Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3402 del 13/11/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 3402 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto dalla Società Nng Kft,

nel procedimento nei confronti di Cottone Giovanni, n. a Palermo il 12/07/1957;

avverso la sentenza del Tribunale di Genova in data 01/03/2013;

udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale M. Fraticelli, che ha concluso per l’annullamento con rinvio al giudice
ciae;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia della ricorrente, Avv. R. Castiglioni,
che si è riportato ai motivi depositando conclusioni scritte;

RITENUTO IN FATTO

1. La società NNG KFT ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di
Genova con cui Cottone Giovanni è stato assolto dal reato di cui all’art. 171 bis

Data Udienza: 13/11/2014

della I. n. 633 del 1941 per avere importato circa 30.000 navigatori satellitari
con software di navigazione abusivamente duplicati.

2. Dopo avere premesso sussistere la propria legittimazione ad impugnare la
sentenza in virtù dell’art. 576 c.p.p., con un primo motivo lamenta la violazione
dell’art. 129 c.p.p. avendo il giudice ritenuto che le due distinte condotte

consentita dalla legge. In realtà, ove si fosse fatto luogo all’istruzione
dibattimentale, sarebbe chiaramente emersa la prima delle due ipotesi previste
dall’art. 171 bis della I. n. 633 del 1941; inoltre, nella specie, sarebbe mancato
ogni carattere di evidenza dell’insussistenza del fatto tale da legittimare
l’assoluzione ex art.129 c.p.p..
Con un secondo motivo, di violazione dell’art. 171 bis della I. n. 633 del 1941,
lamenta che i prodotti importati erano tutti contraddistinti dal marchio Sansui, di
cui è titolare la società dell’imputato, essendo quindi evidente che lo stesso,
ordinando i navigatori al cui interno è stato installato il software abusivo, ha
concorso nella illecita duplicazione. Del tutto irrilevante, ai fini della contestata
abusiva duplicazione era, quindi, la condotta di importazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

Premesso che la parte civile è legittimata ad impugnare la sentenza di

assoluzione ex art. 576 c.p.p. anche, come nella specie, per il tramite di ricorso
per saltum, i motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili in quanto entrambi
volti a sostenere l’illegittimità della ritenuta assenza, nella condotta contestata,
di illiceità penale, sono infondati.
A fronte della condotta contestata, caratterizzata, in maniera inequivoca, dalla
condotta di importazione di programmi per elaboratore abusivamente duplicati, il
Tribunale, nel ritenere la stessa non prevista dalla legge come reato, oltre ad
avere esattamente compreso il contenuto dell’addebito, ha fatto invero corretta
applicazione del principio già affermato da questa Corte secondo cui, infatti, il
reato di illecita importazione, distribuzione, vendita, detenzione, concessione in
locazione di programmi per elaboratore ha ad oggetto esclusivamente
programmi contenuti su supporti privi del contrassegno Siae e non anche quelli
abusivamente duplicati (Sez.3, n. 49385 del 22/10/2009, Bazzoli, Rv. 245717).

2

riportate in imputazione dessero vita ad una terza fattispecie, di fatto non

I,

Si è ineccepibilmente spiegato, invero, che la I. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171
bis, comma 1, punisce, da un lato, la abusiva duplicazione, per trame profitto, di
programmi per elaboratore (prima ipotesi di reato) e, dall’altro lato,
l’importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale e
imprenditoriale, concessione in locazione non già di programmi abusivamente
duplicati ma esclusivamente di programmi contenuti in supporti non

elaboratore, ha volutamente utilizzato un criterio diverso da quello scelto per le
opere musicali o audiovisive dal successivo art. 171 ter, comma 1, I. cit., il quale
punisce, da un lato, l’abusiva duplicazione e riproduzione (lett. a e b) e, dall’altro
lato, sia la detenzione per la vendita di opere abusivamente duplicate o
riprodotte (lett. c), sia la detenzione per la vendita di opere prive del
contrassegno Siae (lett. d). Tale diversità di disciplina, si è aggiunto, corrisponde
ad una precisa finalità del legislatore, che ha voluto calibrare le diverse
conseguenze giuridiche della pluralità dei comportamenti ipotizzabili in materia.
Del resto, non potrebbe sicuramente pervenirsi ad una eventuale applicazione
della norma penale ai programmi abusivamente duplicati attraverso una
interpretazione estensiva della disposizione, essendo evidente che il significato
dell’espressione “programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla
Società degli autori ed editori” non può essere dilatato fino a fargli comprendere
anche i programmi abusivamente duplicati; così facendo, infatti,non si
estenderebbe il significato di una norma preesistente, ma si creerebbe una
nuova norma dapprima non esistente. Si opererebbe, in altri termini, una
applicazione analogica della norma dettata per il caso dei supporti privi di
contrassegno Siae al diverso caso dei programmi abusivamente duplicati, in
contrasto con la necessità, sempre ribadita, anche con riguardo
all’interpretazione delle diverse disposizioni della I. 22 aprile 1941, n. 633, di
osservare i principi di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali, sì che
al giudice non è consentito di rimediare ad ipotetiche sviste legislative dilatando
la fattispecie penale al di là del suo contenuto tassativo.
Stando così le cose, dunque, neppure può ritenersi illegittima l’applicazione del
disposto dell’art. 129 c.p.p. chiaramente riferita, per dettato testuale, la cui ratio
è fondata, del resto, su evidenti ragioni di economia processuale, anche alle
ipotesi in cui, come nella specie, il fatto non sia previsto dalla legge come reato.

4. Il ricorso deve dunque essere rigettato con conseguente condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3

contrassegnati dalla Siae. In questo caso il legislatore, per i programmi per

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA