Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 340 del 19/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 340 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NEZHA ASTRIT N. IL 04/09/1986
avverso la sentenza n. 55/2013 GIP TRIBUNALE di AREZZO, del
07/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 19/12/2013

Letto il ricorso per cassazione proposto da Nezha Astrit avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata
nei suoi confronti dal gip del tribunale di Arezzo il 7.1.2013 per i reati di furto in abitazione, rapina
impropria e altro;
ritenuto che in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto tra le
parti esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare
sufficientemente motivata, in relazione all’inesistenza delle condizioni per il proscioglimento nel merito,
anche con il semplice richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi
ivi previste (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 34494 del 13/07/2006);
ritenuto che nella sentenza impugnata non solo è contenuta la formale ricognizione del dato normativo di
cui all’art. 129 co 2 c.p.p. ma anche l’indicazione delle principali fonti di prova a carico del ricorrente;
ritenuto che la valutazione di inammissibilità deve investire anche le questioni sulla qualificazione giuridica
del fatto contestato come rapina impropria, in quanto l’applicazione concordata della pena presuppone la
rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti e alla
richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21287 del
25/03/2010 Imputato: Legari e altro; Cass. sez. II, 14 gennaio 2009, n. 5240) e, ciò, senza considerare
l’assoluta genericità delle censure meramente assertive articolate sul punto in ricorso;
ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo
grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di eur 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso n R ma, il 19.12.2013.

In fatto e in diritto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA