Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34040 del 14/03/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34040 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAVALLO ALDO

Data Udienza: 14/03/2014

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE DI ROMA nei confronti di:
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA
con il provvedimento n. 16918/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
17/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
ì=tte/sentite le conclusioni del PG Dott. ft0 gela° Pcf>1; ef2,e0
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%enuto in fatto

1. Con nota dell’8 ottobre 2012 il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Roma, disponeva la trasmissione al Tribunale della sede della
richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dal consulente tecnico Colasanti
Gianluca per l’attività svolta su incarico dello stesso P.M. nell’ambito del
procedimento penale già approdato alla fase dibattimentale al momento della

2. Resiste alla declinatoria di competenza, ribadita con ulteriore nota del 22
novembre 2012, il Tribunale di Roma in composizione monocratica mediante
ordinanza resa il 17 dicembre 2012, con la quale ha sollevato conflitto,
opponendo che, a norma dell’art. 73 disp. att. cod. proc pen., la liquidazione dei
compensi al consulente tecnico del P.M. va effettuata in base alle disposizioni
valevoli per il perito, compresa quella dell’art. 232 cod. proc. pen., conclusione
non contraddetta dall’art. 168 del D.P.R. nr. 115/2002, dal momento che nel caso
in esame il consulente aveva svolto funzioni di ausiliario del P.M. e non del
giudice del dibattimento e che la nozione di magistrato chiamato, secondo la
norma citata, ad emettere il provvedimento di liquidazione, si riferiva tanto al
giudice, che al P.M..
Considerato in diritto

1. Il conflitto denunciato deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con decisione condivisa dal Collegio
(Sez. U, n. 9605 del 28/11/2013, dep. 27/02/2014, Confl. comp. in proc.
Seghaier, Rv. 257989), hanno affermato il principio per cui «non è configurabile
neppure sotto il profilo dei ‘casi analoghi’ un conflitto di competenza tra il
pubblico ministero, che è una parte, anche se pubblica, del processo e il
giudice».
Tale principio – correlato al contenuto testuale dell’art. 28, comma 1, cod.
proc. pen., alla cui stregua il confitto, di giurisdizione o di competenza, è
possibile solo tra giudici che «contemporaneamente prendono o ricusano di
prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona», e quindi
solo tra organi di giurisdizione, e alla limitazione dell’analogia, tratta dalla lettura
della disposizione di cui al secondo comma dello stesso art. 28, ai contrasti tra
organi giurisdizionali – è coerente con la qualità di parte, sia pure pubblica, che il
pubblico ministero riveste nel processo penale, rimarcata anche nella Relazione
1

capu

presentazione della richiesta, perché provvedesse in ordine alla stessa.

preliminare al codice di procedura penale, con la esclusa natura giurisdizionale
dei provvedimenti del medesimo in quanto atti di parte, affermata da precedente
decisione delle stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, dep.
24/09/2001, Chirico, Rv. 219598), e con la ratio dell’istituto del conflitto volto a
«fronteggiare situazioni che patologicamente alterino i criteri di ordinaria
ripartizione della potestà di giudicare, con conseguente possibile violazione dei
principi costituzionali della naturalità e della precostituzione del giudice».

quanto afferente alla individuazione dell’autorità giudiziaria competente, tra il
G.i.p. e il Pubblico Ministero, alla liquidazione dei compensi in favore del
consulente nominato dal secondo, non è in concreto configurabile e la relativa
denuncia è da ritenere non ammissibile.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte con la predetta decisione hanno anche
rappresentato, dopo avere diffusamente ripercorso l’intervento di riordino
normativo e di razionalizzazione della materia delle spese giudiziali attuato, sulla
base della legge delega n. 50 del 1999 e successive modifiche, con il Testo Unico
di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, e dopo aver sottolineato la natura “compilativa”
di detto Testo Unico, che l’art. 73 disp. att. cod. proc. pen., espressamente
dedicato al consulente tecnico del pubblico ministero, alla sua nomina e alla sua
scelta, rinvia per la liquidazione del compenso alle disposizioni previste per il
perito, e quindi alla regola di competenza (riferita al giudice) di cui all’art. 232
cod. proc. pen., che, rispettata dal legislatore del Testo Unico, attribuisce valenza
all’autorità che ha conferito l’incarico e che si trova in rapporto fiduciario con il
soggetto designato.
A tali premesse in diritto, che il Collegio condivide e riafferma e che
consentono di risolvere nel merito, alla luce dell’indicato criterio, la questione
proposta nell’ordinanza di rimessione, e alle condivise conclusioni cui le Sezioni
Unite sono pervenute per “elementari ragioni di economia processuale”,
superando la previa restituzione degli atti al giudice remittente per effetto ella
dichiarata inammissibilità del conflitto, segue la trasmissione degli atti al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per la liquidazione del
compenso del consulente tecnico dal medesimo nominato.

P. Q. M.

1.2. Consegue a tali rilievi che, nella specie, il denunciato conflitto, in

Dichiara inammissibile il conflitto e dispone trasmettersi gli atti al
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Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma,

92-<- Così deciso in Roma, il 14 marzo 2014.

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