Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33977 del 15/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33977 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CONCUTELLI PIERLUIGI N. IL 03/06/1944
avverso la sentenza n. 7305/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
05/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 15/05/2014
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13.1.2012 il Tribunale di Roma dichiarava Concutelli
Pierluigi colpevole del reato previsto dall’art.4 legge n.110 del 1975 (porto
ingiustificato di un coltello a serramanico) condannandolo alla pena di mesi 6 di
arresto ed euro 100 di ammenda.
Con sentenza del 5.4.2013 la Corte di appello di Roma confermava la
decisione del Tribunale.
Avverso la sentenza il difensore dell’imputato ricorre deducendo violazione
motivi: la sentenza merita censura per non aver riconosciuto la scriminante
prevista dalla norma;mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza
dell’elemento psicologico del reato; erroneo diniego dell’attenuante del fatto di
lieve entità e delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con motivazione immune da vizi logici il giudice di merito ha ritenuto
posticce e non credibili le ragioni addotte dall’imputato per giustificare il porto
del coltello a serramanico rinvenuto all’interno dell’autovettura; ha rigettato la
richiesta di concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità prevista dall’art.4
comma 3 legge n.110 del 1975 ritenendola applicabile ai soli oggetti atti ad
offendere, ed ha rigettato la richiesta di riconoscimento delle attenuanti
generiche in ragioni delle circostanze in cui il reato è stato commesso ( durante
la semilibertà) e per la estrema gravità dei precedenti penali dell’imputato.
I motivi di ricorso sono inammissibili per manifesta infondatezza e perché
non svolgono censure di legittimità ma richiedono una rivalutazione dei fatti non
ammessa in questa sede.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille_
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 15.5.2014.
di legge, mancanza ed illogicità della motivazione, e formulando i seguenti