Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34069 del 27/06/2014
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34069 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONI MONICA
Data Udienza: 27/06/2014
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAGNI ANGELO N. IL 19/09/1964
avverso l’ordinanza n. 77/2014 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
17/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA ONI;
1e/sentite le conclusioni del PG Dott.
ni G(1.1
À‘<2_ eito J1,4~ "..«,„,„„ e, cO'd / r Uditi difensor vv.; 4 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 17 gennaio 2014 il Tribunale di Catania, costituito ai
sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'appello proposto da Angelo Magni
avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso Tribunale in data 15/1/2014, con la quale
era stata respinta l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della
custodia in carcere, già applicatagli perché gravemente indiziato dei delitti di detenzione illegale, porto e ricettazione di arma comune da sparo clandestina.
Il Tribunale rilevava la mancata deduzione di alcun fatto nuovo, idoneo a
superare il giudicato cautelare ed a dimostrare l'intervenuta attenuazione delle dell'indagato, pluripregiudicato per gravi delitti, la natura e la pluralità di quelli
commessi in data 6/12/2013, le modalità altamente pericolose dell'esibizione dell'arma
clandestina per minacciare l'antagonista con l'accostamento alla sua testa della
pistola, sebbene carica, tanto da essere partito un colpo che fortunosamente non
aveva attinto nessuno ed i contatti con ambienti della criminalità, grazie ai quali aveva
potuto procurarsi l'arma in questione. Ribadiva dunque il giudizio di incapacità da parte
dell'indagato di controllare i propri impulsi e di garantire lo spontaneo adeguamento
alle prescrizioni inerenti una meno afflittiva misura.
2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato a mezzo
del suo difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge in
relazione all'art. 274 cod.proc.pen., inosservanza o erronea applicazione della legge
penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale ha respinto
l'appello senza tenere in considerazione alcuna le argomentazioni addotte dalla difesa
a sostegno dell'evidente ridimensionamento del quadro cautelare, ossia l'insufficienza
dimostrativa dei precedenti penali, risalenti nel tempo ed intervallati da un lasso
temporale in cui egli non aveva violato la legge sino all'episodio del 6/12/2013
allorchè, a richiesta del figlio ed in sua difesa, aveva affrontato l'uomo che
accompagnava la nuora ed aveva ingaggiato la colluttazione con questi senza però fare
uso dell'arma che aveva con sé, dalla quale era partito un colpo nel momento in cui
era riposta sotto il sedile dell'auto. Inoltre, anche il P.M. aveva espresso parere
favorevole alla concessione degli arresti domiciliari, riconoscendo come i fatti fossero
stati oggetti di un moto d'ira, provocato dall'istinto di protezione nei confronti del figlio,
successivamente ai quali egli aveva immediatamente compreso l'errore commesso,
mostrando serio ravvedimento e pentimento, tale da non far ritenere assolutamente
possibile il ripetersi di fatti simili. Pertanto, il permanere della misura custodiale risulta
dotata di afflittività assolutamente eccessive e sproporzionata, tenuto conto
dell'insussistenza di elementi per ipotizzare la possibile reiterazione del reato, o
un'eventuale fuga. Considerato in diritto 1 esigenze cautelari; a tal fine evidenziava il giudizio negativo sulla personalità Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati.
1.L'impugnazione investe soltanto il profilo cautelare della vicenda ed il giudizio
di adeguatezza della misura in corso di esecuzione.
1.1 D provvedimento ha condotto un'analisi motivata e completa della fattispecie
concreta, laddove ha tratto elementi di valutazione dalle circostanze oggettive del
fatto, ossia dalla dimostrata commissione dei fatti di detenzione, porto e ricettazione di arma clandestina, che era stata condotta con sé dall'indagato allorchè si era recato ad
affrontare il rivale in amore del figlio, quindi era stata esibita e puntata contro la
tempia dell'antagonista con un gravissimo gesto intimidatorio, nella totale indifferenza
per l'elevato pericolo di cagionarne la morte, stante l'uso della pistola carica, dalla 1.2 Alle modalità sopra descritte della condotta ha aggiunto la considerazione
della banalità dei suoi motivi ispiratori, legati alla tutela dell'onore familiare,
nonostante il figlio fosse adulto ed in grado di affrontare da sé e senza l'esigenza di
portare armi l'avversario, dei plurimi delitti commessi in precedenza, delle
caratteristiche di personalità dell'indagato, aggressivo ed incapace di dominare istinti
e pulsioni, dei necessari rapporti intrattenuti con la criminalità, soltanto grazie ai quali
aveva potuto acquisire arma siffatta e Clandestina. Da tali elementi, dalla mancata
indicazione di qualsiasi elemento a discarico, anche in ordine alla provenienza della
pistola e di qualsiasi profilo di novità non previamente considerato in sede di riesame,
il Tribunale con un corretto procedimento inferenziale, puntualmente motivato, ha
dedotto la prova della gravità oggettiva del fatto e della concreta pericolosità sociale
dell'indagato, che non si era limitato a portare con sé l'arma carica, ma ne aveva
anche fatto concreto uso, pur senza sparare, per minacciare l'accompagnatore della
nuora e dell'assenza dei presupposti per modificare le precedenti e negative valutazioni
espresse, sulle quali si era formato il giudicato cautelare.
1.3 Tali considerazioni non risultano smentite col ricorso, che si limita a ripetere
quanto già dedotto con l'appello senza prospettare alcun aspetto, in fatto o in diritto,
non in precedenza dedotto e tale da apportare un contributo conoscitivo, capace di
orientare scelte meno rigorose in tema di adeguatezza della misura in esecuzione e da
richiedere un'autonoma valutazione da parte dei giudici cautelarti. Inoltre, lamenta
carenze motivazionali insussistenti laddove afferma che l'unico profilo considerato dal Tribunale si sarebbe esaurito nei precedenti penali dell'indagato, che costui avrebbe
mostrato segni di pentimento per quanto compiuto in stato d'ira e che l'arma sarebbe
stata condotta a solo scopo difensivo. Al contrario, la motivazione dell'ordinanza
impugnata ha dato atto della puntuale considerazione dell'intero episodio criminoso e
della personalità del suo autore, il preteso ravvedimento è solo genericamente allegato
senza illustrazione delle modalità di manifestazione e da quanto già esposto emerge
come la pistola fosse stata brandita ed utilizzata a scopo pesantemente intimidatorio;
inoltre, è evidente che le vicende dell'acquisizione dell'arma clandestina, rimaste
Ignote, sono avvenute in precedenza ed al di fuori del contesto di animosità ed
eccitazione, derivante dalla scoperta del tradimento del figlio ad opera della di lui 2 quale era anche partito un colpo, che per caso non aveva ferito alcuno. moglie, ragione per la quale l'aver agito impulsivamente a tutela dell'onore familiare
non assume alcuna rilevanza nella vicenda specifica contestata.
Per le considerazioni svolte il ricorso, palesemente infondato in ogni sua
deduzione, va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del
2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria,
che si reputa congruo determinare in C 1.000,00 (mille), ai sensi dell'art. 616 cod.
proc. pen.. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle
Ammende. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente
provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att.
c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il RI giugno 2014. P. Q,. M.