Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34066 del 27/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34066 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
MILANO
nei confronti di:
NGOM LIMALE N. IL 07/03/1992
avverso la sentenza n. 4238/2013 GIP TRIBUNALE di COMO, del
10/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
ette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 27/06/2014

Ritenuto in fatto
1.Con sentenza resa il 10 febbraio 2014 il G.I.P. del Tribunale di Como,
richiesto dal locale Procuratore della Repubblica dell’emissione del decreto penale di
condanna a carico dell’imputato Limale Ngom in relazione al reato di cui all’art. 650
cod.pen., contestatogli per non aver ottemperato all’ingiunzione emessa nei suoi
confronti dai Carabinieri della stazione di Turate di comparire innanzi all’ufficio
immigrazione della Questura di Como il giorno 14/7/2012 al fine di regolarizzare la

pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la
Corte di Appello di Milano, il quale ne ha chiesto l’annullamento per inosservanza o
erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione: il G.I.P. aveva
escluso la configurabilità del reato col richiamo ad una pronuncia della Corte di
Cassazione, ma senza esaminare le ragioni di quella decisione, che riguardava la
diversa situazione nella quale l’ordine di convocazione negli uffici di polizia era stato
emesso per dare corso ad un procedimento di espulsione dal territorio, che
l’ordinamento mediante l’art. 14 Digs. nr. 286/98 ha disciplinato in modo espresso
senza consentirne la sostituzione con atti surrogati. Nei caso in esame, invece,
l’ordine era stato impartito affinchè lo straniero desse conto delle ragioni della sua
presenza in Italia, quindi nell’esercizio della funzione pubblica, demandata
all’autorità di polizia, per cui la sua inottemperanza integrava la fattispecie penale
contestatagli.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1.Secondo il più recente ed ormai consolidato orientamento di questa sezione
della Corte Suprema (Cass. sez. 1, n. 11049 del 07/02/2013, Kasham e altro, rv.
255349; sez. 1, n. 25606 del 07/05/2013, Zhuo, rv. 255969; sez. 1, n. 32974 del
20/05/2010, P.g. in proc. Gradinariu, rv. 248273; sez. 1, n. 17 del 14/12/2011,
Diop, rv. 252184; sez. 1, n. 19154 del 01/04/2009, Szucz, rv. 243692), a carico
del soggetto straniero che non abbia ottemperato ad un invito a presentarsi presso
uffici di polizia per riscontri sulla regolarità della sua posizione nel territorio
nazionale non è configurabile il reato di cui all’art. 650 cod. pen., in quanto per
conseguire l’espulsione del cittadino extracomunitario irregolare l’ordinamento
giuridico prevede e disciplina un apposito procedimento, non surrogabile con atti
diversi.

1

+

sua posizione nel territorio dello Stato, lo assolveva ai sensi dell’art. 129 cod. proc.

1.1 Va ricordato al proposito che l’art. 650 cod.pen. costituisce una norma
penale in bianco a carattere sussidiario, applicabile solo quando il fatto non sia
previsto come reato da una specifica disposizione, ovvero allorchè il provvedimento
dell’autorità rimasto inosservato sia munito di un proprio, specifico meccanismo
sanzionatorio (sez. 1, n. 1711 dei 14/2/2000, Di Maggio, rv. 215341; sez. 1, n.
2653 del 3/3/2000, Parla, riv. 215373). Per poter configurare la fattispecie
contravvenzionale di cui all’art. 650 cod.pen., è dunque necessario che:

in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel
soggetto ponga in essere una certa condotta e cio’ per ragioni di sicurezza o di
ordine pubblico, o di igiene o di giustizia;
b) l’inosservanza deve attenere ad un provvedimento adottato in relazione a
situazioni non prefigurate da alcuna previsione normativa che comporti una
specifica ed autonoma sanzione;
c) il provvedimento emesso per ragioni di giustizia, di sicurezza, di ordine pubblico,
di igiene sia adottato nell’interesse della collettività e non di privati individui.
In particolare, nella nozione di provvedimento emesso per “ragione di
giustizia” rientra qualunque provvedimento od ordine, previsto da norma giuridica
per la pronta attuazione del diritto obiettivo, avente lo scopo di rendere possibile o
di agevolare l’attività del giudice, del pubblico ministero, degli ufficiali di polizia
giudiziaria, mentre per “ragioni di sicurezza pubblica” devono intendersi emessi i
provvedimenti, ovvero gli ordini amministrativi funzionali alla tutela della sicurezza
collettiva, intesa come preventiva eliminazione di situazioni pericolose per i
consociati.
1.2 Tenuto conto dei superiori principi, la sentenza impugnata non incorre nel
vizio di violazione di legge per avere correttamente interpretato ed applicato la
norma penale di riferimento; invero, l’invito a presentarsi presso l’ufficio di polizia
per “regolarizzare la sua posizione” postula l’irregolare presenza nel territorio
nazionale dello straniero ed è funzionale all’eventuale adozione dì possibili
provvedimenti sfavorevoli per l’interessato, ad esempio, quello di espulsione, sicchè
tale ingiunzione non può validamente surrogare l’ordine di allontanamento, tipizzato
dall’ordinamento giuridico, di competenza del Questore, attuativo del decreto
prefettizio di espulsione, e la precisa sequenza di atti procedimentali stabilita dalla
legge a tal fine.
1.2.1 Invero, l’obbligo per lo straniero di rispettare le norme interne in materia
di ingresso e di soggiorno discende dal sistema di regole introdotte dal D.Lgs. n.
286 del 1998, che all’art. 14 compiutamente disciplina anche l’iter procedurale
dell’espulsione in via amministrativa mediante disposizioni che, partendo
dall’accertamento della violazione di dette disposizioni, prescrivono una seri +
2

a) la violazione riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato,

progressiva di adempimenti, ciascuno praticabile secondo la sequenza prevista ed
in base ad autonomi presupposti, in quanto: a) in via prioritaria va eseguito con
immediatezza Il decreto del Prefetto mediante accompagnamento alla frontiera; b)
se ciò non sia possibile, dovendo attendere accertamenti supplementari in ordine
alla identità o nazionalità dello straniero, ovvero acquisire i documenti per il
viaggio, oppure ancora in caso di indisponibilità di vettore o di altro mezzo di

trasporto idoneo, il Questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo

c) quando non sia possibile neppure il trattenimento presso un centro, ovvero siano
trascorsi i termini di permanenza, il Questore ordina alla straniero di lasciare il
territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni, la cui inottemperanza è
sanzionata ai sensi del comma 5-quater dello stesso art. 14.
1.2.2 Pertanto, in vista dell’espulsione dell’imputato, l’Autorità di pubblica
sicurezza, che certamente è titolare di poteri di controllo da esercitarsi sugli
stranieri e di funzioni riguardanti la loro estromissione dal territorio nazionale, in
caso di accertata irregolarità, non avrebbe potuto ricorrere all’ingiunzione, rimasta
inottemperata, ma avrebbe dovuto seguire le procedure espressamente previste a
tal fine dalla normativa sull’immigrazione.
2. Per contro, le argomentazioni a sostegno del ricorso, si richiamano a
diverso orientamento espresso in passato da questa sezione prima della Corte
Suprema (Cass., Sez. 1, n. 36054 del 21/09/2005, Sincenko, rv. 232251; sez. 1, n.
43873 del 21/10/2005, P.G. in proc. Bledar, rv. 232876; sez. 1, n. 41101 del
23/09/2004, P.G. in proc. Trepci ed altro, rv. 230631), ma trattasi di linea
interpretativa ormai motivatamente superata. S’impone, pertanto, la declaratoria
d’inammissibilità del ricorso.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2014.

strettamente necessario presso un centro di permanenza temporaneo e assistenza;

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