Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34060 del 27/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34060 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VESSICCHIO CARMELA N. IL 13/08/1962
avverso l’ordinanza n. 402/2012 TRIBUNALE di SALERNO, del
22/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA °M •
I
lette/seatibtq le conclusioni del PG Dott.
elkY4

Data Udienza: 27/06/2014

Ritenuto in fatto

1. Con provvedimento emesso in data 22 aprile 2013 il Tribunale di
Salerno rigettava l’opposizione proposta da Carmela Vessicchio, in proprio e
nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore Anthony De
Filippo, avverso l’ordinanza dello stesso Tribunale del 28/3/2013, con la quale
aveva disposto la sospensione degli effetti del precedente provvedimento di

ed aveva precisato che la stessa non poteva essere immessa nel possesso del
bene perché formalmente di proprietà del Comune di Salerno, in quanto
oggetto di misura di prevenzione patrimoniale, imposta ai sensi della legge nr.
575 del 1965. A fondamento della decisione il Tribunale ribadiva quanto già
dedotto nell’ordinanza del 28/3/2013, con la quale aveva implicitamente
respinto anche l’istanza di sostituzione del custode giudiziario per
l’insussistenza dei profili di inadempimento denunciati, e disattendeva per la
sua infondatezza anche il rilievo che aveva contestato l’ufficiosità della
decisione opposta, in quanto il procedimento non era regolato dal principio
dispositivo ed i presupposti in fatto -intervenuta confisca dell’immobile e sua
destinazione al Comune di Salerno- erano divenuti noti soltanto dopo
l’assunzione del primo provvedimento di restituzione, i cui effetti erano stati
sospesi.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione la
Vessicchio a mezzo del suo difensore, il quale lamenta:
a) violazione di legge in relazione al disposto dell’art. 666 cod. proc. pen.,
comma 2 e dell’art. 178 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale aveva
proceduto al rigetto dell’opposizione “de plano” senza instaurazione del
contraddittorio, il che ha viziato di nullità l’ordinanza impugnata;
b) l’abnormità del provvedimento e l’illogicità manifesta della sua motivazione
per avere il Tribunale sospeso gli effetti della propria precedente ordinanza di
restituzione del bene immobile in favore della ricorrente, sebbene alcuna
parte avesse chiesto la sospensione, poiché: 1) la ricorrente aveva sollecitato
la sostituzione del custode giudiziario e questi non poteva esimersi dal dare

esecuzione al provvedimento di restituzione del bene adottato dal Tribunale,
quale giudice dell’esecuzione, in data 29 gennaio 2013; 2) L’Agenzia
Nazionale per l’Amministrazione dei beni sequestrati e confiscati ed il Comune
di Salerno non avevano avanzato istanze, né incidente di esecuzione per la
sospensione del provvedimento di restituzione; 3) iniziative non assunte
nemmeno dal P.M..

1

restituzione in suo favore del locale di piano terra, sito in Salerno, via Trento

Tale intervento da parte del Tribunale costituiva dunque una precisazione non
richiesta e non consentita, assunta al di fuori di quanto consentito dal sistema
processuale per ragioni prudenziali non previste da alcuna norma di legge,
che esponeva a pregiudizio le ragioni della ricorrente, nonostante il suo bene
non fosse gravato da alcuna misura ablativa ai sensi dell’art. 12-sexies I. nr.
356/92 e nemmeno secondo quanto previsto in tema di misure di
prevenzione. Infine, la decisione opposta risultava in contrasto coi disposto

confiscato può essere impedita in natura a scapito degli interessi del terzo
soltanto se essa pregiudichi il pubblico interesse, evenienza che non era stata
mai prospettata in precedenza.
3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Carmine
Stabile, con requisitoria scritta del 19 marzo 2014 ha chiesto l’annullamento
dell’ordinanza impugnata ed i provvedimenti conseguenti.
4. Con memoria depositata il 20 giugno 2014 il Comune di Salerno ha
dedotto l’infondatezza del motivi di ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.

Considerato in diritto

1.È logicamente preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra
censura, l’esame della questione di nullità del procedimento di esecuzione,
sollevata dalla ricorrente in ragione dell’avvenuta assunzione da parte del
Tribunale della decisione impugnata in mancanza della fissazione dell’udienza
per la comparizione delle parti mediante ricorso alla procedura “de plano”.
1.1 Secondo costante arresto della giurisprudenza di questa Corte ( Cass.,
sez. 1, n. 45998 del 05/07/2013, P.M. in proc. Cervone e altri, rv. 257472;
sez. 1, n. 42471 del 27/10/2009, P.M. in proc. Tozzi, rv. 245574; Sez. 1, n.
7344 del 28/01/2008 , P.M. in proc. Palmigiani, rv. 239138; sez, 2, n. 5495
del 17/1/1999, Esposito, rv. 216349; sez. 1, n. 1461 del 5/3/1996, P.G. in
proc. Verde, rv. 204311; sez. 1, n. 5626 del 23/11/1994, Giovazzino, rv.
200329) il procedimento ordinario riguardante l’esecuzione penale resta
soggetto alla disciplina dettata dall’art. 666 cod.proc.pen., commi terzo e
quarto, che prescrivono si proceda in camera di consiglio, previa fissazione
dell’udienza, con avviso alle parti e con la partecipazione “necessaria” del
difensore dell’interessato e del P.M., in quanto la norma sopra citata è inserita
tra le disposizioni generali sull’esecuzione e sancisce la forma di tutti i
procedimenti di competenza del giudice dell’esecuzione, con la unica
eccezione per i casi in cui sia applicabile la diversa e specifica procedura “de
plano” quale fase preliminare dell’ordinario procedimento camerale.
2

(1#

dell’art. 46 D.Igs. 159/2011, il quale stabilisce che la restituzione del bene

1.2 Dal combinato disposto dei commi secondo e terzo dell’art. 666 cod.
proc. pen., e secondo quanto già affermato da questa Corte, “è illegittimo il
provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione dichiari inammissibile “de
plano” il ricorso concernente questioni di diritto e preliminari accertamenti in
fatto, in quanto siffatto decreto può essere emesso nelle ipotesi
espressamente previste dall’art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. di

manifesta infondatezza dell’istanza o di mera riproposizione di richiesta già

stessi termini: Cass. sez. 1, n. 24164 del 27/04/2004, Castellano, Rv.
228996; sez. 1, n. 31999 del 6/7/2006, Valfrè, rv. 234889).
1.3 In tali situazioni, infatti, viene devoluta alla cognizione del giudice
questione che consente il riscontro immediato della mancanza di fondamento
dell’istanza, mentre ogni qualvolta sia richiesta la considerazione approfondita
delle tematiche prospettate, di non univoca soluzione, nonché la delibazione di
fondatezza nel merito dell’istanza nei suoi profili fattuali e nella considerazione
delle argomentazioni giuridiche sostanziali o processuali, s’impone la previa
instaurazione del contraddittorio con il rito camerale di cui all’art. 127 cod.
proc. pen., richiamato dall’art. 666 cod.proc.pen. e segg., comma 3.
1.4 La violazione delle norme richiamate determina la nullità assoluta, ai

sensi dell’art. 179, primo comma, cod. proc. pen., dell’ordinanza con la quale
il giudice dell’esecuzione abbia provveduto con la procedura cosiddetta “de

plano” in assenza dei presupposti legittimanti perché pregiudica la possibilità
di partecipazione del difensore e tale vizio può essere rilevato d’ufficio dal
giudice in ogni stato e grado del procedimento e determina la nullità
dell’intero giudizio e del provvedimento conclusivo.
2. Nel caso in esame il Tribunale non si è affatto limitato a rilevare la
manifesta ed immediata sussistenza di cause d’inammissibilità
dell’opposizione, oppure la sua reiterazione in assenza di qualsiasi profilo di
novità non considerato in occasione di precedenti decisioni, ma si è
addentrato nella disamina della fondatezza dell’opposizione che ha escluso
con un provvedimento di rigetto, essendosi persino impegnato a fornire
un’interpretazione del contenuto implicito dell’ordinanza opposta ed a
giustificare l’avvenuta assunzione d’ufficio della relativa decisione in base a
discutibili principi processuali. E’ evidente come l’intervento cognitivo del
Tribunale si sia posto al di fuori del limitato perimetro dei casi che consentono
di pronunciare in assenza di contraddittorio, incorrendo in nullità assoluta ed
insanabile.

3

rigettata” (Cass. sez. 5, n. 34960 del 14/6/2007, Stara, rv. 237712; negli

Per le considerazioni svolte l’ordinanza impugnata va annullata con
rinvio al Tribunale di Salerno per il rinnovato esame dell’opposizione proposta
dalla ricorrente, che dovrà svolgersi previa instaurazione del contraddittorio.

P. Q. M.

Annuita l’ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione

al

Così deciso in Roma, Il 27 giugno 2014.

Tribunale di Salerno.

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