Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34069 del 27/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34069 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

Data Udienza: 27/06/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAGNI ANGELO N. IL 19/09/1964
avverso l’ordinanza n. 77/2014 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
17/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA ONI;
1e/sentite le conclusioni del PG Dott.
ni G(1.1
À‘<2_ eito J1,4~ "..«,„,„„ e, cO'd / r Uditi difensor vv.; 4 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 17 gennaio 2014 il Tribunale di Catania, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'appello proposto da Angelo Magni avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso Tribunale in data 15/1/2014, con la quale era stata respinta l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, già applicatagli perché gravemente indiziato dei delitti di detenzione illegale, porto e ricettazione di arma comune da sparo clandestina. Il Tribunale rilevava la mancata deduzione di alcun fatto nuovo, idoneo a superare il giudicato cautelare ed a dimostrare l'intervenuta attenuazione delle dell'indagato, pluripregiudicato per gravi delitti, la natura e la pluralità di quelli commessi in data 6/12/2013, le modalità altamente pericolose dell'esibizione dell'arma clandestina per minacciare l'antagonista con l'accostamento alla sua testa della pistola, sebbene carica, tanto da essere partito un colpo che fortunosamente non aveva attinto nessuno ed i contatti con ambienti della criminalità, grazie ai quali aveva potuto procurarsi l'arma in questione. Ribadiva dunque il giudizio di incapacità da parte dell'indagato di controllare i propri impulsi e di garantire lo spontaneo adeguamento alle prescrizioni inerenti una meno afflittiva misura. 2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato a mezzo del suo difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge in relazione all'art. 274 cod.proc.pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale ha respinto l'appello senza tenere in considerazione alcuna le argomentazioni addotte dalla difesa a sostegno dell'evidente ridimensionamento del quadro cautelare, ossia l'insufficienza dimostrativa dei precedenti penali, risalenti nel tempo ed intervallati da un lasso temporale in cui egli non aveva violato la legge sino all'episodio del 6/12/2013 allorchè, a richiesta del figlio ed in sua difesa, aveva affrontato l'uomo che accompagnava la nuora ed aveva ingaggiato la colluttazione con questi senza però fare uso dell'arma che aveva con sé, dalla quale era partito un colpo nel momento in cui era riposta sotto il sedile dell'auto. Inoltre, anche il P.M. aveva espresso parere favorevole alla concessione degli arresti domiciliari, riconoscendo come i fatti fossero stati oggetti di un moto d'ira, provocato dall'istinto di protezione nei confronti del figlio, successivamente ai quali egli aveva immediatamente compreso l'errore commesso, mostrando serio ravvedimento e pentimento, tale da non far ritenere assolutamente possibile il ripetersi di fatti simili. Pertanto, il permanere della misura custodiale risulta dotata di afflittività assolutamente eccessive e sproporzionata, tenuto conto dell'insussistenza di elementi per ipotizzare la possibile reiterazione del reato, o un'eventuale fuga. Considerato in diritto 1 esigenze cautelari; a tal fine evidenziava il giudizio negativo sulla personalità Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati. 1.L'impugnazione investe soltanto il profilo cautelare della vicenda ed il giudizio di adeguatezza della misura in corso di esecuzione. 1.1 D provvedimento ha condotto un'analisi motivata e completa della fattispecie concreta, laddove ha tratto elementi di valutazione dalle circostanze oggettive del fatto, ossia dalla dimostrata commissione dei fatti di detenzione, porto e ricettazione di arma clandestina, che era stata condotta con sé dall'indagato allorchè si era recato ad affrontare il rivale in amore del figlio, quindi era stata esibita e puntata contro la tempia dell'antagonista con un gravissimo gesto intimidatorio, nella totale indifferenza per l'elevato pericolo di cagionarne la morte, stante l'uso della pistola carica, dalla 1.2 Alle modalità sopra descritte della condotta ha aggiunto la considerazione della banalità dei suoi motivi ispiratori, legati alla tutela dell'onore familiare, nonostante il figlio fosse adulto ed in grado di affrontare da sé e senza l'esigenza di portare armi l'avversario, dei plurimi delitti commessi in precedenza, delle caratteristiche di personalità dell'indagato, aggressivo ed incapace di dominare istinti e pulsioni, dei necessari rapporti intrattenuti con la criminalità, soltanto grazie ai quali aveva potuto acquisire arma siffatta e Clandestina. Da tali elementi, dalla mancata indicazione di qualsiasi elemento a discarico, anche in ordine alla provenienza della pistola e di qualsiasi profilo di novità non previamente considerato in sede di riesame, il Tribunale con un corretto procedimento inferenziale, puntualmente motivato, ha dedotto la prova della gravità oggettiva del fatto e della concreta pericolosità sociale dell'indagato, che non si era limitato a portare con sé l'arma carica, ma ne aveva anche fatto concreto uso, pur senza sparare, per minacciare l'accompagnatore della nuora e dell'assenza dei presupposti per modificare le precedenti e negative valutazioni espresse, sulle quali si era formato il giudicato cautelare. 1.3 Tali considerazioni non risultano smentite col ricorso, che si limita a ripetere quanto già dedotto con l'appello senza prospettare alcun aspetto, in fatto o in diritto, non in precedenza dedotto e tale da apportare un contributo conoscitivo, capace di orientare scelte meno rigorose in tema di adeguatezza della misura in esecuzione e da richiedere un'autonoma valutazione da parte dei giudici cautelarti. Inoltre, lamenta carenze motivazionali insussistenti laddove afferma che l'unico profilo considerato dal Tribunale si sarebbe esaurito nei precedenti penali dell'indagato, che costui avrebbe mostrato segni di pentimento per quanto compiuto in stato d'ira e che l'arma sarebbe stata condotta a solo scopo difensivo. Al contrario, la motivazione dell'ordinanza impugnata ha dato atto della puntuale considerazione dell'intero episodio criminoso e della personalità del suo autore, il preteso ravvedimento è solo genericamente allegato senza illustrazione delle modalità di manifestazione e da quanto già esposto emerge come la pistola fosse stata brandita ed utilizzata a scopo pesantemente intimidatorio; inoltre, è evidente che le vicende dell'acquisizione dell'arma clandestina, rimaste Ignote, sono avvenute in precedenza ed al di fuori del contesto di animosità ed eccitazione, derivante dalla scoperta del tradimento del figlio ad opera della di lui 2 quale era anche partito un colpo, che per caso non aveva ferito alcuno. moglie, ragione per la quale l'aver agito impulsivamente a tutela dell'onore familiare non assume alcuna rilevanza nella vicenda specifica contestata. Per le considerazioni svolte il ricorso, palesemente infondato in ogni sua deduzione, va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria, che si reputa congruo determinare in C 1.000,00 (mille), ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il RI giugno 2014. P. Q,. M.

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