Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3397 del 08/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 3397 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GANCI NUNZIO N. IL 10/07/1963
avverso la sentenza n. 1873/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 29/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/10/2013

e

Considerato che:
Ganci Nunzio ricorre avverso la sentenza, in data 29 ottobre 2012,
della Corte d’appello di Palermo, con cui è stata confermata la condanna
per il reato di ricettazione, e, chiedendone l’annullamento, osserva che,
è carente la motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di
elementi in base ai quali affermare la sua responsabilità e ad escludere
la configurazione del fatto ai sensi dell’art. 712 c.p., della
concessione dell’attenuante di cui all’art. 648 cpv. c.p., e la

il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581,
lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle
motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate da
illogicità, visto il riferimento ai precedenti penali del ricorrente per
negare la concessione delle attenuanti generiche;
questa corte ha stabilito che “La

mancanza

nell’atto

di

impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen.
– compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre,
quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere
una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità”. (Cass.
pen., sez l, 22.4.97, Pace, 207648).
In ogni caso nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni
di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice
d’appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame
degli argomenti difensivi attualmente riproposti, visto il riferimento
alla chiara identificabilità della provenienza delittuosa del mezzo.
All’insussistenza degli elementi per applicare l’attenuante invocata e
per escludere la recidiva contestata.;
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai
principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come
nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina,
214794);
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profil

insussistenza della recidiva ai sensi dell’art. 99. c. 5 c.p.;

di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro
1000;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa
delle ammende.

Roma, 8 otto r 2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA