSANO

avverso la sentenza della Corte d’appello di TORINO in data 22/10/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. E. Delehaye, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
dell’impugnata sentenza, limitatamente alle determinazioni in materia di lavoro
sostitutivo;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell’Avv. P. Pesciarelli, sostituto processuale
dell’Avv. N. Gallo, che ha chiesto accogliersi il ricorso;

Data Udienza: 10/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1.

BOSIO STEFANO ha proposto ricorso, a mezzo del difensore fiduciario

cassazionista, avverso la sentenza della Corte d’appello di TORINO, emessa in
data 22/10/2013, depositata in data 25/10/2013, con cui – in sede di rinvio

con il lavoro di pubblica utilità – veniva riformata la sentenza del GIP del
tribunale di CUNEO del 15/06/2010, che, all’esito del giudizio abbreviato
richiesto dall’imputato, aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi 4 e gg.
20 di arresto ed C 2400,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, comma 2,
lett. c), d. Igs. n. 285/92 (fatto contestato come commesso il 12 giugno 2009);
in particolare, i giudici di appello, previa concessione delle attenuanti generiche,
rideterminavano la pena in 4 mesi di arresto ed C 2.000,00 di ammenda,
sostituendo la pena detentiva nell’ammenda di C 4.560,00, così
complessivamente determinandola in C 6.560,00 di ammenda.

2. Con il ricorso, proposto a mezzo del difensore fiduciario – procuratore speciale
cassazionista, viene dedotto un unico, articolato, motivo, di seguito enunciato
nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod.
proc. pen.

2.1. Deduce, con tale motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b), c) ed e) c.p.p.,
in particolare per la mancata sostituzione della pena inflitta al ricorrente per il
reato contestatogli con il lavoro di pubblica utilità e relativo vizio motivazionale
nonché per violazione del disposto dell’art. 627 c.p.p., non avendo ottemperato
la Corte d’appello a quanto disposto dalla Cassazione al giudice di rinvio.
La censura investe l’impugnata sentenza per aver la Corte d’appello confermato
la sentenza del primo giudice, quanto al diniego della sostituzione della pena
inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità, con motivazione pretestuosa,
infondata ed illogica; la Corte territoriale, quale giudice del rinvio, avrebbe
dovuto rispettare il decisum della S.C. sostituendo la pena inflitta con il lavoro di
pubblica utilità, cosa che era stata richiesta dalla difesa all’udienza camerale in
appello, indicando anche l’ente disponibile per lo svolgimento di tale lavoro; il
giudice di rinvio, quindi, tenuto conto del contenuto della sentenza di
annullamento di questa S.C., si sarebbe dovuto limitare esclusivamente ad
eseguire un’operazione aritmetica, sostituendo la pena inflitta con gg. 26 di
2

disposto a seguito di annullamento dalla Quarta Sezione di questa Corte, con la
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sentenza n. 7960/2013, limitatamente all’omessa slat~e della pena inflitta

lavoro di pubblica utilità; si rileva in ricorso come la giustificazione fornita dalla
Corte (secondo cui il difensore avrebbe chiesto l’applicazione di due regimi
sanzionatori sostitutivi o che si sarebbe opposto alla determinazione del periodo
lavorativo da svolgere come lavoro di p.u.), non risponda alla realtà, non avendo
la difesa insistito sulla sostituzione precedentemente richiesta né essendosi
opposta al ricalcolo, limitandosi invece ad insistere sulla sostituzione della pena

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso dev’essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

4.

Ed invero, l’annullamento con rinvio della sentenza emessa dalla Corte

territoriale, disposto da questa Corte con la sentenza n. 7960/2013, riguardava
“l’omessa statuizione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità”.
E’ evidente che, a fronte dell’annullamento della prima sentenza da parte della
Sez. IV” di questa Corte – non potendo applicarsi, prima, la sostituzione ex art.
53 legge n. 689/1981 e, successivamente, la sostituzione ex art. 186, comma 9bis, d. lgs. n. 285/1992 -, la sostituzione avrebbe dovuto essere eseguita sulla
pena irrogata dalla Corte d’appello, dunque sulla pena finale di mesi 4 di arresto
ed C 2.000,00 di ammenda.
E’ quindi evidente il vizio motivazionale in cui è incorsa la Corte d’appello di
Torino nel ritenere che la difesa avesse richiesto l’applicazione di due diversi
regimi sanzionatori come, del resto, la “fictio iuris” (secondo cui il tenore della
richiesta dell’appellante, si risolverebbe in un’opposizione) si scontra logicamente
con la ratio stessa dell’impugnazione che aveva determinato l’annullamento della
prima sentenza della Corte d’appello.

5. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto. Segue, per l’effetto, la trasmissione
degli atti ad altra Sezione della Corte d’appello di Torino perché provveda alla
determinazione della durata della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica
utilità, con la precisazione che l’art. 186, comma nono bis, c.d.s. introduce una
deroga alla durata edittale della pena del lavoro di pubblica utilità indicata
dall’art. 54, comma secondo, D.Lgs. n. 274 del 2000, ma non anche al criterio di
computo della pena stessa sostitutiva stabilito dal comma quinto dello stesso
articolo (Sez. 1, n. 64 del 17/10/2013 – dep. 02/01/2014, Pmt in proc. Piccone,
Rv. 258391).

3

con il lavoro di p.u. come disposto dalla Cassazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello
di Torino.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2014

Il Presidente

Il Consigliere est.

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