Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34061 del 27/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34061 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BIASINI ALESSANDRO N. IL 17/03/1971
ti Al C170-T o
avverso l’ordinanza n. 1741/2013 T4tB. SORVEGLIANZA di
L’AQUILA, del 26/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/se…4444e le conclusioni del PG Dott.
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Uditi dife or Avv.;

Data Udienza: 27/06/2014

Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza resa il 26 settembre 2013 il Magistrato di Sorveglianza di
L’Aquila respingeva l’istanza proposta da Alessandro Biasini, diretta ad ottenere la
remissione del debito dell’ammontare di euro 188.666,10, maturato per spese
processuali ed interessi moratori, ritenendo ostativo il rilievo circa la mancanza in
capo al condannato di condizioni economiche disagiate.

l’interessato personalmente, il quale ne ha chiesto l’annullamento per violazione di
legge e per illogicità della motivazione: il Magistrato di Sorveglianza non aveva
tenuto conto che, per costante giurisprudenza, il requisito delle disagiate condizioni
economiche non va inteso in termini di assoluta indigenza, ma richiede una
valutazione comparativa tra situazione reddituale e patrimoniale e debito maturato.
Nel caso in esame, l’entità del debito era tale da compromettere ogni aspettativa di
reinserimento sociale.
3. Con requisitoria scritta dell’Il marzo 2014 il Procuratore Generale presso la
Corte di Cassazione, dr. Antonio Mura, ha chiesto l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.
1. Invero, va premesso che, secondo le previsioni dell’art. 6 D.P.R. nr.
115/2002, norma che ha sostituito la disposizione dell’art. 56 della legge n. 354/75,
abrogata dall’art. 299 del predetto D.P.R., introduttivo del Testo unico sulle spese di
giustizia,

raccoglimento dell’istanza di

remissione del

debito presuppone

la

dimostrazione di due requisiti distinti, ma entrambi necessari: da un lato lo stato di
disagio economico, che non consenta al condannato di assolvere alle obbligazioni
nascenti dalla condanna; dall’altro il mantenimento di una condotta regolare.
Quanto al primo, l’analisi deve riguardare le condizioni economiche e finanziarie
dell’istante, rapportate all’entità del debito e la remissione può essere accordata
quando, nonostante il debitore non versi in stato di assoluta indigenza,
l’adempimento dell’obbligo verso l’Erario lo esponga al rischio di uno squilibrio nel
bilancio personale, tale da cagionare l’impossibilità di provvedere alle proprie
insopprimibili esigenze di vita e da compromettere le possibilità di recupero e di
reinserimento sociale dell’interessato (Cass., sez. 1, nr. 2932 del 3/06/1997,
Akriche, rv. 207774; sez. 1, nr. 14541 del 24/04/2006, Mangione, rv. 233939; sez
1., nr. 5621 del 16/01/2009, Guarino, rv. 242445; sez. 1, nr. 3737 del
15/01/2009, Loiacono, rv. 242534).

2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione

1.111 requisito della condotta regolare va poi verificato in relazione alle
concrete modalità di espiazione, in quanto, per effetto della separata e testuale
previsione dell’art. 6 D.P.R. 115/2002, se il soggetto abbia eseguito la pena
detentiva inflittagli soltanto mediante restrizione in carcere, deve considerarsi il
comportamento tenuto durante la permanenza in “istituto”, rapportato ai parametri
di cui all’art. 30-ter dell’ordinamento penitenziario, ossia al manifestato “costante
senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività

non sia stato ristretto si deve tenere in considerazione la condotta mantenuta “in
libertà”.
1.2 Nel caso in esame il provvedimento impugnato ha dato atto della regolare
condotta, tenuta dall’istante durante l’espiazione della pena, ma ha ritenuto carente
l’altro indefettibile presupposto delle disagiate condizioni economiche sulla scorta
delle informazioni fornite da una relazione di servizio della G.d.F., indicativa del
fatto che egli era cointestatario di immobili, proprietario di autoveicoli e titolare di
redditi da lavoro dipendente per l’importo lordo annuo di 17.000,00 euro.
1.3 Le risultanze della relazione di p.g., allegata al ricorso per una migliore
comprensione delle censure in esso sviluppate, non sono state però debitamente
analizzate nel loro contenuto con una ragionata disamina dei dati esposti; non si è
tenuto conto della natura dei diritti reali immobiliari, appartenenti al ricorrente
soltanto per quota indivisa di un terzo, della modestia della rendita catastale, del
valore altrettanto contenuto dei due autoveicoli, certamente non di lusso,
dell’ammontare altrettanto modesto dei redditi percepiti dal ricorrente. A fronte di
queste risultanze, indicative in sé del possesso di un patrimonio immobiliare
personale e di redditi non di ingente valore, questi ultimi sufficienti appena al
mantenimento personale, il giudice di merito avrebbe dovuto condurre un’analisi
comparata tra tali mezzi e l’entità del debito contratto ed interrogarsi sui possibili
effetti che l’adempimento di obbligazione di importo oggettivamente considerevole
potrebbe comportare in termini di depauperamento e di scadimento delle condizioni
di vita dell’obbligato e di eventuale definitiva compromissione delle aspettative di
pieno reinserimento nel contesto sociale.
Il provvedimento gravato, carente sotto i profili considerati, va dunque
annullato

con rinvio al Magistrato di Sorveglianza

per il

rinnovato esame

dell’istanza, da condursi nel rispetto del principio di diritto sopra espresso.

P. Q. P4.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di
Sorveglianza di L’Aquila.
2

organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative e culturali”; se, invece,

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2014.

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