Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34043 del 14/03/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34043 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
VENEZIA
nei confronti di:
CANCELLI WLADIMIRO N. IL 31/10/1984
avverso l’ordinanza n. 206/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
14/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
1ette/sett44e le conclusioni del PG Dott. etsu.byt’vle,
iz

(2- C.A.,Úkaa. kCiet; g2LA444‘een414, “e/ 6441444~42′ t 144r1194■40,41U’;

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 14/03/2014

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

Premesso che il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia,
con provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso il 18 febbraio 2013
determinava in anni 5, mesi 10 e giorni 2 di reclusione, la pena residua espianda
da Cancelli Wladimiro in forza di due sentenze di condanna divenute esecutive
nei suoi confronti (quella emessa dal GIP del Tribunale di Padova il 9 luglio 2008
e quella emessa il 12 ottobre 2011 dalla Corte di appello di Venezia);

dell’incidente di esecuzione proposto dal condannato Cancelli avverso l’ordine di
esecuzione emesso dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di
Venezia nei suoi confronti il 26 febbraio 2013 (con il quale si ordinava
l’esecuzione della pena residua come sopra determinata con il summenzionato
provvedimento di cumulo e contestuale ordine di esecuzione), con ordinanza
deliberata il 14 maggio 2013, dichiarava l’illegittimità di detto ordine,
relativamente all’esecuzione della pena di anni 2 di reclusione inflitta all’istante
con la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Padova il 9 luglio 2008, e ciò in
forza del rilievo che in relazione alla suddetta condanna posta in esecuzione,
risultava concesso ila condannato I beneficio della sospensione condizionale della
pena, del quale, come fondatamente dedotto dall’istante, non era stata disposta
la revoca;
Rilevato che il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia ha
proposto tempestiva impugnazione avverso l’indicato provvedimento
deducendone l’illegittimità per violazione ed erronea applicazione dell’art. 674,
comma 1, cod. proc. pen., in quanto, contrariamente a quanto affermato dal
giudice dell’esecuzione, il beneficio della sospensione condizionale della pena era
stato già revocato dal giudice della cognizione, con sentenza del Tribunale di
Padova emessa il 27 ottobre 2009 che aveva condannato il Cancelli alla pena di
anni 5 e mesi 6 di reclusione ed € 800,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81,
629 cod. pen., sentenza riformata solo in punto pena dalla Corte di appello di
Venezia con sentenza emessa il 12 ottobre 2011, divenuta definitiva il 22 maggio
2012 (la seconda sentenza indicata nel provvedimento di cumulo), precisando
altresì, con memoria in data 31 maggio 2013 contenenti motivi nuovi, che
seppure il provvedimento dichiarato invalido dal giudice dell’esecuzione era
quello emesso il 26 febbraio 2008, la illegittima decisione del giudice
dell’esecuzione travolgeva, evidentemente, anche il provvedimento in data 18
febbraio 2012 che ne costituiva il presupposto;
Considerato che la proposta impugnazione merita accoglimento: i rilievi e le
deduzioni formulati dal ricorrente, risultano invero fondati, non avendo il giudice
dell’esecuzione adeguatamente considerato che la sentenza del Tribunale di

Rilevato che la Corte di appello di Venezia – investita della cognizione

Padova emessa il 27 ottobre 2009 nei confronti del Cancelli ed allegata al ricorso,
aveva disposto la revoca della «sospensione condizionale concessa con sentenza
del GIP Tribunale di Padova in data 9/7/08 irrevocabile il 25/3/09» e che tale
sentenza è stata sì riformata dalla Corte di appello di Venezia con sentenza
emessa il 12 ottobre 2011, divenuta definitiva il 22 maggio 2012 (anch’essa
allegata al ricorso), ma solo limitatamente alla misura della pena principale ed a
quella accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, sostituita da quella
temporanea, sicché il provvedimento impugnato va senz’altro annullato senza

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore
Generale presso la Corte di appello di Venezia.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2014.

rinvio;

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