Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3405 del 20/11/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3405 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pacitti Pio, nato a Cassino il 10.6.51
imputato artt. 46, 64 e 68 D.Lgs. 81/08

avverso la sentenza del Tribunale di Cassino del 13.6.13
Sentita, in pubblica udienza, la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Giuseppe Corasaniti, che ha chiesto una
declaratoria di annullamento senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione;
avv. Francesco Patini, che ha insistito per
dell’imputato
Sentito il difensore
l’accoglimento del ricorso o, in subordine la declaratoria di prescrizione;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con la sentenza impugnata, il
Tribunale ha dichiarato la penale responsabilità del ricorrente e lo ha condannato alla pena di
6000 C di ammenda perché, nella sua qualità di dirigente del VI Settore (manutenzione) del
Comune di Cassino, aveva omesso di accertarsi che gli estintori portatili di primo intervento,
presenti nel locale cucina e nel corridoio della scuola elementare e materna della Frazione
Caira, fossero facilmente accessibili in caso di necessità (artt. 46 comma 2 e 55 comma 4 lett b) d.lgs

Data Udienza: 20/11/2014

81/08), per avere omesso di accertarsi che la porta presente nel locale cucina della scuola fosse
dotata del maniglione antipanico (artt. 64 comma 1 lett a) e 68 comma 1 lett. b d.lgs 81/08) ed, infine,
per avere omesso di verificare che l’impianto elettrico fosse sottoposto a prescritta
manutenzione al fine di evitare i difetti riscontrati (artt. 64 comma 1, lett. c) e 68 comma 1 lett. b) d.lgs
81/08)

2. Motivi del ricorso –

Avverso tale decisione, il condannato ha proposto appello

(convertito in ricorso stante la non appellabilità delle sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda – art. 593,

tramite difensore, deducendo:

1) erronea indicazione dell’imputato quale responsabile. Si fa, infatti, notare
che, a mente dell’art. 18 comma 3 d.lgs 81708, gli obblighi relativi agli interventi strutturale e
di manutenzione, necessari per garantire la sicurezza nei locali ed edifici assegnati in uso a
pubbliche amministrazioni – «ivi comprese le istituzioni scolastiche» – «restano a carico
dell’amministrazione.., tenuta alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso, gli obblighi
previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono
assolti, da parte dei dirigenti e funzionari preposti agli uffici interessati con la richiesta del loro
adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico».
Ciò vuoi dire che responsabile della verifica, in loco, era il dirigente scolastico, che
avrebbe dovuto segnalare eventuali irregolarità al dirigente dell’ente proprietario della scuola.
Solo in tal caso, l’inadempienza avrebbe potuto essere ascritta all’odierno ricorrente.
Nella specie, però, non risulta che la dirigenza scolastica avesse mai fatto alcuna
segnalazione.
Per di più, si fa notare che le irregolarità qui contestate sono state rilevate dai Vigili del
Fuoco a seguito di una segnalazione dell’ASL per problemi di staticità, e del conseguente
sopralluogo dopo il quale la scuola era rimasta chiusa per circa un anno.
Di conseguenza, non sussisteva neppure alcuna esigenza di ottemperare ai rilievi mossi
né avrebbe potuto esservi stata, neppure, possibilità di ottemperare alle prescrizioni vista la
chiusura dell’istituto.
Con riferimento alla violazione di cui al capo C), il ricorrente fa notare che, per come è
strutturata la norma violata, l’accusa avrebbe dovuto fornire la prova che la scuola fosse
frequentata da disabili e che fosse stata realizzata prima dell’1.1.93.
Altro motivo di censura riguarda l’ammenda irrogata in modo distinto per ciascuna
violazione (a dispetto del fatto che il comma 2 dell’art. 69 preveda – in caso di violazione di più
precetti omogenei – che le violazioni siano considerata come una sola e punite con la pena
prevista dal comma 1 lett b), vale a dire, l’ammenda da 1000 a 4800 C.
Quanto all’accusa sub B), si fa notare che gli estintori sono stati spostati dagli stessi
responsabili della scuola per collocare degli armadi.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione – Il ricorso non è manifestamente infondato.
In particolare, per quel che attiene al primo motivo, non si può fare a meno di
constatare che risulta piuttosto vaga ed imprecisa la parte della sentenza nella quale si assume
la identificabilità, nel presente ricorrente, del responsabile delle violazioni.
A riguardo, in sentenza, si legge: «In ordine alla qualifica rivestita dall’imputato, (…il
teste n.d.r.) ha precisato che Pacitti Pio era stato indicato dal Comune di Cassino, in una delibera
in cui veniva incaricato come dirigente del settore specifico della manutenzione della scuola».

2

comma 3 c.p.p.),

Orbene, a parte la vaghezza dell’assunto (non confortato dall’acquisizione del provvedimento
comunale citato dal teste, sì da poterne apprezzare a pieno i contenuti e significati), è un dato di fatto
che non erra il ricorrente quando richiama l’attenzione sul testo della norma (art. 18 comma 3
ed evidenzia come, a mente di tale disposizione, in ogni caso, il Pacitti potrebbe
essere ritenuto responsabile qualora il dirigente in loco dell’istituto scolastico avesse segnalato
irregolarità o anomalie tali da richiedere l’intervento del Comune e, per esso, del responsabile
della manutenzione degli istituti scolastici.
Nulla di tutto ciò risulta in sentenza sì da rendere, in astratto, necessario un
approfondimento che non è, però, possibile perché, medio tempore, sono maturati i termini di
prescrizione per i reati qui in discussione.
La non manifesta infondatezza del primo motivo (come pure di quello sulla pena) è, quindi,
assorbente e legittima, in questa sede, la rilevazione della sopraggiunta causa di estinzione dei
reati ex art. 157 c.p. sì che la decisione, nella specie, deve essere di annullamento senza
rinvio per tale ragione.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso il 20 novembre 2014
Il Presidente

d.lgs 81708)

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