Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3407 del 20/11/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3407 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sui ricorso proposto da:
P.G.
nel proc. c/o
Prioli Filippo, nato a Jesi l’8.6.80
Prioli Federico, nato a Rimini / 18.10.81
imputati art. 2 L. 638/83

avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Pesaro del 4.10.13
Sentita, in pubblica udienza, la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Giuseppe Corasaniti, che ha chiesto una
declaratoria di annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Sentito il difensore degli imputati, avv. Federico Canalini, che ha insistito per il rigetto
del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con la sentenza impugnata, il
G.i.p. ha assolto gli imputati Prioli Filippo e Prioli Federico dal reato, loro ascritto di avere, in

Data Udienza: 20/11/2014

concorso tra loro, omesso il versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni
dei dipendenti.
2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il P.G. deducendo
erronea applicazione della legge.
Egli fa notare che la decisione è stata assunta sul rilievo che sussistesse una causa di
esclusione della punibilità da ravvisare nel fatto che gli imputati – a seguito della notifica
dell’avviso di accertamento da parte dell’INPS – avessero ottenuto la possibilità di pagare
ratealmente quanto indebitamente trattenuto. A supporto della decisione, il giudicante ha
evocato una decisione di questa S.C. (Sez. III, 25.3.99, n. 6059) a proposito della quale, però, il
ricorrente evidenzia che è stata superata da più recenti pronunzie di segno opposto (sez. III,

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione –

Il ricorso non è fondato.

Il ragionamento del ricorrente, infatti, è alquanto meccanicistico ed astratto.
la
E’ innegabile che, rispetto alla decisone di legittimità citata in sentenza,
giurisprudenza di questa S.C. si é, per così dire, evoluta nel senso (sez. III, 8.3.05, Capocheci, Rv.
231388) di escludere la operatività della causa di non punibilità ex art. 2, comma 1 bis, L.
638/83 laddove, essendo stato l’imputato ammesso al pagamento dilazionato e frazionato nel
tempo, siano stati pagati solo alcuni ratei. In pratica, ciò che si richiede (sez. III, 3.5.11, Nappo, Rv.
250649) è solo il pagamento integrale.
Ciò non di meno, la decisione qui impugnata, merita conferma per la completezza della
motivazione con cui, apprezzando le peculiarità del caso specifico, è stato osservato che
«seppure risulta ancora in corso il pagamento delle rate inerenti la quota di contribuzione
propria dell’azienda, i contributi afferenti le trattenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti
sono stati completamente versati al 30.7.12 ed al 15.1.13».
La qual cosa riverbera sicuramente anche sotto il profilo dell’elemento psicologico, come
etò bene sottolinea, nuovamente, il giudice laddove (f. 4) rimarca che le circostanze che
caratterizzano il fatto evidenziano come «la condotta dei Prioli fosse totalmente priva di
volontà di omissione del versamento e di indebita ritenzione delle somme trattenute in danno
dell’ente previdenziale».

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Rigetta il ricorso del P.G.

Così deciso il 28 novembre 2014
Il Presidente

3.5.11, Nappo, Rv. 250649).

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