Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3402 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3402 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANFREDI MASSIMO N. IL 15/02/1982
avverso la sentenza n. 1432/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PESARO, del 30/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/10/2013

Considerato che:
Manfredi Massimo ricorre avverso la sentenza, in data 30 ottobre 2012, del GUP del
Tribunale di Pesaro, con cui gli è stata applicata, sull’accordo delle parti ex art. 444 cod. proc.
pen., la pena per il reato di rapina , per il reato di danneggiamento ìe altro, e chiedendone
l’annullamento, si duole della mancata esclusione del reato di danneggiamento , che doveva
ritenersi assorbito nel reato di rapina
“Nel ricorso per cassazione, avverso sentenza che applichi la pena
nella misura patteggiata tra le parti, non e’ ammissibile proporre motivi concernenti la

della pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano, infatti, un negozio di
natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha
accertato la correttezza, non e’ revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato
origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni,
non e’ legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la
congruità della pena, in contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti
processuali sono addivenute”. (cass. pen. sez 3, 27.3.2001, Ciliberti, 219852). La condotta
criminosa del danneggiamento del telefono cellulare ha assunto infatti nell’economia della
rapina un disvalore autonomo rispetto alla sottrazione del denaro.
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalle citate massime, che il Collegio
condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione; peraltro nella sentenza risulta verificata
la insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p.;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in Euro 1500;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.
Roma i 8 ottobre 2013

misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di applicazione

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