Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3404 del 08/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 3404 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ADUNBI SAMSON AYOBAMI N. IL 07/12/1972
LAGOYE BAMIDELE JOHN N. IL 18/12/1980
avverso la sentenza n. 2030/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
31/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/10/2013

Considerato che:
Adumbi Samson Ayobami e Lagoye Bamidele John ricorrono avverso la
sentenza, in data 31 ottobre 2012, della Corte d’appello di Brescia, con
cui è stata parzialmente confermata la condanna per i reati di
ricettazione e altro, e, chiedendone l’annullamento, osservano che, è
carente la motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di elementi
in base ai quali affermare la loro responsabilità ed anche in relazione
ai criteri di dosimetria della pena;

lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle
motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate da
illogicità, visto il riferimento ai precedenti penali del ricorrente per
negare la concessione delle attenuanti generiche;
questa corte ha stabilito che “La

mancanza

nell’atto

di

impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen.
– compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre,
quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere
una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità”. (Cass.
pen., sez l, 22.4.97, Pace, 207648).
In ogni caso nei ricorsi si prospettano esclusivamente valutazioni
di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice
d’appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame
degli argomenti difensivi attualmente riproposti;
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai
principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come
nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina,
214794);
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, vanno
dichiarate inammissibili le impugnazioni;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché di ciascuno al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina
equitativamente in Euro 1000;

i ricorsi sono privi della specificità, prescritta dall’art. 581,

PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000 in favore
della Cassa delle ammende.

Roma, 8 otig re 2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA