Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34 del 26/11/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 34 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CACCIATORE GIOVANNI N. IL 12/01/1966
avverso l’ordinanza n. 963/2014 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
10/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
let4elsentite le conclusioni del PG Dott. O SCAA.

e

A

/W— CL eAcl dit’ (247C/L a/ve>”s1.,

U Lo10.9°\

Uditi difensor Avv.;

lpr1/4…22.

Data Udienza: 26/11/2014

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16.6.2014 il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Palermo applicava la misura della custodia cautelare in
carcere nei confronti di Cacciatore Giovanni, indagato per i seguenti
reati: partecipazione ad associazione di stampo mafioso (capo 57),
concorrenza sleale prevista dall’art.513 bis cod.pen. aggravata dall’art.7
legge n.203 del 1991 (capo 23), tentata estorsione aggravata commessa

Con ordinanza del 10.7.2014 il Tribunale del riesame di Palermo
confermava l’ordinanza cautelare limitatamente ai capi relativi al delitto
associativo e di concorrenza sleale aggravata a norma dell’art.7 legge
n.203 del 1991 ; annullava l’ordinanza con riguardo alla contestazione del
reato di tentata estorsione aggravata.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame il difensore di
Cacciatore Giovanni ricorre per violazione di legge e mancanza di
motivazione, articolando i seguenti motivi:1) il giudice della libertà si è
richiamato acriticamente all’impianto accusatorio del pubblico ministero e
non ha individuato alcun dato probatorio certo, omettendo di delineare
l’eventuale ruolo attivo ricoperto dall’odierno giudicabile, limitandosi, con
la tecnica del “taglia e incolla”, a riportare il contenuto di talune
intercettazioni ambientali intercorse inter alios, prive di valenza
probatoria ai fini del contestato reato associativo; insussistenza di
elementi dai quali dedurre che gli incontri ai quali ha partecipato
l’indagato debbano catalogarsi come “summit” mafiosi, trattandosi di soli
quattro incontri diluiti nel tempo, e dalla lettura degli atti investigativi
non vi è alcun serio elemento per inferire che i suddetti incontri debbano
essere qualificati come riunioni di mafia; nella condotta concretamente
attribuita a Cacciatore non vi è traccia della sussistenza delle circostanze
aggravanti previste dall’art.416 commi 4 e 6 cod.pen.; 2) non
configurabilità della fattispecie prevista dall’art.513 bis cod.pen.,
trattandosi di reato proprio che può essere commesso soltanto da
soggetto avente la qualifica di imprenditore, mentre il ricorrente è un
mero rappresentante di commercio per conto della Leaderbet e perché la
condotta deve consistere in atti di concorrenza con violenza o minaccia
commessi nei confronti di altre aziende operanti nello stesso settore;

per finalità mafiose a norma dell’art.7 legge n.203 del 1991 (capo 44).

omessa motivazione in ordine alla sussistenza della aggravante prevista
dall’art.7 d.l. n.152 del 1991; 3) vizio della motivazione in ordine alla
sussistenza delle esigenze cautelari
Con motivi nuovi depositati il 3.11.2014 ribadisce gli argomenti
dedotti a sostegno del ricorso; allega verbali di dichiarazioni di persona
informata dei fatti quale atto di investigazione difensiva (compiuto dopo
la pronuncia della ordinanza impugnata) e decisioni della giurisprudenza

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
1.11 Tribunale del riesame, ” a titolo esemplificativo”, ha indicato
quali elementi dimostrativi della concorrente sussistenza dei delitti di
partecipazione ad associazione di stampo mafioso e del delitto di illecita
concorrenza con minaccia e violenza ( capi 57 e 23), singole frasi
attribuite al ricorrente, estrapolate da varie conversazioni intercettate,
nonché una conversazione del 13.9.2012 intervenuta tra Fricano
Giuseppe e Di Maio Salvatore; con riferimento al delitto associativo ha
inoltre indicato la partecipazione di Cacciatore Giovanni ad incontri con
altri soggetti coindagati. Atteso che il contenuto dei brani di
conversazione trascritti nel provvedimento impugnato non presenta il
carattere dell’autoevidenza ( né il provvedimento impugnato reca
argomentazioni esplicative) ne deriva la mancanza di un adeguato nesso
logico tra la premessa, costituita dalla mera trascrizione di parti di
conversazione, e la conclusione trattane secondo cui “Cacciatore è
soggetto stabilmente e totalmente a disposizione dell’associazione
mafiosa”, ed ha svolto “attività illecita di imposizione di slot machines e
del sito internet leaderbet nell’interesse di Cosa nostra e della famiglia di
Resuttana diretta da Fricano Giuseppe.”
2.Sussiste il dedotto vizio di mancanza di motivazione con riguardo
alle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame ha ritenuto sufficiente
richiamare la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia
cautelare in carcere prevista dall’art.275 comma 3 cod.proc.pen.,
presunzione applicabile esclusivamente alla fattispecie prevista
dall’art.416 bis cod.pen., posto che, in riferimento al reato fine previsto
dall’art.513 bis cod.pen., ancorché aggravato a norma dell’art.7 della

di legittimità.

legge n.203 del 1991, la presunzione assoluta di adeguatezza della sola
misura della custodia in carcere è venuta meno a seguito della pronuncia
della Corte cost. n.57 del 2013.
3. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio
per nuovo esame al Tribunale di Palermo affinché indichi: quali siano gli
specifici dati probatori integranti i gravi indizi della condotta di
affiliazione e compartecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso di

menzionati incontri con altri coindagati, quali siano gli elementi in base
ai quali detti incontri sono qualificabili quali “summit mafiosi”; quali siano
sono le specifiche risultanze probatorie, integranti i gravi indizi di
attuazione di comportamenti violenti o intimidatori, mediante i quali
C)

l’indagato, in danno di altri soggetti economici concorrenti, ha imposto

c.)
I

l’adozione delle slot machines e del sito di scommesse on line dallo stesso
commercializzati, motivando altresì in ordine alla ricorrenza della

qs,

circostanza aggravante prevista dall’art.7 legge n.203 del 1991; in caso
di ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza circa il concorso nel
delitto previsto dall’art.513 bis cod.pen., indichi quali siano le esigenze
cautelari, afferenti a tale reato, giustificative della misura custodiale
e

o
….

ci.’

adottata.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale
di Palermo.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del
provvedimento al direttore dell’ istituto penitenziario, ai sensi dell’art.94
comma 1 ter norme att. cod.proc.pen.
Così deciso il 26.11.2014.

stampo mafioso descritto al capo 57), indicando altresì, con riferimento ai

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA