Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3404 del 07/01/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3404 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARIOSTO CLAUDIO N. IL 19/12/1978
avverso la sentenza n. 378/2015 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
20/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 07/01/2016
31619/15
Motivi della decisione
L’imputato ARIOSTO Claudio ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Napoli che ha confermato quella emessa dal GUP del Tribunale di Noia del
28.7.2014 che lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/90
in relazione a gr. 303,00 di mariuhana pari a 1.411 d.m.s. e condannato a pena di giustizia.
Il ricorso è inammissibile perchè è manifestamente infondato rispetto alla specifica motivazione
che- senza vizi logici e giuridici – ha considerato le concrete modalità di cessione organizzata
seppur in forma rudimentale ed al numero di dosi ricavabili.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma,11.7.2016
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi
Il Presidente i
Giaco o Paoloni
Il ricorrente deduce violazione dell’art. 73, comma 1 e 1bis, d.P.R. n. 309/90 e vizio della
motivazione in ordine all’omesso riconoscimento della ipotesi lieve rispetto alla qualità e
quantità dello stupefacente.