Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34063 del 27/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34063 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TRAPANI
nei confronti di:
BERTOLINO FRANCESCO N. IL 01/07/1983
avverso l’ordinanza n. 74/2013 TRIBUNALE di TRAPANI, del
07/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ftipx,« ge. (14.041
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Uditi difenso Avv.;

Data Udienza: 27/06/2014

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa il 7 ottobre 2013 il Tribunale di Trapani, pronunciando
quale giudice dell’esecuzione su richiesta del locale Procuratore della Repubblica,
rigettava l’istanza di revoca nei confronti di Francesco Bertolino dell’indulto,
concessogli con ordinanze del Tribunale di Trapani del 2/8/2006 e del 28/1/2008, in
quanto nei quinquennio dall’entrata in vigore del provvedimento di clemenza egli

sentenza del G.U.P. del Tribunale di Livorno del 17/6/2010, irrevocabile il 3/4/2012.
Rigettava altresì la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena,
accordata al Bertolino con sentenza della Corte di Appello di Palermo del 7/5/2003
e con sentenza del Tribunale di Trapani del 30/11/2004, in quanto le relative pene
erano state estinte per applicazione dell’indulto ai sensi della legge nr. 241/2006.
Riproposta identica istanza da parte del Procuratore della Repubblica, il
Tribunale con provvedimento del 30 ottobre 2013 dichiarava non luogo a
provvedere per l’esistenza di precedente giudicato.
2. Avverso detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, il quale lamenta di non
avere avuto conoscenza della prima ordinanza del 7 ottobre, perché mai
comunicatagli, e quindi di averla impugnata contestualmente alla successiva per
averne appreso soltanto in data 4/11/2013. Deduce poi l’erroneità dei due
provvedimenti, in quanto in ordine al rigetto della richiesta di revoca dell’indulto e
della sospensione condizionale della pena il Tribunale era incorso in violazione di
legge in relazione al disposto dell’art. 1, comma 3, della legge nr. 241/2006.
4. Con requisitoria scritta, depositata il 18 marzo 2014, il Procuratore
Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Francesco Mauro Iacoviello, ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso proposto avverso la seconda ordinanza e
l’annullamento con rinvio della prima, condividendo sul punto l’impugnazione.

Considerato in diritto

Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini in seguito specificati.
1.Premessa la tempestività dell’impugnazione proposta, dal momento che non
risulta effettuata al P.M. di Trapani alcuna comunicazione dell’ordinanza del 7
ottobre 2013, la cui esistenza ed il cui contenuto sono stati appresi soltanto dopo la
pronuncia della successiva, tale primo provvedimento è frutto di un evidente errore
di diritto, in quanto il Tribunale, nel respingere l’istanza di revoca dell’indulto
concesso al i3ertolino, ha omesso ogni riferimento alla disciplina legale dell’istituto

(Ltie.,

ed in specie al disposto dell’art. 1, comma 3 della L. 31 luglio 2006 n. 241 e h

1

non aveva riportato altra condanna a pena detentiva, fatto avvenuto soltanto con

applicato un frainteso principio di diritto, ricavato da risalenti ed ormai superate
pronunce di questa Corte.
1.1 Sotto il profilo strettamente della disciplina, l’art. 1 citato prevede, infatti,
in conformità alla disposizione generale dell’art. 174 cod. pen., comma 3,
richiamante l’art. 151 cod.pen., comma 4, che il beneficio dell’indulto sia revocato
di diritto in caso colui che ne ha usufruito commetta nei cinque anni dall’entrata in
vigore del provvedimento di clemenza un delitto non colposo per cui riporti

stabilito, a differenza di quanto era richiesto per revocare l’indulto condizionato ai
sensi del D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460, che operi quale condizione risolutiva la pura
e semplice commissione, nell’arco temporale compreso tra il 1 agosto 2006 e il 1
agosto 2011, di un delitto non colposo, per il quale sia inflitta pena detentiva in
misura non inferiore a due anni, e ciò senza che assuma rilievo la formazione del
giudicato di condanna entro il termine quinquennale (Cass. sez. 1, n. 45770,
25/11/2008, Ammar, non massimata sul punto; sez. 1, n. 7095 del 15/11/2011,
Noie’, rv. 252411; sez. 1, n. 47876 del 14/11/2013, Molinaro, rv. 257321). Tale
conclusione trae fondamento dal rilievo per cui la ragione della revoca va
individuata nella reiterazione da parte di chi aveva potuto giovarsi della rinuncia da
parte dello Stato ad esigere l’effettiva espiazione della pena detentiva inflitta di altri
illeciti penali di non trascurabile disvalore, tanto da costituire delitti non colposi e da
essere puniti con sanzione in concreto non inferiore a due anni; la successiva
condotta criminosa, tenuta dal condannato, in quanto rivelatrice di una maggiore
pericolosità sociale, è dunque ritenuta dal legislatore già sufficiente in quanto tale
per giustificare la revoca del condono, mentre il suo accertamento in sede
giudiziale, svincolato dalla volontà e dal contegno del responsabile, può intervenire
anche oltre il quinquennio di esperimento.
1.2 Non è, invece, pertinente il richiamo, per condurre un significativo
parallelo, alla disciplina normativa stabilita per la revoca della sospensione
condizionale della pena ai sensi dell’art. 168 cod. pen.: il primo comma nr. 2) di
detta disposizione prevede effettivamente che il beneficio sia revocato se il
condannato nei termini stabili per resperimento riporti un’altra condanna a pena
che, cumulata con quella già sospesa, superi i limiti di cui all’art. 163 cod. pen.. In

questo caso la formulazione testuale della norma richiama la condanna quale
condizione risolutiva e tale regime trova giustificazione razionale nel fatto che
l’intervento di revoca deve incidere su una situazione giuridica già sancita con
sentenza irrevocabile, resa in sede di cognizione.
Emerge dunque una significativa differente struttura formale e testuale delle
due disposizioni di legge e l’indicazione quale elemento, costituente giusta causa di
revoca dei benefici, se intervenuto entro un determinato limite temporale, della
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condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. E’ dunque testualmente

consumazione del reato per l’indulto, della condanna per la sospensione
condizionale della pena, senza sia consentito mutuare per ciascun istituto la
disciplina valevole per la revoca dell’altro.
1.3 Inoltre, anche i riferimenti giurisprudenziali richiamati dal Tribunale non
sono stati interpretati correttamente. Invero, la sentenza sez. 1, n. 512 del
08/02/1993, Onofri, rv. 193355 riguarda l’individuazione del momento iniziale di

decorrenza del termine di prescrizione della pena, oggetto di condono o di

irrevocabilità della sentenza che ha accertato la causa di revoca del beneficio in
precedenza concesso, in quanto soltanto allora si acquisisce la giudiziale certezza
dell’avvenuta commissione nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della
sentenza che ha accordato il beneficio di un delitto della stessa indole e quindi della
causa di revoca. Parimenti, la sentenza sez. 6, n. 303 del 23/02/1982, D’Ambrosio,
rv. 153754, si è impegnata nell’analisi della “ratio” sottesa al regime di relativa
stabilità dell’indulto, laddove ha ribadito che per la sua revoca non è sufficiente che
il condannato commetta un reato, ma è necessario che lo stesso sia riscontrato con
sentenza di condanna per offrirne certezza in conseguenza dell’accertamento
giudiziale. Nessuna delle due pronunce, intervenute comunque prima dell’entrata in
vigore della legge nr. 241/2006, offre spunti interpretativi per la soluzione del caso

in esame, né esprime il principio di diritto, che il Tribunale ha applicato in contrasto
con l’opinione più recente di questa Corte, sopra richiamata.
Per tali ragioni l’ordinanza del 7 ottobre va annullata senza rinvio e, stante la
pacifica sussistenza dei relativi presupposti, va disposta la revoca dell’indulto
concesso al Bertolino con ordinanze del 2/8/2006 nella misura di mesi due di
reclusione ed euro 50,00 di multa e di mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di
multa relativamente alle pene inflittegli con le sentenze della Corte di Appello di
Palermo del 7/5/2003, irrevocabile il 28/7/2003 e del Tribunale di Trapani del
30/11/2004, irrevocabile il 22/5/2005, nonché dello stesso beneficio concesso con
ordinanza del 28/1/2008 per giorni quindici di reclusione di cui alla pena inflitta con
sentenza della Corte di Appello di Palermo del 6/7/2007, irrevocabile il 17/10/2007.
2.Anche Sa decisione di rigetto dell’istanza di revoca delle due sospensioni
condizionali della pena è errata; venendo meno l’indulto, rivive l’interesse del
Procuratore istante ad ottenere la rimozione dell’ulteriore beneficio al fine di dare
concreta esecuzione alla pena in precedenza sospesa. Pertanto, ai sensi dell’art.
168 cod. pen., comma 1 nr. 1), nella sussistenza dei presupposti ivi previsti, va
disposta la revoca del beneficio concesso con le sentenze della Corte di Appello di
Palermo del 7/5/2003, irrevocabile il 28/7/2003 e del Tribunale di Trapani del
30/11/2004, irrevocabile il 22/5/2005, in quanto, come attestato dal certificato del
casellario giudiziale, il Bertolino nei cinque anni successivi ha riportato condann a

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sospensione condizionale, e stabilisce che tale momento coincide con quello di

per la commissione dei reati di rapina e furto, perpetrati rispettivamente il
24/10/2009 ed il 15/9/2009, per i quali gli è stata inflitta la pena detentiva di anni
quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, giusta sentenza della
Corte di Appello di Firenze del 29/3/2011, irrevocabile il 3/4/2012.
Per quanto attiene, invece, all’ordinanza successiva del 30 ottobre 2013,
effettivamente ricorre la preclusione, determinata dal precedente provvedimento
avente il medesimo oggetto, che aveva già esaurito la potestà decisoria del giudice

inammissibile.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata emessa il 7-10-2013 e revoca gli
indulti applicati sulle pene inflitte a Bertolino Francesco con le sentenze 7-5-03 della
Corte di Appello di Palermo, 30-11-04 del Tribunale di Trapani e 6-7-07 della Corte
di Appello di Palermo, nonché le sospensioni condizionali della pena, concesse al
predetto Bertolino con le sentenze 7-5-03 della Corte di Appello di Palermo e 3011-2004 del Tribunale di Trapani; si comunichi al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Trapani. Dichiara inammissibile il ricorso contro l’ordinanza del
emessa il 30-10-2013.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2014.

dell’esecuzione sul tema devoluto, sicchè sul punto il ricorso va dichiarato

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