Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3399 del 08/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3399 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SOLDO ROCCO N. IL 19/04/1980
avverso la sentenza n. 2093/2011 TRIBUNALE di FOGGIA, del
13/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
Data Udienza: 08/10/2013
Considerato che:
Soldo Rocco ricorre avverso la sentenza, in data 13 gennaio 2012, del Tribunale di
Foggia, con cui, sull’accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena
per il reato di ricettazione;
a sostegno dell’impugnazione l’imputato ha dedotto la nullità della sentenza per
l’insussistenza del reato di cui all’art. 648 c.p.,per l’erroneità della dichiarazione di contumacia,
per la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 c.p., per la mancata
declaratoria dell’intervenuta prescrizione del reato;
escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art.129 cod. proc. pen.,
può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto
se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non
punibilità di cui all’art.129 succitato”. (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071);
“Nel ricorso per cassazione, avverso sentenza che applichi la pena nella misura
patteggiata tra le parti, non e’ ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a
meno che si versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e
l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano, infatti, un negozio di natura
processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la
correttezza, non e’ revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha
aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non e’
legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della
pena, in contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono
addivenute”. (cass. pen. sez 3, 27.3.2001, Ciliberti, 219852).
Inoltre la richiesta di patteggiamento comporta l’accettazione della ritualità degli atti
processuali fino a quel momento compiuti (Cass., sez. Sez. I, 26 maggio 1997„ n. 6520), e la
rinuncia a far valere le proprie eccezioni e difese (Cass., sez. I, 28 giugno 1991, n. 2926),
peraltro, nel caso di specie assolutamente infondate stante anche l’assoluta genericità dei
rifwerinnenti.
Alla luce delel suespsposte considerazioni va dichiarata inammissibile l’impugnazione;
peraltro nella sentenza risulta verificata la insussistenza di elementi che importi decisioni ex
art. 129 c.p.p.;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in Euro 1500;
“La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti,
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, ottobre 2013