Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3398 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3398 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MEOMARTINI DAVIDE N. IL 04/05/1947
avverso la sentenza n. 1373/2009 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 25/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/10/2013

Considerato che:
Meomartini Davide ricorre avverso la sentenza, in data 25 giugno
2012, della Corte d’appello di Catanzaro, con cui è stata confermata la
condanna per il reato di ricettazione, e, chiedendone l’annullamento,
osserva che, è carente la motivazione in relazione alla ritenuta
sussistenza di elementi in base ai quali affermare la sua responsabilità;
il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581,
lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle

illogicità, visto il riferimento ai precedenti penali del ricorrente per
negare la concessione delle attenuanti generiche;
questa corte ha stabilito che

– La

mancanza

nell’atto

di

impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen.
– compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre,
quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere
una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità”. (Cass.
pen., sez l, 22.4.97, Pace, 207648).
In ogni caso nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni
di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice
d’appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame
degli argomenti difensivi attualmente riproposti, visto il riferimento
alla chiara identificabilità della provenienza delittuosa del titolo, in
base anche alle dichiarazioni della persona offesa e alla documentazione
di supporto acquisita, oltre le consulenze esperite per conto delo p.m. e
dello stresso imputato;
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai
principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come
nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina,
214794);
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Eur
1000;

motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate da

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa
delle ammende.
2013

Roma, 8 otto

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