Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3403 del 13/11/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3403 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Khandji Khalif Ababacar, n. in Senegal il 08/09/1967;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno in data 11/11/2013;

udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale M. Fraticelli, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della
sentenza per prescrizione;
udite le conclusioni dell’Avv. Anelli in sostituzione del Difensore di fiducia, Avv. V.
Vegliante, che si è riportato ai motivi;

RITENUTO IN FATTO

1. Kandji Khalif Ababacar ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte
d’Appello di Salerno, che, pronunciando assoluzione dal reato di ricettazione, ha
confermato la sentenza del Tribunale di Salerno, sez.dist. di Eboli, di condanna
per il reato di cui all’art. 171 ter, lett. c), della I. n. 633 del 1941 per avere

Data Udienza: 13/11/2014

detenuto per la vendita 231 cd musicali duplicati abusivamente e non
contrassegnati dalla Siae.

2. Con un unico motivo lamenta non avere la Corte, a seguito dell’assoluzione
dal più grave reato di ricettazione, proceduto a rideterminare la pena dando
conto della pena base da cui muovere; deduce inoltre il mancato accertamento,

analisi delle conseguenze della sentenza Schwibbert, anch’essa posta con l’atto
di appello. Lamenta infine che, alla data della pronuncia di appello, i reati residui
erano già estinti per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo rilievo è manifestamente infondato posto che la Corte territoriale,
avendo assolto l’imputato dal reato di ricettazione, una volta venuto meno il
reato più grave, ha irrogato per il residuo reato ex art.171 ter lett. c) cit. la pena
dì mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa, in tal modo, tenuto conto
delle già concesse circostanze attenuanti generiche, avendo mosso, per quanto
concernente la pena detentiva, dal minimo edittale (quella pecuniaria appare
addirittura inferiore) di mesi sei di reclusione.
Pur fondato poi il secondo rilievo, posto che la sentenza, al fine di fondare la
conclusione in ordine alla contraffazione dei supporti, si è in effetti limitata ad
evidenziare l’elevato numero degli stessi ed il fatto che alcuni di essi fossero
tenuti in mano dall’imputato, appare comunque pregiudiziale, e tale da impedire
in ogni caso l’annullamento con rinvio della sentenza per difetto motivazionale, la
maturata prescrizione del reato, puntualmente eccepita con il terzo rilievo, ed
intervenuta, anche tenuto conto della sospensione di mesi otto e giorni nove per
astensione del Difensore all’udienza del 20/07/2006, in data 03/07/2012, ovvero
ancor prima della sentenza impugnata.

4. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato
residuato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

2

chiesto con l’atto d’appello, del contenuto dei supporti in sequestro, e la mancata

i

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per

t

prescrizione.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2014.

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