Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34 del 09/12/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 34 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARTINI LAURA n. a Torino il 24.3.1965,
avverso il decreto di archiviazione del Giudice di pace di Pordenone reso nel
procedimento penale RGNR 347/2014 in data 30.9.2015
Visti gli atti, il decreto e il ricorso;
Udita nell’udienza camerale del 9.12.2016 la relazione fatta dal Consigliere
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona di Paola
Filippi, che ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato e
di trasmettere gli atti per l’ulteriore corso

RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 30 settembre 2015 il Giudice di pace di Pordenone ha
accolto

“de plano” la richiesta di archiviazione, presentata dal Pubblico

Ministero, nonostante la persona offesa avesse chiesto, nella querela
presentata, di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione.
Contro il predetto provvedimento la persona offesa, tramite difensore, ha
proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza o l’erronea
applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità,
di inammissibilità o decadenza ai sensi dell’art. 606, I comma, lett. c) c.p.p.,
non essendole stata notificata la richiesta di archiviazione, presentata dal P.M,

Data Udienza: 09/12/2016

nonostante ella avesse dichiarato di volere essere informata, con conseguente
nullità del decreto ex art. 127, comma quinto, c.p.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Come osservato da questa Corte (Sez. 5, n. 9295 del 2.12.2014, Imp. P.O.
in proc. Ugwokoh, Rv 264214; Sez. 5, n. 43751 del 6.11.2008, Imp. P.O. in
proc. Lombardi e altro, Rv 241675), anche nei procedimenti dinanzi al giudice

ne abbia fatto richiesta, comporta la nullità prevista dall’art. 127, comma
quinto, c.p.p.
Nella specie, nonostante la persona offesa avesse dichiarato di volere
essere informata circa l’eventuale archiviazione, il giudice di pace ha emesso
decreto di archiviazione, senza che fosse stata avvisata la persona offesa.
Ciò rende il decreto di archiviazione nullo ai sensi dell’art. 127, comma
quinto, c.p.p., con la conseguenza che esso va annullato senza rinvio e va,
inoltre, disposta la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Pordenone per l’ulteriore corso.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione
degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone per
l’ulteriore corso.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 9 dicembre 2016

di pace l’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa, che

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