Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33968 del 15/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33968 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAVIERI JOY N. IL 04/05/1984
avverso la sentenza n. 497/2013 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
12/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 15/05/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 1.3.2013 il Tribunale di Terni dichiarava Lavieri Joy
colpevole del reato previsto dall’art.75 comma 2 d.lgs. n.159 del 2011 perché,
essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, violava ripetutamente la
prescrizione di non rincasare oltre le ore 22.00; per l’effetto lo condannava alla
pena di anni uno di reclusione.
Con sentenza del 12.7.2013 la Corte di appello di Perugia confermava la

Avverso la sentenza del giudice di appello il difensore ricorre per i seguenti
motivi: violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in punto di
mancata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La Corte di appello ha ritenuto ostativo alla concessione delle attenuanti
generiche il fatto che l’imputato sia gravato da plurimi precedenti penali pefreati
in materia di stupefacenti e per reati contro il patrimonio.
La motivazione è giuridicamente corretta e priva di vizi logici.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille —
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al pagamento

delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 15.5.2014.

decisione del Tribunale.

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