Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34044 del 14/03/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34044 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAIO CARMELO N. IL 09/09/1992
avverso l’ordinanza n. 601/2013 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
23/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
kt.v,A2.
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. tgogyeD AL
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Uditi difensor Avv.; To‘d4dvi>

< uNal Data Udienza: 14/03/2014 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale del riesame di Messina, con ordinanza del 23 luglio 2013, rigettava la richiesta di riesame proposta da Maio Carmelo avverso l'ordinanza del G.i.p. della sede che aveva applicato nei confronti del predetto indagato la misura della custodia cautelare, siccome raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in relazione ai delitti: di detenzione e porto illegale di armi continuati (capo 9); tentata estorsione aggravata (capo 13); concorso in omicidio aggravato (capo ai sensi dell'art. 7 legge n. 203/1991, in quanto ritenuti di "chiara matrice mafiosa". 1.1 Non contestata, almeno in questa sede, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, è opportuno precisare come, relativamente ai fatti contestati ai capi 9 e 13, il Tribunale valutava come gravi gli indizi raccolti a carico del Maio in relazione all'imputazione dì concorso nell'omicidio di Artino Ignazio ed a quella connessa di cui al capo 18, valorizzando a tal fine, in primo luogo, le dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal collaboratore di giustizia Campisi Salvatore. Secondo quanto riferito dal Campisi, infatti, l'indagato (noto anche con il soprannome di "spillo"), in quanto intraneo al sodalizio mafioso "dei barcellonesi" e segnatamente alla "cellula criminale" gravitante nel territorio di Terme Vigilatore (costituita e diretta dal predetto collaboratore, tra il 2009 ed il 2010, sino al giorno del suo arresto) ed a lui legato da uno stretto legame fiduciario, avrebbe fornito un rilevante contributo nella realizzazione del programma omicidiario, avendolo accompagnato da Contrada San Biagio di Terme Vigliatore (sito dal quale il commando omicida si era mosso e nel quale erano stati occultati i rispettivi telefoni cellulari) sino al luogo (Mazzarà S. Andrea) in cu,i dopo un'attesa della vittima protrattasi per circa un'ora, l'omicidio era stato poi commesso (intorno alle ore 20,00) utilizzando un ciclomotore bianco rubato dallo stesso indagato qualche mese prima della commissione del fatto ed in seguito utilizzato, prima della sua distruzione, per commettere una rapina ai danni della banca Carige di Barcellona P.G.. Disattendendo specifiche deduzioni della difesa, i giudici del riesame ritenevano, in particolare, che le dichiarazioni del Campisi risultavano: - soggettivamente credibili, dal momento che il collaboratore si era spontaneamente auto accusato di un grave fatto di sangue, per il quale, in astratto, era irrogabile la pena dell'ergastolo e che nel rivolgere le sue accuse nei confronti del Maio, non risultava mosso da alcun apprezzabile intento calunniatorio, tenuto conto che l'indagato era un suo "fedelissimo", da lui stesso designato quale reggente del gruppo criminale, durante la sua detenzione; 1 (pri 17) e detenzione e porto di armi (capo 18); reati tutti aggravati, salvo l'omicidio, - particolarmente dettagliate e logiche, anche nell'indicazione del movente, da individuarsi nell'esistenza di attriti insorti tra l'Affino ed il collaboratore, che uccidendo la vittima, oltre a poter soddisfare la sua ambizione ad esercitare le funzioni apicali all'epoca svolte dall'Affino, così come suggeritogli dal suo sodale Antonino Trecarichi, avrebbe, nel contempo, potuto risolvere in modo per lui vantaggioso anche il contenzioso in essere con il suo capo, che lo aveva invitato a provvedere al versamento della somma di C 7000,00 riscossa quale compenso estorsivo dalla Puzzillo Costruzioni s.r.l. e di cui si sarebbe indebitamente affidata dal Campisi proprio per essere consegnata alla vittima, nessuna effettiva incongruenza potendosi ravvisare, di per sé, nella circostanza che il Campisi possa aver assecondato un progetto omicidiario suggeritogli da un suo sottoposto infedele, non potendosi invero escludere, come osservato anche nell'ordinanza cautelare, che l'importo dovuto all'Affino, quale collettore dei compensi dovuti al sodalizio mafioso, in realtà, per le modalità di pagamento utilizzato dall'impresa estorta (pagamento all'impresa del fratello del Campisi di fatture con compensi maggiorati) possa essere stato trattenuto direttamente dal Campisi e non già dal Tricarichi; - riscontrate da molti e significativi elementi esterni, anche con riferimento a particolari secondari del racconto, quali: l'effettiva interruzione della strada che collega contrada S. Biagio al luogo del delitto all'epoca del fatto percorribile solo con un motociclo; l'effettiva consumazione, qualche tempo dopo la commissione dell'omicidio, di una rapina in danno della filiale di Barcellona della banca Carige, ad opera di soggetti che indossavano una parrucca da donna; l'esame dei tabulati relativi alle utenze telefoniche in uso sia al Campisi che al Maio, da cui emergeva sia che il 12 aprile 2011, data di esecuzione dell'omicidio, ambedue le utenze erano state impossibilitate ad effettuare e ricevere telefonate nel lasso di tempo tra le 19,45 e le 21,10, corrispondente al tempo verosimilmente impiegato per percorrere il tragitto da Terme Vigliatore a S. Andrea Mazzarà, ed altresì che l'utenza del Maio, alle ore 19,03, aveva ricevuto una chiamata dall'utenza del Campisi e che lo stesso, poco dopo la consumazione dell'omicidio (alle 21,26 ed alle 21,48), aveva effettivamente contattato tale Sboto Vincenzo, come da lui stesso riferito, chiedendogli di raggiungerlo nella sua campagna, avendo lui ed il Maio necessità di essere accompagnati a casa, essendo essi appiedati (ma in realtà avendo timore di circolare con il veicolo utilizzato poco prima per commettere l'omicidio). 2. Il difensore dell'indagato, avvocato Tíndaro Celi, ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, prospettando un unico articolato motivo d'impugnazione. appropriato lo stesso Tricarichi Antonino, al quale la somma sarebbe stata 2.1 Più specificamente in ricorso si deduce - sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la insussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, diffusamente rimarcando la difesa del Maio: l'assoluta inattendibilità del Campisi, le cui dichiarazioni incongruamente sono state ritenute un grave indizio di colpevolezza, sol perché il collaboratore si sarebbe accusato di un omicidio, senza considerare che il collaboratore, già rinviato a giudizio per rispondere di gravi delitti, aveva interesse a collaborare con la giustizia per ottenere importanti benefici; che una condanna all'ergastolo ritenuto contraddittorie e reticenti le indicazioni fornite dal collaboratore circa la causale dell'omicidio, emergendo dal loro stesso tenore, che i vertici dell'associazione erano consapevoli di un inadempimento del Campisi nella consegna del corrispettivo dell'estorsione, sicché era inverosimile l'assunto che con l'eliminazione dell'Artino si sarebbe impedita una diffusione di tale notizia; l'assenza di effettivi elementi di riscontro alle propalazioni del Campisi, non potendo considerarsi tali i tabulati telefonici, dai quali, per altro, non emerge affatto che il cellulare dell'indagato sia stato spento, ma soltanto che l'utenza non ha effettuato né ricevuto chiamate, nell'arco temporale indicato nell'ordinanza; dato questo, per altro, non particolarmente significativo ove si consideri che nella giornata dell'omicidio l'intero traffico telefonico era stato limitatissimo, senza contare che, la circostanza che una delle utenze in uso al Maio alle ore 18,32 abbia ricevuto una chiamata da altra utenza intestata allo stesso indagato, rende verosimile che una delle due utenze era nella materiale disponibilità del Campisi, che spesso la utilizzava per i i propri scopi. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto nell'interesse di Maio Carmelo non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 1.1 II Tribunale ha adeguatamente motivato sulle ragioni che militano per un giudizio di complessiva attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia Campisi, le quali hanno significativamente integrato il materiale di gravità indiziaria in danno del ricorrente, relativamente ai fatti contestati ai capi 9 e 13, che specificamente ancora rilevano nel presente procedimento cautelare. Ha proceduto, con criterio di logica coerenza, ad una positiva verifica di attendibilità soggettiva delle suddette dichiarazioni, motivatamente escludendo, anche in applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte, qualsiasi apprezzabile "inquinamento del narrato" ovvero l'assenza di elementi che disvelassero il carattere artificioso e precostituito delle stesse, evidenziando, tra 3 costituiva solo una ipotesi astrattata; che gli stessi giudici del riesame hanno l'altro, come le dichiarazioni del predetto collaboratore di giustizia avevano già costituito una rilevante fonte di prova nell'ambito dei procedimenti cautelari promossi nei confronti di numerosi affiliati. 1.2 II Tribunale poi, anche attraverso il legittimo ricorso alla tecnica della motivazione per relationem, richiamando il provvedimento applicativo della misura cautelare, ha preso in esame specificamente le suddette dichiarazioni, evidenziando come le stesse si sono connotate per sufficiente precisione, coerenza, costanza e spontaneità ed hanno trovato significativi, rilevanti dell'estroso in danno della Puzzillo Costruzioni, per il tramite della S.E.A. di Campisi Vincenzo) con riferimento ai tempi di percorrenza del tragitto da Terme Vìgliatore a S. Andrea Mazzarà ed ai contatti telefonici tra gli indagati (tabulati), al riutilizzo per commettere una rapina, del ciclomotore impiegato nella fase preparatoria dell'omicidio. 1.3 In presenza di un apparato motivazionale logico e coerente, tutte le argomentazioni difensive sviluppate in ricorso, secondo cui le dichiarazioni del Campisi sarebbero scarsamente attendibili e prive di adeguati riscontri, lungi dal segnalare effettivi profili di illegittimità dell'ordinanza impugnata, si risolvono sostanzialmente in una sollecitazione a compiere una rilettura delle risultanze processuali in senso più favorevole agli indagati. Di talché, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall'art. 273 cod. proc. pen. per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. 2. In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4 riscontri, con riferimento alla causale dell'omicidio (riscossione del provento Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2014.

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