Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34056 del 13/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 34056 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da BERNARDO Antonio, nato a Santa Maria Capua
Vetere il 27.7.1976, parte civile,
avverso la sentenza emessa in data 29.11.2013 dal Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale militare di Roma,
nei confronti di LOMBARDI Michele, nato ad Apice il 15.5.1967, imputato.
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso, la memoria
dell’imputato;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
militare Luigi Maria Flamini, che ha concluso chiedendo la declaratoria
d’inammissibilità del ricorso;
udito l’avvocato Giovanni Stefanelli per l’imputato Lombardi, che ha
concluso chiedendo la declaratoria o in subordine il rigetto del ricorso.

1

Data Udienza: 13/06/2014

-,

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale militare di Roma dichiarava ex art. 425 cod. proc. pen. non luogo a
procedere, perché il fatto non sussiste, nei confronti di LOMBARDI Michele in
ordine al reato di istigazione a commettere reati militari pluriaggravata (ex artt.
212 e 47, primo comma, nn. 2 e 5, cod. pen. mil . pace), commesso in epoca
anteriore e prossima a novembre 2011.
In base alla contestazione, il Lombardi, Tenente Colonnello E.I., avrebbe
istigato il Maresciallo ordinario Cirillo Francesco e il Maresciallo Galletta
danni del Sergente Maggiore Bernardo Antonio (incitandoli a trattarlo tanto
duramente da farlo “scoppiare”).
A ragione del proscioglimento, il G.u.p. osservava che difettavano gli
elementi sia oggettivi sia soggettivi della fattispecie contestata, avuto riguardo in
particolare alla idoneità della condotta, che al più assumeva i connotati di una
mera, episodica, esortazione verbale.
2.

Ricorre Bernardo Antonio, già costituitosi parte civile, a mezzo del
difensore e procuratore speciale avv. Carlo De Stavola, che chiede
l’annullamento della sentenza denunciando violazione di legge e difetto di
motivazione.
Osserva che il delitto contestato tutela, come l’art. 414 cod. pen., l’ordine
pubblico in sé considerato, e rappresenta fattispecie di pericolo per il cui
perfezionamento non occorre che l’istigazione venga accolta. Erroneamente,
dunque, il G.u.p. aveva fondato le sue valutazioni in ordine all’idoneità
dell’azione sul mancato accoglimento dell’incitamento e sull’assenza di
conseguenze; e arbitrariamente aveva travisato il materiale probatorio acquisito,
in specie le dichiarazioni dei due marescialli esortati (che vengono allegate al
ricorso), che deponeva invece per la serietà e concretezza dell’istigazione.
3. In data 28.5.2014 ha prodotto memoria l’avvocato Giovanni Stefanelli,
difensore dell’imputato.
Afferma che il ricorso dovrebbe essere considerato inammissibile in quanto
prospetta questioni concernenti l’interpretazione delle prove e quindi di mero
fatto, improponibili in sede di legittimità. Sarebbe comunque infondato, giacché il
proscioglimento è fondato sulla corretta ricostruzione della fattispecie contestata
alla stregua di reato di pericolo concreto, non realizzato e non realizzabile dalla
condotta accertata: tanto che persino il Pubblico ministero aveva manifestato
acquiescenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile.
2. Come è stato correttamente rimarcato anche dal Procuratore generale, il
ricorso risulta proposto da persona costituita parte civile, ma che – a prescindere

2

Francesco a commettere i reati di maltrattamenti, minacce e ingiurie reali ai

dalla ravvisabilità e consistenza dell’eventuale pregiudizio lamentato e della
veste, dunque, di soggetto danneggiato – non può considerarsi persona offesa
dal reato di istigazione a commettere delitti militari di cui all’art. 212 cod. pen.
mil . pace.
Questo infatti costituisce una fattispecie di pericolo che pacificamente tutela,
analogamente al simile delitto previsto l’art. 414 cod. pen., l’ordine pubblico in
sé considerato, o, se si vuole essere più precisi, l’ordine pubblico militare (cfr.,
Sez. 1, Sentenza n. 4993 del 22/11/1974, Bindi, Rv. 130000, e in relazione a
fattispecie di cui all’art. 266 cod. pen., in certo modo analoga, l’osservazione di

La possibilità che l’istigazione concerna reati che, a loro volta, offendano
interessi soggettivi particolari, è, per la fattispecie astratta in base alla quale va
individuata l’offensività in termini di oggettività giuridica, solo eventuale. La
lesionedi tali interessi, con conseguente assunzione della veste di persona offesa
del soggetto leso, potrebbe dunque venire in rilievo esclusivamente nell’ipotesi di
istigazione accolta e di commissione dei reati che li offendono, che non ricorre
nel caso in esame.
Tanto posto, è nozione acquisita, specie dopo Sez. U, n. 25695 del
29/05/2008, D’Eramo, Rv. 239701, che a seguito delle modifiche introdotte
dalla legge n. 46 del 2006 all’art. 428 cod. proc. pen., la persona danneggiata,
pur costituita parte civile, che non sia anche persona offesa non è legittimata a
proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere,
essendo tale impugnazione destinata alla tutela esclusiva degli interessi,
penalistici, della persona offesa (così, da ultimo, Sez. 3, n. 50929 del
14/11/2013, Angellotto, Rv. 258018; Sez. 3, n. 48475 del 07/11/2013,
Scaramazza, Rv. 258291).
3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Le ragioni della decisione, legate alla modifica dell’art. 428 cod. proc. pen. e
a fattispecie per la quale non esistono precedenti precisi in termini, consente di
escludere profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione tali da imporre
la condanna altresì al pagamento di una somma in favore della cassa delle
ammende (C. cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma il gio no 13 giugno 201*
Il Consigliere est z so re
M.Stefania
omassi

DEPOSITATA
CANCELLERI
3 1 LUG 2014
11 Funzionario Giudiziario

Presidente
rto Giordano

Sez. 1, n. 6869 del 14.4.1986, Rv. 173297, che anche i militari istigati, pur
costituendo l’oggettività del reato, non sono i soggetti passivi di esso).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA