Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34080 del 16/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 34080 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZITO DOMENICO N. IL 07/12/1966
avverso il decreto n. 8/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
15/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/smagte le conclusioni del PG Dott.
< 011 - c/te, 9S-2 te,"-u.4-k 62-24A--; 1_,U5vve Uditi difensor Avv.; / 1;1- i-t9 FX9"-"Sk Data Udienza: 16/07/2014 RILEVATO IN FATTO Con decreto in data 15.11.2013 la Corte d'appello di Salerno rigettava l'appello proposto da Zito Domenico e, per l'effetto, confermava il decreto emesso dal Tribunale di Salerno in data 12.6.2013 con il quale al predetto era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. L'appellante aveva sostenuto che non sussisteva la pericolosità sociale dello Zito, in considerazione della risalenza nel tempo dei suoi precedenti penali e della non gravità dei procedimenti pendenti, per inosservanza al foglio di via obbligatorio e riferibili allo stato di tal che non era neppure in grado di versare la somma di euro 2.000,00 a titolo di cauzione. La Corte d'appello rigettava l'impugnazione, ritenendo che sussistessero tutti i presupposti di legge per applicare la suddetta misura di prevenzione. Dopo l'avviso orale notificatogli il 29.4.2009, lo Zito non aveva modificato la propria condotta, come si evinceva dalle numerose pendenze penali per inosservanza del foglio di via obbligatorio; dai processi penali pendenti per i reati di rapina, spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, furto, evasione e violazioni dell'art.95 DPR 115/92 nonché dalla mancanza di un'attività lavorativa, dalle frequentazioni con altri tossicodipendenti, dal divieto di soggiorno impostogli nel Comune di Nocera. Elementi attestanti la pericolosità dello Zito venivano desunti non solo dai processi nei quali il proposto aveva subito condanna, ma anche da quelli in cui era stato assolto. Dal complesso degli elementi raccolti, secondo la Corte di merito, risultava che lo Zito, privo di redditi, traeva i mezzi di sostentamento e per procurarsi lo stupefacente dal compimento di attività criminose. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento per erronea applicazione della legge penale e per mancanza/manifesta illogicità della motivazione. La Corte d'appello non aveva considerato la doglianza difensiva in relazione all'impossibilità del versamento della somma imposta a titolo di cauzione. Inoltre, non aveva considerato che, in ordine al delitto di cui all'art.73 DPR 309/90, lo Zito era stato assolto. Tra le pendenze era stata considerata anche una violazione dell'art.95 DPR 115/2002 (false attestazioni per ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio) che non era stata oggetto della proposta del Questore né del processo di primo grado, cosicché la difesa non aveva potuto rappresentare che dalla predetta imputazione il proposto era stato prosciolto. Erano stati presi in considerazioni ulteriori denunce alla proposizione dell'atto di appello, esorbitando così dai limiti di cognizione del giudizio di secondo grado. Infine, erano state valutate contro l'imputato anche circostanze emergenti da procedimenti per i quali lo stesso era stato assolto. tossicodipendenza del predetto, il quale peraltro versava in precarie condizioni economiche, di CONSIDERATO IN DIRITTO I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, ad eccezione della doglianza relativa all'omessa risposta da parte della Corte d'appello al motivo con il quale era stato rappresentato che Zito Domenico non era in grado di versare la cauzione richiestagli, causa le sue precarie condizioni economiche. La Corte di merito ha confermato il giudizio relativo alla pericolosità del proposto prendendo in considerazione numerosi elementi sintomatici della pericolosità sociale, quali i precedenti provenienti dal Questore, la mancanza di un'attività lavorativa, la condotta di vita disordinata e lo stato di tossicodipendenza nonché la frequentazione di altri tossicodipendenti in luoghi dove gli era stato inibito di tornare o frequentare. In un quadro così pesante non ha avuto alcun peso nella decisione della Corte d'appello la menzione di una denuncia per false attestazioni al fine di ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio, denuncia che non era stato oggetto del processo di primo grado. Il ricorrente si è lamentato per il fatto che i giudici di merito, al fine di valutare la pericolosità del proposto, si siano basati anche su elementi desunti da processi penali per i quali lo Zito era stato assolto. La doglianza non ha fondamento, poiché la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ribadito che nel procedimento di prevenzione, stante l'autonomia dello stesso dal processo penale, possano essere desunti elementi indizianti anche da processi in corso o definiti con assoluzione, purché questi elementi siano certi, vale a dire non smentiti o non dichiarati insussistenti nel processo penale, e risultino idonei a giustificare la pericolosità sociale del proposto. Pertanto, i motivi di ricorso con i quali è stata contestata la conferma della pericolosità sociale dello Zito devono essere dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza. Come si è anticipato, deve invece essere accolto il motivo riguardante l'imposizione di una cauzione, poiché sul punto la Corte d'appello ha omesso di dare una risposta allo specifico motivo d'impugnazione. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato limitatamente alla cauzione e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d'appello di Salerno; dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma in data 16 luglio 2014 Il Consigliere estensore Il Presidente penali, le numerose pendenze giudiziarie, il disinteresse per gli ordini e l'avviso orale

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA