Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34031 del 14/03/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34031 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TORINO
nei confronti di:
ALBANESE PIETRO N. IL 04/02/1963
inoltre:
ALBANESE PIETRO N. IL 04/02/1963
avverso la sentenza n. 12/2012 CORTE ASSISE APPELLO di
TORINO, del 27/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO CAVALLO
Anz.e(29,
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 0.0teia
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv

Data Udienza: 14/03/2014

Ritenuto in fatto

1. La Corte di assise di appello di Torino, con la sentenza indicata in
epigrafe, e per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità:
– rideterminava in anni 14, mesi 1 e giorni 14 di reclusione la pena inflitta
ad Albanese Pietro dal primo giudice, siccome colpevole del reato di omicidio in
danno di Cardillo Pasquale e del connesso reato di porto senza giustificato
motivo di un coltello, previa applicazione della diminuente per la scelta del rito di

giudice, che per un verso aveva ritenuto corretta la decisione del GUP della sede
di rigettare, nel corso dell’udienza preliminare, la richiesta di giudizio abbreviato
condizionato all’espletamento di perizia psichiatrica; per altro verso, aveva
disposto, all’esito di esame del consulente di parte, l’espletamento di una perizia
psichiatrica, che aveva concluso nel senso che l’imputato, all’epoca dei fatti, era
capace di intendere e di volere;
– confermava le ulteriori statuizioni adottate dal primo giudice, quanto al
riconoscimento in favore dell’imputato delle attenuanti generiche con giudizio di
equivalenza rispetto alla contestata recidiva.

2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, sia il
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino, con riferimento
all’applicazione della diminuente ex art. 442 cod. proc. pen., sia la difesa
dell’imputato, relativamente al diniego delle attenuanti generiche.
2.1 Quanto alla prima delle suddette impugnazioni, nel ricorso proposto dal
PG, si deduce che la decisione del primo giudice di disporre una perizia
psichiatrica, non integrava affatto un “decisivo

revirement istruttorio”, come

affermato dal giudice di appello, ma un’esigenza istruttoria sorta ex novo ed ex
post, ovvero dopo l’esame dì un qualificato consulente tecnico di parte (uno
psichiatra e non già uno psicologo) che aveva sollevato dubbi sull’effettiva
capacità d’intendere dell’Albanese, e che pertanto tale statuizione non poteva
influire negativamente sulla valutazione circa la legittimità del rigetto dell’istanza
di giudizio abbreviato condizionato, ove si consideri che il GIP aveva dovuto
compiere una prognosi “ex ante”, e stabilire soltanto se l’accertamento richiesto,
nel momento della decisione a suo tempo adottata, apparisse ragionevolmente
utile e opportuno; valutazione questa correttamente compiuta dal giudice
investito dall’istanza, che ha adeguatamente motivato il rigetto della richiesta
difensiva con riferimento all’assenza sia di comportamenti dell’imputato indicativi
di una sua incapacità, sia di una pregressa manifestazione di una qualche
patologia dì natura psichica.

cui all’art. 442 cod. proc. pen., in quanto illegittimamente negata dal primo

2.2 Quanto al ricorso del difensore, nello stesso si deduce che
incongruamente il giudice di appello aveva negato il riconoscimento delle
attenuanti generiche, valorizzando soltanto il dato della gravità della condotta
dell’imputato, senza considerare la sua condizione di soggetto emarginato, con
seri problemi di alcool dipendenza, e che l’azione delittuosa, che l’imputato
aveva del tutto rimossa dalla memoria, era da ricollegare alle infondate
propalazioni della vittima che aveva indicato nell’Albanese l’autore di un furto di
una bicicletta.

1. Ritiene il Collegio che l’impugnazione proposta dal Procuratore Generale
presso la Corte di appello di Torino sia infondata e che vada quindi rigettata.
Ed invero, come ripetutamente affermato da questa Corte, anche nella sua
più autorevole composizione (in termini, Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004 – dep.
18/11/2004, Wajib, Rv. 229174), il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato
subordinata dall’imputato all’assunzione di prove integrative, quando deliberato
sull’erroneo presupposto che si tratti di prove non necessarie ai fini della
decisione, inficia la legalità del procedimento di quantificazione della pena da
infliggere qualora si pervenga, in esito al dibattimento, ad una sentenza di
condanna.
Orbene che la richiesta di giudizio abbreviato condizionato avanzata
nell’interesse dell’Albanese sia stata illegittimamente disattesa dal giudice
dell’udienza preliminare, rappresenta una valutazione adeguatamente motivata
dalla Corte territoriale, che per un verso, ha posto in evidenza la compatibilità
dell’espletamento di una perizia psichiatrica con lo svolgimento di un giudizio a
prova contratta, conformemente del resto al consolidato indirizzo di questa Corte
(Sez. 4, n. 20593 del 12/04/2005 – dep. 01/06/2005, Mezzetti, Rv. 232096); per
altro verso ha rimarcato «la ragionevole serietà dello strumento posto a
condizione» in quanto proteso «alla maggiore ponderatezza del giudizio», finalità
alle quali si erano attenuti, del resto, i giudici della Corte d’Assise allorquando
avevano disposto l’incombente; con tale decisione uniformandosi i giudici di
appello, pur senza evocarlo, al principio, pure affermato dalle Sezioni Unite di
questa Corte nella già ricordata decisione Wajib, secondo cui «in tema di giudizio
abbreviato, la prova sollecitata dall’imputato con la richiesta condizionata di
accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale
già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi “necessaria” quando risulta
indispensabile ai finì di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la
deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della “regiudicanda”».
In presenza di un percorso motivazionale, articolato, convincente ed
immune da erronea applicazione della legga penale processuale, i rilievi critici

Considerato in diritto

prospettati nel ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di
appello di Torino, pur basandosi sulla corretta premessa che la valutazione della
fondatezza del rigetto della richiesta da parte del giudice deve essere effettuata
con giudizio “ex ante”, con riferimento alle condizioni probatorie esistenti al
momento della decisione sul rito non dovendosi tenere conto degli accertamenti
e degli elementi emersi successivamente a tale decisione. (Sez. 2, n. 51817 del
06/12/2013 – dep. 30/12/2013, P.G., Stanganelli e altri, Rv. 258116), lungi dal
segnalare effettivi significativi profili di illegittimità della decisione impugnata,

elementi di giudizio da contrapporre a quella effettuata dalla Corte territoriale.
2. Quanto poi all’impugnazione proposta nell’interesse dell’Albanese, reputa
il Collegio che la stessa sia inammissibile, in quanto basata su motivi
manifestamente infondati.
Neppure per ciò che concerne la mancata concessione delle attenuanti
generiche la sentenza impugnata merita infatti censura, essendo state le stesse
negate attribuendo rilievo negativo a significativi elementi rappresentati non
soltanto dall’obiettiva gravità del fatto ma anche dall’accertata pericolosità
dell’imputato quale desumibile dai suoi precedenti penali, che annoveravano
anche una condanna per rapina.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dall’Albanese
consegue la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese
processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma
alla Cassa delle ammende, congruamente determinabile in C 1000,00, nonché
alla refusione delle spese sostenute in questo giudizio dalle parti civili che liquida
– tenuto conto del numero e dell’importanza delle questioni trattate, della
tipologia ed entità delle prestazioni difensive, avuto riguardo alle tariffe forense (
Sez. Un. 14.7.2011, n. 40288) – in favore dello Stato in complessivi C 3000,00
oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica;
dichiara inammissibile il ricorso di Albanese e lo condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende nonché
alla refusione delle spese sostenute in questo giudizio dalle parti civili che liquida i
in favore dello Stato in complessivi C 3000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2014.

non superano la soglia della prospettazione di una nuova e diversa lettura degli

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