Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34078 del 01/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34078 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROSSANDICH ANTONIO N. IL 25/06/1967
avverso l’ordinanza n. 6294/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 19/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/~t-le conclusioni del PG Dott. lynr,

Udit i difensor Avv.;

@, 06-e

Data Udienza: 01/07/2014

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 19
novembre 2013, revocava la misura dell’affidamento in prova ai
servizi sociali concessa il precedente 18 giugno in favore di
Rossandich Antonio. A sostegno del provvedimento il Tribunale
richiamava il comportamento delittuoso tenuto dall’interessato il 19
settembre 2013 così come relazionato dai CC. con apposita
informativa, la gravità della violazione contestata e la
incompatibilità di essa con la prosecuzione dell’affidamento.
2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il Rossandich,
assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse ne
denuncia la illegittimità per violazione di legge (art. 47 0.P.) e vizio
della motivazione.
Lamenta in particolare la difesa ricorrente: pur non disconoscendo i
fatti contestati al ricorrente per il suo comportamento del 19
settembre 2013, ci si duole della sua enfatizzazione negativa; in
altri termini al ricorrente si rimprovera un comportamento incivile
quale il danneggiamento di alcuni beni per protesta per il mancato
pagamento di somme dovute, ma tale comportamento non giustifica
la revoca di un beneficio concesso in relazione ad un reato grave
(violazione dell’art. 73 dpr 309/1990); l’interessato inoltre aveva
bisogno di quel denaro perché privo di risorse per vivere; oltre ciò il
ricorrente aveva ben meritato la misura in atto e di questo occorreva
tener conto ai fini della decisione impugnata; non solo, avrebbe
potuto il tribunale provvedere a più rigide prescrizioni senza
provvedere alla revoca della misura comunque utile per la
risocializzazione dell’interessato: anche la decorrenza della revoca
(ex tunc) si appalesa illogica ed iniqua tenuto conto della reale
consistenza del fatto addebitato ed il comportamento complessivo
dell’interessato nel corso della misura e prima di essa; a tal fine non
risulta argomentata la ragione per la quale la condotta in esame sia
stata qualificata come “violazione grave”; in realtà anche a volerne
delibare i profili di rilevanza penale trattasi sempre di reati di
competenza del giudice di pace (ingiurie, minacce e lesioni lievi) di
per sé non gravi.
3. Il P.G. in sede, con argomentata requisitoria scritta, ha concluso
per il rigetto della impugnazione.
4. Il ricorso è infondato.
1

Il tribunale ha motivato la revoca della misura alternativa per cui è
causa delibando grave la condotta tenuta dall’interessato il 19
settembre 2013 quando, presentatosi presso tali Piredda Raffaella e
Carama Claudia per riscuotere un debito relativo alla liquidazione
dovutagli per un pregresso rapporto di lavoro, aveva reagito al
diniego oppostogli con atti di danneggiamento del monitor e del
vetro della cassa gestita dalle pp.11..
Tale condotta, espressione di atteggiamento violento, è stato
giudicato grave dal tribunale in relazione allo stato del ricorrente,
sottoposto a misura alternativa al carcere, eppertanto inidonea sia a
consentirne la prosecuzione, sia a considerarla utile ai fini della
espiazione della pena.
All’argomentare giudiziale, non illogico nel suo sviluppo
motivazionale, la difesa ricorrente oppone una alternativa
valutazione delle medesime condotte, in relazione alle quali si cerca
di evidenziarne la modestia.
Tanto premesso, ribadisce la Corte che la funzione dell’indagine di
legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l’intrinseca
attendibilità dei risultati dell’interpretazione delle prove e di
attingere il merito dell’analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del
tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della
decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e
secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul
piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la
congruenza dei passaggi logici. Ne consegue che, ad una logica
valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di
legittimità opporne un’altra, ancorché altrettanto logica (Cass.
5.12.02 Schiavone; Cass. 6.05.03 Curcillo; Sez. 4, n. 15227
dell’ 1 1/4/2008, Baratti, Rv.239735; cfr. in termini: Cass. sez. 2^,
sentenza n. 7380 dell’ 11/01/2007, dep. il 22/02/2007, Rv. 235716,
imp. Messina; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061).
Orbene, nel caso in esame palese è la natura di merito delle
argomentazioni difensive, giacchè volte le medesime, giova
ribadirlo, a fronte di una motivazione del giudice territoriale
sintetica ma non illogica, a differentemente valutare i fatti di causa.
Anche in riferimento alla indicata decorrenza della impugnata
revoca, in relazione alla quale opportunamente evidenzia la difesa
una mancanza di sostegno motivazionale, osserva la Corte che la
valutazione di gravità operata dal giudice territoriale, in uno al
breve tempo trascorso dall’inizio della misura, circostanze entrambe
valorizzate nel provvedimento impugnato, concorrono per la
implicita giustificazione della decisione assunta al riguardo.
2

5. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere
rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
In Roma, addì 10 luglio 2014
Il Presidente
Il cons. estens.

P. Q. M.

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