Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34057 del 25/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34057 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TAGA OLIAN N. IL 08/11/1982
avverso l’ordinanza n. 4311/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 11/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/a~ le conclusioni del PG Dott. Vcs:~ (42, Giuk-Q–c-SJZSL:

Data Udienza: 25/06/2014

LtsJ,2.39

Uditi difensor Avv.;

1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, con decreto
del giorno 11 settembre 2013, dichiarava inammissibile l’istanza
con la quale Taga Olian aveva chiesto di essere ammesso alla
misura alternativa della detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter
co. 1-bis 0.P., sul rilievo che ostava all’accoglimento della
domanda la ricorrenza del requisito relativo al limite della pena da
espiare indicato dagli artt. 47 e 47-ter co. 1 0.P..
2. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione,
personalmente, il detenuto richiamando il d.l. 78/2013 il quale
avrebbe modificato il requisito considerato dal tribunale ostativo
all’accoglimento della sua domanda.
3. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso
per la inammissibilità del ricorso.
4. Le conclusioni del P.G. in sede meritano di essere accolte.
Ed invero palese si appalesa la genericità della doglianza, la quale si
limita a contrastare l’impugnato provvedimento, che ha fatto
riferimento al limite di due anni di pena da espiare previsto dalle
norme di riferimento per l’accesso alla invocata misura alternativa,
requisito insussistente nella fattispecie posto che il Taga ha un fine
pena previsto per il 26.4.2016, semplicemente richiamando la
novella di cui al d.l. 78/2013.
Tale norma nulla ha però innovato in relazione al limite appena
evocato (contenuto nel biennio a fronte dell’originario triennio) in
favore dell’istante, al quale è stata applicata dal giudice di merito la
recidiva reiterata.
5. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va quindi
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende,
somma che si stima equo fissare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
alla Cassa delle ammende
In Roma, addì 25 giugno 2014

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

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