Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORRA GIUSEPPE N. IL 22/11/1967
avverso la sentenza n. 39/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del
25/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 5′.2A-A
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Data Udienza: 17/11/2015

Ritenuto in fatto
1. Morra Giuseppe, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data
25.02.2015, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna resa dal
Tribunale di Palermo il 1° febbraio 2013, nei confronti del prevenuto, in ordine al
reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), 2 bis e 7, cod. strada.
Il ricorrente con il primo motivo deduce l’inosservanza di norme processuali,

difensore, nel momento in cui al Morra veniva sottoposto all’alcolblow.
Con il secondo motivo la parte osserva che erroneamente è stata contestata
l’aggravante di aver provocato un sinistro stradale. L’esponente rileva che Morra, in
realtà, è risultato vittima dell’incidente.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce il vizio motivazionale, in riferimento
alle valutazioni espresse in sede di merito, al fine di ritenere accertato lo stato di
ebbrezza sulla base di dati in stomatici.
Considerato in diritto
1. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi
dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’intervenuta causa estintiva del reato per
cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari ad
anni cinque.
Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità,
per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non
deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare
l’intervenuta prescrizione.
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta
instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. maturate,
come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza impugnata (la
sentenza di condanna è stata resa in data 25.02.2015, mentre il termine è
maturato il 23.03.2015, tenuto conto delle intervenute sospensioni).
E’ poi appena il caso di rilevare che risulta superfluo qualsiasi
approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione:
invero, a prescindere dunque dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è
solo il caso di sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato,
non rileva la sussistenza di eventuali nullità (addirittura pur se di ordine generale) o
di vizi di motivazione, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è
incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (cfr.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv. 220511).
2

in riferimento all’omesso avviso al prevenuto, della facoltà di farsi assistere da un

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia
assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle
valutazioni rese dai giudici di merito, in ordine all’affermazione di penale
responsabilità del ricorrente. Come noto, ai fini della eventuale applicazione della
norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della
estraneità ad esso dell’imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e
delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata; e nella

della prova evidente dell’innocenza dell’imputato.
2. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma in data 17 novembre 2015.

sentenza della Corte di Appello, non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi

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