Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34076 del 01/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34076 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BERTONE ALESSIO N. IL 15/01/1992
avverso l’ordinanza n. 2475/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 09/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
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tgle conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 01/07/2014

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 9
ottobre 2013, rigettava le istanze di affidamento terapeutico e di
affidamento in prova ai servizi sociali presentata ai sensi,
rispettivamente, dell’art. 94 dpr 309/1990 e 47 0.P., da Bertone
Alessio, in favore del quale però riconosceva la misura alternativa
della detenzione domiciliare.
A sostegno del provvedimento di rigetto il Tribunale deduceva
“l’assenza di uno stabile e costante impegno lavorativo o di studio”
e la brevità della pena da espiare, per questo inidonea al
conseguimento di un apprezzabile risultato rieducativo e
riabilitativo.
2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il Bertone,
assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse ne
denuncia la illegittimità per violazione di legge e vizio della
motivazione.
Lamenta in particolare la difesa ricorrente: le informazioni di
polizia sono risultate favorevoli al ricorrente; il Sert di Alba ha
sottolineato gli effetti nettamente positivi del percorso terapeutico
seguito dall’interessato; l’UEPE ha anch’esso relazionato in termini
ampiamente lusinghieri circa l’andamento del processo di
risocializzazione; le relazioni richiamate danno atto che il ricorrente
ha conseguito la maturità scientifica e che si è iscritto alla facoltà di
filosofia della università di Torino; la pena residua di anni uno,
mesi dieci e gg. venti di reclusione non appare affatto di breve
periodo ed inidonea al perseguimento di finalità rieducative; lo
stesso provvedimento impugnato dà atto che il ricorrente non ha
precedenti penali, non è pericoloso e che il reato in espiazione deve
ritenersi “episodico”.
3. Il P.G. in sede, con argomentata requisitoria scritta, ha concluso
per l’annullamento dell’ordinanza impugnata giacchè condivise le
censure di contradditorietà motivazionale denunciate dalla difesa.
4. Il ricorso merita pieno consenso per le ragioni opportunamente
illustrate dal P.G. in sede.
Ed invero non può non rilevarsi la natura apparente e per alcuni
profili contraddittoria della motivazione impugnata.
Il Tribunale infatti elenca puntigliosamente gli esiti ampiamente e
nettamente positivi dell’osservazione carceraria, di quella del SERT
1

5. L’ordinanza impugnatadeve
_ ,e9iss,…
re in ,conclusion4, annullata,
limitatamente al rigetto t;e3Praitad”
détarie’ refarva c-alla
detenzione domiciliare, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di
Torino affinchè provveda, in piena libertà di giudizio, a nuovo
esame della domanda per cui è causa alla luce di un più rigoroso
utilizzo della logica argomentativa.

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P. T. M.
la Corte annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle istanze di
affidamento in prova e rinvia per nuovo esame al riguardo al
Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, addì 1° luglio 2014
Il cons. est.

di Alba, della Polizia di Stato e, con essi, quelli direttamente
valutati in relazione alla personalità dell’istante, non pericoloso,
dedito agli studi, episodicamente incorso in condotta di reato, per
poi escludere la meritevolezza delle misure alternative di cui all’art.
94 dpr 309/1990 e 47 O.P. sulla base di considerazioni travisate,
quelle relative alla mancanza di impegno di studio dell’interessato,
iscritto alla facoltà di filosofia della università di Torino, ovvero
prive di apprezzabile consistenza logica e contenuto argomentativo,
quella relativa alla brevità del periodo da espiare, viceversa
apprezzabile e certamente utile per l’opera di risocializzazione
affidata dalla costituzione alla detenzione.
Di tutta evidenza appare pertanto nella fattispecie la
contraddittorietà e la illogicità della motivazione, ed in particolare
delle conclusioni impugnate rispetto alle premesse del sillogismo
decisorio, tutte volte ad una conclusione totalmente favorevole al
ricorrente.

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