Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34079 del 01/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34079 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANELLI VINCENZO N. IL 23/10/1980
avverso il decreto n. 5050/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 30/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
/ A
,
SILVIO BONITO;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
C-2 sQ O

9

S2

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 01/07/2014

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, con decreto
reso inaudita altera parte il 30 ottobre 2013, dichiarava
inammissibile l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale
presentata, ai sensi dell’art. 47 0.P., da Anelli Vincenzo.
A sostegno del provvedimento il Tribunale deduceva che in danno
dell’istante risultava revocata analoga misura alternativa in data 26
giugno 2012 e che, ai sensi dell’art. 58 quater 0.P., co. 3, non erano
decorsi tre anni da tale revoca per l’ammissibilità della domanda
venuta a giudizio.
2. Avverso detto decreto ricorre per cassazione l’Anelli,
personalmente, denunciandone l’illegittimità per violazione di
legge.
Deduce in particolare il ricorrente che non avrebbe valutato, il
giudice adito, la possibilità di riconoscere in favore dell’istante una
misura alternativa diversa da quella richiesta e negata, con ciò
violando il principio del favor rei.
3. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva
per la inammissibilità della impugnazione.
4. Il ricorso è manifestamente infondato.
Ed invero l’argomento difensivo si appalesa del tutto eccentrico
rispetto alla motivazione posta dal tribunale a fondamento della
decisione oggetto del ricorso difensivo.
Non considera infatti il ricorrente che la inammissibilità della sua
istanza è stata dichiarata in applicazione del rigoroso disposto
dell’art. 58-quater 0.P., norma questa la quale, come è noto, nei
suoi primi tre commi statuisce che non possono essere concessi al
condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di benefici
penitenziari né permessi premio, né le misure alternative
dell’affidamento al servizio sociale, della detenzione domiciliare
ovvero della semilibertà.
5. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va quindi
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende,
somma che si stima equo fissare in euro 1000,00.

1

P. Q. M.

la Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 1° luglio 2014
Il cons. est.

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