Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 340 del 12/07/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 340 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FIUME PATRIZO N. IL 07/09/1982
avverso la sentenza n. 1107/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/05/2011
dato avviso alle parti ;
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI ;

Data Udienza: 12/07/2012

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 11 maggio 2011 la Corte di appello di Napoli, in
riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare dl Tribunale di
Napoli, ha rideterminato in anni tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa
la pena inflitta a Fiume Patrizio per il delitto continuato di detenzione e
porto di una pistola semiautomatica Beretta 92S, calibro 9×19, arma da
essa.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Fiume
tramite il difensore, il quale, con unico motivo, lamenta il vizio di violazione
di legge per l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e, in
particolare, per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO in DIRITTO

Il ricorso, attinente esclusivamente all’entità del trattamento
sanzionatorio, è inammissibile perché, al di là del titolo dato al motivo
proposto, formula censura attinente al merito della causa, non consentita in
questa sede.
La Corte territoriale, peraltro, con motivazione esauriente e coerente, ha
dato ampia ragione delle negate circostanze attenuanti generiche per la
gravità del fatto e lo spessore criminale dell’imputato (sorpreso, armato,
nell’abitazione di Mazzarella Alfonso, personaggio di spicco dell’omonimo
clan camorristico); mentre il calcolo della pena, peraltro ridotta rispetto a
quella di anni quattro di reclusione, irrogata dal primo giudice, è stato
correttamente ancorato alla valutazione dei parametri indicati nell’art. 133
cod. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616, comma
1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

guerra con matricola abrasa, con relativo munizionamento, e ricettazione di

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 12 luglio 2012.

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