Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34062 del 27/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34062 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BIONDO TOMMASO N. IL 20/02/1971
avverso l’ordinanza n. 2/2013 TRIBUNALE di PATTI, del 16/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/sent.ite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difenso Avv.;

Data Udienza: 27/06/2014

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa il 16 novembre 2013 il Tribunale di Patti, pronunciando quale
giudice dell’esecuzione, su richiesta del locale Procuratore della Repubblica revocava nei
confronti di Tommaso Biondo la sospensione condizionale della pena, accordatagli con
sentenza del Tribunale di Patti in data 26/3/2012, irrevocabile il 2/11/2012, per avere
l’imputato riportato altra condanna a pena detentiva che, cumulata con quella di cui alla
predetta sentenza, superava i limiti di concedibilità della sospensione dell’esecuzione.
2. Avverso detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione l’interessato
personalmente, il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 168 e

nell’assenza dei presupposti per procedervi, tenuto conto che il beneficio era stato

444 cod. proc. pen.: il Tribunale aveva revocato la sospensione condizionale della pena

applicato con sentenza di patteggiamento ed era stato concordato con l’ufficio della

Procura della Repubblica quale condizione per la definizione del procedimento col rito
alternativo, sicchè l’accordo negoziale tra le parti non consentiva l’intervento revocatorio
del giudice dell’esecuzione. Inoltre, nel caso in esame il provvedimento non aveva
assegnato alcun rilievo alla natura della sentenza che aveva accordato il beneficio, sicchè
la relativa motivazione era illogica e contraddittoria.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Aurelio Galasso, ha
chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.

1. In primo luogo, deve rilevarsi la corretta valutazione delle condizioni poste

dall’art. 168 cod. pen., comma 3, per procedere alla disposta revoca; invero, al ricorrente
la sospensione condizionale della pena di anno uno, mesi sei di reclusione ed euro 600,00
di multa è stata concessa con sentenza di patteggiamento del 26/3/2012, irrevocabile il
2/11/2012, in presenza di cause ostative, di cui il giudicante non aveva potuto prendere

cognizione. Infatti, con sentenza del Tribunale di Palermo del 20/6/2012, divenuta
definitiva il 16/7/2012, lo stesso Biondo aveva ottenuto lo stesso beneficio per la pena di
mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa, che, cumulata con quella del Tribunale di
Patti, eccedeva i limiti prescritti dall’art. 163 cod. pen. perchè superava i due anni di
reclusione. Tale decisione era però intervenuta dopo quella del Tribunale di Patti, ma era
passata in giudicato in un momento antecedente, senza quindi che ne fosse stata
annotata l’esistenza nel certificato del casellario giudiziale all’atto dell’assunzione della
decisione revocata.
1.1 Pertanto, del tutto legittimamente il giudice dell’esecuzione ha preso atto di tali
documentate circostanze e ha proceduto alla revoca della sospensione condizionale nella

ricorrenza delle condizioni previste dall’art 168 cod. pen., il cui ultimo comma prevede
appunto che vi si debba procedere se il beneficio sia accordato in violazione del quarto
comma dell’art. 164 cod. pen. in presenza di cause ostative.
1

2. Né la natura della sentenza che ha accordato il beneficio revocato esplica alcun
effetto ostativo.
2.1 Come già affermato da questa Corte, va ribadito che gli effetti vincolanti della
pronuncia giudiziale, passata in giudicato, non garantiscono l’assoluta immodificabilità
delle relative statuizioni, specie quando essa contenga disposizioni sottoposte a
condizione, la cui verificazione debba essere in seguito riscontrata in sede esecutiva o in
via incidentale da altro giudice di cognizione. Nei primo caso il giudice dell’esecuzione è
abilitato dall’ordinamento anche ad incidere sulla pronuncia irrevocabile nell’esercizio dei
poteri attribuitigli dalla legge, fra i quali sono compresi l’accertamento dei fatti che
comportano la revoca di benefici, sottoposti a condizione, come nel caso della

sospensione dell’esecuzione della pena e del condono.
2.1.1 In particolare è la norma di cui all’art. 674 cod. proc. pen. che consente
espressamente al giudice dell’esecuzione di disporre la revoca della sospensione

condizionale quando si tratti di intervento obbligatorio, non richiedente valutazioni
discrezionali. Prima dell’entrata in vigore della legge 128/2001 tale potere del giudice
dell’esecuzione di eliminazione della sospensione era escluso nelle situazioni di erronea

concessione al di fuori dei casi e dei limiti stabiliti dagli artt. 163 e 164 cod. pen., quindi a
fronte di cause ostative originarie, che avrebbero dovuto essere individuate dal giudice
della cognizione e, per l’ipotesi di un suo errore percettivo o valutativo, dal giudice
dell’impugnazione, pena la formazione del giudicato, ed era confinato alla sola possibilità
di revoca per fatti sopravvenuti ai sensi dell’art. 168 cod. pen., comma primo.

2.1.2 La novella legislativa ha inciso su entrambe le norme riguardanti la revoca

della sospensione condizionale, in quanto, da un lato ha introdotto al terzo comma

dell’art. 168 cod. pen. una nuova ipotesi di revoca obbligatoria per la presenza di cause
ostative originarie, operante anche in caso di applicazione del beneficio secondo quanto
previsto dal terzo comma dell’art. 444 cod. proc. pen., dall’altro con il comma 1-bis
dell’art. 674 cod. proc. pen. ha conferito al giudice dell’esecuzione la competenza a

provvedere alla revoca in tali casi, richiamando espressamente il terzo comma dell’art.
168.

2.1.3 D tenore letterale delle disposizioni citate ha indotto a ritenere che il giudice

dell’esecuzione possa revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena,
anche se riconosciuto da provvedimento giudiziale irrevocabile, quando tale statuizione

risulti illegittima e contraria alle prescrizioni di cui all’art. 164 cod. pen., secondo il quale
il giudice può reiterare la sospensione dell’esecuzione sempre che la pena sospesa,
cumulata con quella già in precedenza inflitta, non superi i limiti di cui all’art. 163 cod.
pen.; in tal caso vi procede sulla scorta di una verifica formale dell’esistenza o meno di
situazioni impeditive che sin dall’origine avrebbero impedito di sospendere la pena (in tal
senso Corte Costituzionale ordinanza n. 360 del 17 luglio 2002).
2.1.4 D provvedimento di revoca assume quindi natura dichiarativa perché esplicita
e formalizza effetti che si producono “ope legis” e possono essere rilevati in ogni
momento, sia dal giudice della cognizione che, in applicazione del comma primo-bis
dell’art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell’esecuzione (Cass. sez. 3, n. 4082I del
2

06/10/2005, P.M. in proc. La Rosa, rv. 232895; sez. 5, n. 40466 del 27/09/2002, Di
Ponto, rv. 225699; sez. 5, n. 4889 del 16/12/2005, Jovanovic, rv. 2333597; sez. 3, n.
16515, P.G. in proc. Manzoni, rv. 228533; sez. 4, n. 29288 del 11/04/2003, Angelo, rv.
225623).
2.13 Ogni diversa interpretazione che pretendesse il giudice dell’esecuzione
vincolato dal giudicato e dall’accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. perché
comprensivo della subordinazione del consenso sulla pena concordata alla concessione
della sospensione condizionale, si affiderebbe ad un orientamento ormai superato e
formatosi prima dell’intervento innovatore apportato dalla legge n. 128/2001, senza
tenere conto che la facoltà di revoca è al momento espressamente prevista anche a

proc. pen., comma 3.
2.2 Questa Corte è consapevole dell’esistenza nell’ambito della propria

fronte di sentenza che recepisca l’accordo negoziale delle parti ai sensi dell’art. 444 cod.

giurisprudenza di altro orientamento interpretativo, che trae fondamento dall’intangibilità
del giudicato, non superabile in sede esecutiva, secondo il quale: “Il beneficio della

sospensione condizionale della pena illegittimamente concesso può essere revocato nella
fase esecutiva limitatamente al caso in cui l’elemento ostativo non sia stato conoscibile

dal giudice nella fase della cognizione, dovendo, invece, la revoca essere fatta valere
attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, laddove il giudice abbia erroneamente

concesso il beneficio pur potendo avvedersi della sua non concedibilità” (Cass. sez. 1, n.
45292 del 24/10/2013, Russo, rv. 257724; sez. 3, n. 42167 del 09/07/2013, Di Meo, rv.

257055; sez. 3, n. 33345 del 06/06/2012, Indelicato, rv. 253159). Deve però rilevarsi
che nel caso di specie, anche a voler aderire a siffatta linea interpretativa, ricorre la

situazione di inconoscibilità, in quanto, per come già esposto, il Tribunale di Patti
nell’accordare la sospensione condizionale era stato impedito dal prendere conoscenza
delle ragioni che rendevano illegittima la sua reiterazione in favore del ricorrente, il che
consentiva di escludere un suo errore percettivo o di giudizio.
Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di
colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di una somma in
favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in euro 1.000,00.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 27 giugno 2014.

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