Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34081 del 16/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34081 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALILOU SAMIR N. IL 26/01/1980
avverso l’ordinanza n. 326/2013 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del
18/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
le conclusioni del PG Dott. Crì

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Udit i difensor Avv.; 7

Data Udienza: 16/07/2014

.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 18.10.2013 il GIP del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice
dell’esecuzione, riconosceva la continuazione tra i reati di spaccio di cocaina per i quali ALILOU
SAMIR era stato condannato con le seguenti sentenza del GUP del predetto Tribunale:
-1) sentenza ex art.444 c.p.p. in data 9 aprile 2010 portante condanna per il delitto di cui
all’art.73/1 DPR 309/90 alla pena complessiva di anni 3, mesi 3 di reclusione ed euro
14.000,00 di multa (per i 16 episodi di spaccio di cocaina in continuazione era stata inflitta la
pena di mesi 9 di reclusione e multa, ridotta di 1/3 per la scelta del rito);
-2) sentenza a seguito di giudizio abbreviato in data 22.7.2010 portante condanna per il delitto
di cui all’art.73/5 DPR 309/90 complessivamente alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed
euro 4.000,00 di multa (con la sentenza erano stati ritenuti in continuazione 12 episodi di
spaccio di cocaina).
Nella determinazione della pena per il reato continuato il giudice dell’esecuzione individuava il
reato più grave nella pena base (art.73/1 DPR 309/90) oggetto della sentenza sub 1); lasciava
invariato l’aumento di pena in continuazione per i sedici episodi di spaccio di cui alla sentenza
sub 1); determinava la pena per i 13 episodi di spaccio oggetto della sentenza sub 2
complessivamente in anni 1 di reclusione e multa, pena ridotta di 1/3 per la scelta del rito).

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Alilou Samir, chiedendone
l’annullamento per vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale.
Il ricorrente ha lamentato che l’aumento di pena in continuazione per i tredici episodi di
spaccio di cocaina (mesi 8 di reclusione), determinato in sede di esecuzione, fosse sperequato
rispetto all’aumento di pena (mesi 6 di reclusione) in continuazione determinato dal giudice
della cognizione per i sedici episodi di spaccio di cui alla sentenza del 9.4.2010, tanto più che
questi ultimi dovevano essere considerati più gravi, non essendo stata riconosciuta l’ipotesi di
cui all’art.73/5 DPR 309/90.

Il ricorso è fondato.

.

Il giudice dell’esecuzione, dopo aver riconosciuto la continuazione tra gli episodi di spaccio di
cocaina giudicati con sentenza 9.4.2010 e gli episodi di spaccio della stessa sostanza
stupefacente (capo C dell’imputazione) giudicati con la sentenza in data 22.7.2010, non ha
indicato in base a quali criteri ha determinato in mesi 8 di reclusione e multa la pena in
continuazione per i reati di spaccio di cui a quest’ultima sentenza, non tenendo conto
comunque che il giudice della cognizione, per un numero maggiore di episodi di spaccio, aveva
determinato la pena in continuazione in misura inferiore.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice dell’esecuzione si deve basare sui criteri
indicati dall’art.133 c.p. per determinare gli aumenti di pena in continuazione, e può rivedere
anche gli aumenti di pena in continuazione già determinati dal giudice della cognizione, avendo
un quadro più completo della personalità del condannato e della sua capacità criminale, ma
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deve motivare la sua decisione, indicando succintamente i criteri seguiti nella determinazione
degli aumenti di pena, al fine di consentire un controllo sul percorso logico seguito.
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al GIP del Tribunale di
Brescia per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo
esame al riguardo al GIP del Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma in data 16 luglio 2014

Il Consigliere estensore

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