Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34075 del 01/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34075 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROSTAMO ROCCO N. IL 28/08/1964
avverso il decreto n. 4949/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 11/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/Tate-2-1e conclusioni del PG Dott. c ‘
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Uditi difensor Avv.;

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–()

Data Udienza: 01/07/2014

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, con decreto
reso inaudita altera parte il giorno 11 settembre 2013, dichiarava
inammissibile l’istanza di affidamento in prova per motivi
particolari presentata, ai sensi dell’art. 94 dpr 309/1990, da
Prostamo Rocco.
A sostegno del provvedimento il Tribunale deduceva che l’istanza
delibata costituiva mera riproposizione di altra già rigettata in data 4
giugno 2013.
2. Avverso detto decreto ricorre per cassazione il Prostamo,
assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse ne
denuncia la illegittimità per vizio della motivazione.
Lamenta in particolare la difesa ricorrente che la precedente
richiesta di affidamento terapeutico era stata rigettata dal tribunale
perché carente la documentazione allegata a termini della norma di
riferimento, l’art. 94 dpr 309/1990, mentre la nuova istanza, quella
dichiarata inammissibile perché ritenuta pedissequa riproposizione
della precedente, facendo tesoro del precedente rigetto, era stata
arricchita dalla documentazione richiesta per legge. Di qui, per la
difesa istante, il denunciato difetto, sia perché dedotte in giudizio
domande, per quanto detto, diverse, sia perchè per nulla valutata dal
tribunale siffatta diversità.
3. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva
per il rigetto della domanda sul rilievo che la documentazione
prodotta con la seconda domanda sarebbe stata implicitamente
valutata.
4. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti che si passa ad
esporre.
4.1 La disciplina del procedimento di sorveglianza corrisponde a
quella dettata per il procedimento di esecuzione disciplinato dall’art.
666 c.p.p. e il relativo modello procedimentale è costituito dalle
forme dell’udienza in camera di consiglio con la partecipazione
delle parti. Tuttavia, in forza del combinato disposto dell’art. 678
c.p.p., comma 1, e dell’art. 666 c.p.p., comma 2, la decisione di
inammissibilità dell’istanza, con decreto motivato del Presidente del
Tribunale di sorveglianza, è adottata de plano, sentito il pubblico
ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza per difetto delle

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condizioni di legge e di mera riproposizione di una richiesta già
rigettata.
Tanto premesso, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato le
tassative condizioni che legittimano l’emissione del decreto
presidenziale e la deroga alla regola del contraddittorio assicurato
dal procedimento in camera di consiglio, stabilendo che la
dichiarazione di inammissibilità de plano, ai sensi dell’art. 666
c.p.p., comma 2, è ammessa soltanto quando la richiesta sia
identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già
rigettata o risulti manifestamente infondata per l’inesistenza dei
presupposti minimi di legge. Ha altresì chiarito che la valutazione
di manifesta infondatezza non deve implicare alcun giudizio di
merito e alcun apprezzamento discrezionale (Cass., Sez. 1, 4
dicembre 2001, n. 5265, rv. 220687; Cass., Sez. 1^, 13 gennaio
2000, n. 277, rv. 215368; Cass., Sez. l”, 30 ottobre 1996, n. 5642,
rv. 206445).
4.2 Tornando ora alla fattispecie in esame, rammenta il Collegio
che la disciplina portata dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, comma
1, così come modificato dalla D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4
undecies, comma 1, lett. a), convertito con modificazioni nella L.
21 febbraio 2006, n. 49, statuisce, a pena di inammissibilità, che
alla domanda relativa alla concessione della misura dell’affidamento
in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l’attività
terapeutica devono essere allegati certificazioni attestanti lo stato di
tossicodipendenza, la procedura accertativa di essa e la idoneità del
programma terapeutico concordato.
Siffatta documentazione, secondo avviso difensivo, carente nella
prima istanza rigettata dall’autorità giudiziaria, è stata viceversa
scrupolosamente allegata alla istanza successiva.
Orbene, la decisione impugnata appare in contrasto con le risultanze
documentali esibite dall’istante e delle quali il decreto gravato nulla
dice. In assenza di contraddittorio infatti il decreto presidenziale
richiama come premessa del sillogismo decisorio la circostanza,
travisata, della identità di domande viceversa diverse dappoichè
sostenute da diversa documentazione sanitaria.
Non v’era pertanto spazio per una declaratoria de plano della
inammissibilità della domanda, essendo in potere del Collegio adito
in prime cure stabilire o meno la decisività della documentazione
prodotta e l’opportunità di una sua integrazione ad opera del
tribunale nell’esercizio dei poteri di ufficio riconosciutogli
dall’ordinamento.
Appare utile infatti, a tale ultimo proposito, altresì rammentare i
poteri riconosciuti al tribunale decidente dall’art. 94 dpr 309/1990,
comma 3, dappoichè logico e conseguente considerare che, se
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5. Il ricorso, conclusivamente, va pertanto accolto e per l’effetto
annullato senza rinvio il decreto impugnato, con restituzione degli
atti al Tribunale di sorveglianza di Torino per l’ulteriore corso nelle
forme previste dall’ordinamento.
P. T. M.
la Corte annulla, senza rinvio, il decreto impugnato e dispone
trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino per la
decisione sulla istanza.
Così deciso in Roma, addì 1° luglio 2014
Il cons. est.

l’ordinamento ha riconosciuto all’A.G. il potere di acquisire d’ufficio
ciò che è stato in precedenza richiesto a pena di inammissibilità, ciò
significa che, superato il vaglio della ammissibilità della domanda,
come detto collegata alla produzione documentale richiesta dalla
legge, il Tribunale ha poteri istruttori volti agli opportuni
chiarimenti, approfondimenti ovvero accertamenti eventualmente
integrativi delle stesse risultanze documentali.
Giova altresì osservare che il procedimento introdotto dal D.P.R. n.
309 del 1990, art. 94 in esame ha carattere fortemente semplificato
e siffatta semplificazione, coerente con fini e funzioni
procedimentali voluti dal legislatore, rende non formali i poteri
istruttori affidati dalla norma al giudice, che certo non ha l’obbligo
di esercitarli, ma semplicemente la potestà processuale di
avvalersene qualora non sia nella condizione di esperire la
cognizione di legge nei termini imposti dalla norma, ma,
evidentemente, indicando le ragioni del mancato esercizio di tali
suoi poteri.

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