Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34053 del 30/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34053 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BRINDISI
nei confronti di:
COLACI MICHELE N. IL 10/11/1947
e:CI MICHELE N. IL 10/11/1947
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° I.,A
avverso l’ordinanza n. 180/2013 TRIBUNALE di BRINDISI, del
14/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 03G,t eco
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Uditi difen or Avv.;

Data Udienza: 30/05/2014

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa il 14 ottobre 2013 il Tribunale di Brindisi, pronunciando quale
giudice dell’esecuzione su richiesta del locale Procuratore della Repubblica, dichiarava
inammissibile la richiesta di revoca nei confronti di Michele Colaci della sospensione
condizionale della pena, accordatagli con sentenza del Tribunale di Brindisi del
28/10/2010, irrevocabile il 5/3/2013.
1.1 A fondamento della decisione quel Giudice rilevava che al momento della
pronuncia che aveva concesso il beneficio di cui si era chiesta la revoca sussisteva un
certificato del casellario dal quale risultasse che l’imputato aveva già fruito per tre volte

dell’istituto avrebbe dovuto essere censurata con la proposizione di espressa
impugnazione ordinaria, senza che il giudice dell’esecuzione potesse porvi rimedio.
2. Avverso detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, il quale lamenta violazione della legge
penale e processuale in riferimento al disposto degli artt. 164-168 cod. pen. e 674 cod.
proc. pen., comma 1-bis: il giudice dell’esecuzione non aveva considerato che quanto
richiesto costituisce revoca che opera di diritto in presenza delle condizioni di legge, di cui
il giudice deve prendere atto con pronuncia dichiarativa, e che l’istituto della revoca in

della sospensione condizionale della pena, sicchè l’erronea reiterazione dell’applicazione

sede esecutiva è stato introdotto per impedire che l’imputato possa beneficiare oltre i
limiti di legge di causa estintiva del reato per effetto di errori di qualsiasi natura, senza
che la norma di cui all’art. 674 cod. proc. pen. ponga distinzioni a seconda che l’errore sia
vincibile, oppure invincibile. Inoltre, per poter ritenere intangibile il giudicato è necessario
che il giudice abbia effettiva conoscenza della causa di revoca e l’abbia, anche
implicitamente, valutata e ritenuta inoperante secondo espresse indicazioni esposte nel
testo della motivazione del suo provvedimento.
3. Con la requisitoria scritta, depositata il 5 febbraio 2013, il Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione, dr. Oscar Cedrangolo, ha chiesto l’annullamento con rinvio
del provvedimento impugnato, condividendo i motivi di gravame.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e va dunque accolto, anche se per ragioni diverse da quelle
rappresentante dal Procuratore ricorrente.
1. Invero, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto di poter procedere alla declaratoria
d’inammissibilità dell’istanza, proposta nelle forme dell’incidente di esecuzione, in
mancanza della fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti, ossia mediante
ricorso alla procedura “de plano”.
1.1 Secondo costante arresto della giurisprudenza di questa Corte ( Cass., sez. 1, n.
45998 del 05/07/2013, P.M. in proc. Cervone e altri, rv. 257472; sez. 1, n. 42471 del
27/10/2009, P.M. in proc. Tozzi, rv. 245574; Sez. 1, n. 7344 del 28/01/2008 , P.M. in
proc. Paimigiani, rv. 239138; sez, 2, n. 5495 del 17/1/1999, Esposito, rv. 216349; ez.
l

1, n.

1461 del 5/3/1996, P.G. in proc. Verde, rv. 204311; sez. 1, n. 5626 del

23/11/1994, Giovazzino, rv. 200329) il procedimento ordinario riguardante l’esecuzione
penale resta soggetto alla disciplina dettata dall’art. 666 cod.proc.pen., commi terzo e
quarto, che prescrivono si proceda in camera di consiglio, previa fissazione dell’udienza,
con avviso alle parti e con la partecipazione “necessaria” dei difensore dell’interessato e
del P.M., in quanto la norma sopra citata è inserita tra le disposizioni generali
sull’esecuzione e sancisce la forma di tutti i procedimenti di competenza del giudice

dell’esecuzione, con la unica eccezione per i casi in cui sia applicabile la diversa e
specifica procedura “de plano” quale fase preliminare dell’ordinario procedimento
camerale.

e secondo quanto già affermato da questa Corte, “è illegittimo il provvedimento con cui il
giudice dell’esecuzione dichiari inammissibile “de plano” il ricorso concernente questioni di
diritto e preliminari accertamenti in fatto, in quanto siffatto decreto può essere emesso
nelle ipotesi espressamente previste dall’art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. di
manifesta infondatezza dell’istanza o di mera riproposizione di richiesta già rigettata”
(Cass. sez. 5, n. 34960 del 14/6/2007, Stara, rv. 237712; negli stessi termini: Cass. sez.
1, n. 24164 del 27/04/2004, Castellano, Rv. 228996; sez. 1, n. 31999 del 6/7/2006,
Valfrè, rv. 234889).
1.3 In tali situazioni, infatti, viene devoluta alla cognizione del giudice questione che
consente il riscontro immediato della mancanza di fondamento dell’istanza, mentre ogni
qualvolta sia richiesta la considerazione approfondita delle tematiche prospettate, di non
univoca soluzione, nonché la delibazione di fondatezza nel merito dell’istanza nei suoi
profili fattuali e nella considerazione delle argomentazioni giuridiche sostanziali o
processuali, s’impone la previa instaurazione del contraddittorio con il rito camerale di cui
all’art. 127 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 666 cod.proc.pen. e segg., comma 3.
1.4 La violazione delle norme richiamate determina la nullità assoluta, ai sensi
dell’art. 179, primo comma, cod. proc. pen., dell’ordinanza con la quale il giudice
dell’esecuzione abbia provveduto con la procedura cosiddetta “de plano” in assenza dei
presupposti legittimanti perché pregiudica la possibilità di partecipazione del difensore e
tale vizio può essere rilevato d’ufficio dai giudice in ogni stato e grado del procedimento e

1.2 Dal combinato disposto dei commi secondo e terzo dell’art. 666 cod. proc. pen.,

determina la nullità dell’intero giudizio e del provvedimento conclusivo.
2. Nel caso in esame il Tribunale non si è affatto limitato a rilevare la manifesta ed
immediata sussistenza di cause d’inammissibilità della domanda, oppure la sua
reiterazione in assenza di qualsiasi profilo di novità non considerato in occasione di
precedenti decisioni, ma si è addentrato nella disamina della sua fondatezza e della
sussistenza dei presupposti per procedere alla revoca del beneficio della sospensione
dell’esecuzione, essendosi persino addentrato a fornire un’interpretazione dei parametri
normativi di riferimento ed a fornire una ragionata ed apprezzabile condivisione di principi
interpretativi, ricavati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, con una
delibazione approfondita di contrapposte deduzioni e manifestazione di adesione a quella
ritenuta più convincente. E’ evidente come l’intervento cognitivo del Tribunale )i sia
2

posto al di fuori del limitato perimetro dei casi che consentono di pronunciare in assenza
di contraddittorio, incorrendo in nullità assoluta ed insanabile.
Per te considerazioni svolte l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al
Tribunale di Brindisi per il rinnovato esame dell’istanza, che dovrà svolgersi previa
instaurazione dei contraddittorio.

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di
Brindisi.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2014.

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