Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34077 del 01/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34077 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARINI MAURIZIO N. IL 16/08/1970
avverso l’ordinanza n. 3982/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 23/08/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/sentitt-le conclusioni del PG Dott.
*c.–(9-14- 2 CD

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 01/07/2014

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con ordinanza del 23 agosto 2013 il Tribunale di sorveglianza di
Palermo revocava in danno di Arini Maurizio, con decorrenza dal
15 luglio 2013, la misura dell’affidamento terapeutico concessagli il
10 marzo precedente sul rilievo che il predetto aveva interrotto il
trattamento in corso abbandonando la comunità affidataria e che
tale condotta si appalesava incompatibile con la prosecuzione della
misura stessa.
2. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione l’interessato,
assistito dal difensore di fiducia, denunciandone l’illegittimità per
violazione dell’art. 179 c.p.p..
Lamenta, in particolare, la difesa ricorrente che la revoca impugnata
è stata decisa all’udienza del 23 agosto 2013, mentre il relativo
avviso è stato comunicato all’Arini soltanto il 22 agosto precedente.
Si duole altresì il ricorrente della mancata notifica del predetto
avviso all’avvocato di fiduciN,L,,e2.5,,alamita..t.,9“-U-.ku,i
Per le
léllatótte omissioni rietiae parte is-tante che sia stato violato il
suo diritto di difesa cagione di nullità insanabile dell’ordinanza
impugnata ai sensi dell’art. 179 c.p.p..
3. Il ricorso è infondato.
L’impugnazione in esame fa esclusivo riferimento ad un questione
processuale e cioè se l’avviso alla parte dell’udienza camerale in
tempi non rispettosi di quelli fissati dall’art. 666 c.p.p., co. 3 (dieci
giorni prima dell’udienza) integri o meno nullità assoluta ed
insanabile, in quanto tale idonea ad estendersi al provvedimento
decisorio successivo.
Al riguardo richiama la Corte il proprio insegnamento secondo cui,
nel procedimento di sorveglianza l’inosservanza del termine libero e
integro di dieci giorni che devono intercorrere tra la notifica
dell’avviso di udienza e la data di quest’ultima dà luogo a nullità a
regime intermedio del provvedimento che lo definisce che, se
tempestivamente eccepita, impone la rinnovazione dell’avviso, non
essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad
integrazione di quello originario (Cass., Sez. I, 01/10/2009, n.
41581 rv. 245055).
Nel caso in esame nessuna eccezione risulta articolata dalla parte
interessata nel corso dell’udienza all’esito della quale è stata
disposta la revoca oggetto dell’odierno giudizio di legittimità, di
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G/ 3/09/ 4e ..Srus/rAr. 24 9

In tema di procedimento di sorveglianza~krión è prevista la
notifica di un ulteriore avviso relativo all’udienza camerale al
difensore di fiducia la cui nomina sia stata formalizzata in un
momento successivo alla notificazione dell’avviso stesso
all’interessato, essendosi già cristallizzata la situazione processuale
relativa agli adempimenti di cancelleria. In questa ipotesi, al
difensore di fiducia spetta soltanto il diritto di intervenire
all’udienza, con onere per il suo assistito di informarlo della data
(Cass., Sez. I, 23/04/2008, n. 19442; Cass., Sez. I, 19/12/2002, n.
4736).
4. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere

rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P. Q. M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
In Roma, addì 1° luglio 2014

_

guisa che alcuna nullità può essere validamente eccepita all’esito
del relativo giudizio di sorveglianza.
il mancato avviso dell’udienza al
Né di rilievo può
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