Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34084 del 16/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 34084 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PRESTA FRANCESCO NAL 03/08/1960
avverso l’ordinanza n. 1551/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 06/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
• Sc>2-1-142___C :9
4«te1sentite le conclusioni del PG Dott.

44.

(

Uditi difensor Avv.;

-e

Data Udienza: 16/07/2014

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 6.2.2014 il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava l’appello
proposto nell’interesse di PRESTA FRANCESCO avverso l’ordinanza della Corte di assise di
Cosenza in data 18.12.2013 con la quale era stata disposta, nei confronti del medesimo e di
altri imputati, la proroga della custodia cautelare ai sensi dell’art. 304/1 lett. a) c.p.p. fino al
5.2.2014, data nella quale era stato rinviato il processo.
Il Tribunale riteneva che il rinvio del processo all’udienza del 5.2.2009, invece che a quella
programmata del 19.12.2013, fosse stato disposto su richiesta della difesa degli imputati,

sollecitazione della Corte nella stessa udienza rivolta alla Casa Circondariale di Catanzaro
affinché trasmettesse alcuni atti in precedenza richiesti, come peraltro poteva desumersi dal
fatto che all’udienza del 5.2.2014 uno dei difensori del Presta aveva rassegnato le sue
conclusioni finali.

Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di Presta Francesco,
chiedendone l’annullamento per erronea applicazione dell’art.304/1 lett.a) c.p.p., oltre che per
vizio di motivazione.
Come risultava dagli atti prodotti al Tribunale del riesame, il Presidente della Corte di assise
aveva dato atto che non erano ancora pervenuti gli accertamenti disposti ai sensi dell’art. 507
c.p.p. presso la Casa circondariale di Catanzaro, accertamenti che peraltro non erano giunti
neppure per l’udienza del 5.2.2014, cosicché la Corte, al termine di detta udienza, aveva
disposto un nuovo sollecito.
Non era revocabile in dubbio, secondo la difesa, che alla luce delle suddette circostanze il
rinvio dell’udienza del 18.12.2013 era stato disposto anche per esigenze istruttorie
(acquisizione di atti), e quindi non vi erano i presupposti per sospendere i termini di
carcerazione.
Il fatto, poi, che uno dei difensori del Presta avesse rassegnato le sue conclusioni all’udienza
del 5.2.2014 non faceva venir meno l’illegittimità dell’ordinanza di sospensione adottata
nell’udienza del 18.12.2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO
L’art. 304/1 lett.a) c.p.p. stabilisce che i termini previsti dall’art. 303 sono sospesi nella fase
del giudizio durante il tempo in cui il dibattimento è rinviato su richiesta dell’imputato o del
difensore, sempre che il rinvio non sia stato disposto per esigenze di acquisizione della prova.
Nel caso in esame, sia dall’ordinanza impugnata che dal ricorso risulta chiaro che nell’udienza
del 18.12.2013 la Corte di assise di Catanzaro ha rinviato il processo all’udienza del 5.2.2014
su richiesta dell’intero collegio difensivo.

1

come risultava dal testo dell’ordinanza della Corte di assise, e che non fosse correlato alla

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
Roma, lì

Se il suddetto rinvio fosse stato disposto solo a seguito della richiesta di tutti i difensori degli
imputati, non potrebbe revocarsi in dubbio che del tutto legittimamente la Corte di assise ha
sospeso i termini di durata della custodia cautelare.
Non risulta invece chiaro dagli atti sottoposti a questa Corte se il rinvio del processo sia stato
disposto anche per esigenze di acquisizione della prova, perché non è stato indicato, né
nell’ordinanza impugnata né nei motivi di ricorso, il genere di documenti sollecitati alla Casa
circondariale di Catanzaro e a quali fini gli stessi fossero stati richiesti.
In particolare, non risulta chiaro se i documenti in questione fossero stati richiesti a fini

richiesta nell’udienza del 5.2.2014, come ha precisato la difesa del ricorrente – come sia stato
possibile chiudere l’istruttoria dibattimentale e iniziare la discussione nella predetta udienza.
Risulta chiaro dal tenore dell’art.304/1 lett.a) c.p.p. che, se

il rinvio dell’udienza fosse stato

disposto anche per esigenze di acquisizione della prova,

non poteva essere ordinata la

sospensione dei termini della custodia cautelare.
Nell’ordinanza impugnata non sono stati chiariti né la natura dei documenti richiesti né il fine
della richiesta e neppure se la stessa sia stata o meno

revocata prima dell’inizio della

discussione.
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con

rinvio al Tribunale di Catanzaro

affinché nel nuovo esame dell’appello proposto dalla difesa di Presta Francesco approfondisca i
suddetti punti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell’istituto
penitenziario, ai sensi dell’art. 94/1-ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma in data 16 luglio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

probatori, perché in tal caso non si spiega – non essendo pervenuta la documentazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA