Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34042 del 14/03/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34042 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NOZZOLINO ROBERTO N. IL 06/09/1965
avverso l’ordinanza n. 15/2013 TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, del
05/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/Ate le conclusioni del PG Dott. P00 e. ce,A~aes-,:,

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Udit i difensor Avv.;

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Data Udienza: 14/03/2014

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza deliberata il 5 aprile 2013 il Tribunale di Busto Arsizio,
investito dalla Corte di appello di Salerno dell’esame dell’incidente di esecuzione
proposto dal difensore di Nozzolino Roberto, con il quale si chiedeva, in via
principale, l’accertamento della non esecutività della sentenza di condanna
emessa il 28 settembre 1999 da quella Corte territoriale nei confronti del
predetto imputato, a ragione della dedotta nullità della notifica al condannato

1.1 Nel rilevare, preliminarmente, che la notifica al Nozzolino dell’estratto
contumaciale era stata eseguita il 9 ottobre 1999 presso il domicilio reale del
condannato, mediante consegna a mani di persona convivente (la moglie)
anziché presso il domicilio eletto, il giudice dell’esecuzione riteneva, infatti: (a)
che la notifica dell’estratto contumaciale non poteva ritenersi inesistente ma al
più affetta da nullità relativa e pertanto suscettibile di sanatoria; (b) che nel caso
in esame sussisteva una ipotesi di sanatoria della dedotta nullità, in quanto il
Nozzolino, aveva avuto comunque conoscenza dell’esito del procedimento a suo
carico e ne aveva accettato gli effetti, come desumibile dalla circostanza che lo
stesso aveva proposto istanza al Tribunale di sorveglianza di Milano per la
concessione di una misura alternativa alla detenzione (affidamento in prova) con
riferimento ad un provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dalla
Procura di Busto Arsizio, che includeva anche quella (di anni 1 e giorni 5 di
reclusione) a lui inflitta con la sentenza della Corte di appello di Salerno del 28
settembre 1999; istanza che l’adito Tribunale aveva accolto con ordinanza del 9
ottobre 2012, acquisita agli atti del procedimento.
2.

Avverso l’indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il

difensore del Nozzolino, chiedendone l’annullamento per violazione della legge
processuale, sostenendo, per un verso, che in caso di condanna con sentenza
contumaciale, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai univoco (Sez. U, n.
35402 del 09/07/2003 – dep. 10/09/2003, Mainente, Rv. 225362), la
notificazione dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza non può essere
sostituita da altro atto equipollente; che la presentazione al Tribunale di
sorveglianza dell’istanza di concessione di misura alternativa alla detenzione,
non può fondatamente considerarsi un’atto di accettazione della condanna e di
rinuncia alla sua impugnazione, e ciò in quanto il Nozzolino, nel contempo, aveva
attivato anche il rimedio dell’incidente di esecuzione, diretto a far accertare la
non esecutività della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dalla
Corte salernitana.

Considerato in diritto

dell’estratto contumaciale, lo ha rigettato.

1. Il ricorso è fondato, nei termini meglio illustrati in prosieguo.
Premesso che ai sensi dell’art. 648 cod. proc. pen. una sentenza di
condanna diviene irrevocabile – ed è quindi suscettibile di esecuzione – quando è
inutilmente decorso il termine per impugnarla e che costituisce pertanto precipuo
compito del giudice dell’esecuzione, allorquando sia investito di una richiesta di
declaratoria di non esecutività di una sentenza di condanna emessa nei confronti
di un imputato contumace, accertare la regolarità della notificazione al
condannato dell’avviso di deposito della sentenza e del relativo estratto prevista

che inizia a decorre il termine per impugnare la sentenza di condanna, ritiene il
Collegio che del tutto correttamente il Tribunale di Busto Arsizio, investito
dell’incidente di esecuzione proposto dal Nozzolino ex art. 670 cod. proc. pen.,
abbia proceduto ad una verifica della regolarità o meno della notificazione al
predetto condannato dell’estratto contumaciale.
Non parimenti corretta deve ritenersi, invece, la decisione impugnata, nella
parte in cui il giudice dell’esecuzione, pur accertata la nullità della notificazione
dell’estratto contumaciale, sul presupposto che la stessa fosse però solo relativa
e non assoluta, ha ritenuto che la dedotta nullità doveva ritenersi sanata per
effetto della proposizione, da parte del Nozzolino, di una richiesta di ammissione
ad una misura alternativa.
Ed invero, premesso che il riferimento in ricorso al principio della non
sostituibilità della notificazione all’imputato dell’avviso di deposito con l’estratto
di sentenza con altro atto equipollente si rivela non pertinente, giacché nel caso
in esame tale notifica non è stata omessa ma è risultata, invece, solo irregolare,
si rivela invece fondato il rilievo del ricorrente secondo cui incongruamente il
giudice dell’esecuzione ha riconosciuto efficacia sanante della rilevata nullità alla
presentazione da parte del condannato dell’istanza di concessione di una misura
alternativa.
Se infatti per aversi sanatoria di un atto nullo è necessario, ex art. 183 cod.
proc. pen., che la parte interessata abbia accettato gli effetti dell’atto, non ritiene
il Collegio che nel caso in esame alla presentazione dell’istanza di concessione di
una misura alternativa possa riconoscersi univoco significato di effettiva
accettazione dell’esecutività della condanna, nella misura in cui è pacifico, nel
presente procedimento, che il condannato ha, nel contempo, proposto anche
incidente di esecuzione diretto ad ottenere proprio una declaratoria di non
esecutività della sentenza e, conseguentemente, la rinnovazione della notifica
dell’estratto onde poter poi impugnare la sentenza di condanna.
Come correttamente rilevato anche dal Procuratore Generale presso questa
Corte nella sua requisitoria scritta, l’attivazione da parte del Nozzolino di un
procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza di Milano, deve ritenersi, in

dall’art. 548 comma 3, cod. proc. pen., giacché è proprio da tale notificazione

altri termini, solo un diverso ed immediato rimedio, alternativo all’incidente di
esecuzione, attivato per evitare il rischio di una carcerazione esecutiva, ma non
già una rinuncia a far valere la dedotta nullità della notificazione dell’estratto e la
non esecutività della condanna e conseguentemente la necessità di una nuova
notificazione dell’avviso di deposito della sentenza.

2. Da tale rilievo discende, pertanto, che l’ordinanza impugnata va annullata
senza rinvio, al pari dell’ordine di esecuzione relativo alla sentenza emessa il 28

Roberto e che va disposta la trasmissione degli atti a detta Corte di appello per
la rinnovazione della notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordine di esecuzione relativo
alla sentenza emessa il 28/9/1999 dalla Corte di appello di Salerno nei confronti
di Nozzolino Roberto e dispone la trasmissione degli atti a detta Corte di appello
per la rinnovazione della notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza.
Si dia immediata comunicazione del provvedimento al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, competente per l’esecuzione.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2014.

settembre 1999 dalla Corte di appello di Salerno nei confronti di Nozzolino

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