Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33965 del 15/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33965 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NARDELLI ROCCO N. IL 29/09/1967
avverso la sentenza n. 866/2011 CORTE APPELLO di L ‘AQUILA, del
17/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 15/05/2014
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12.7.2010 il Tribunale di Pescara dichiarava Nardelli
Rocco colpevole del reato previsto dall’art.9 comma 1 legge n.1423 del 1956 e
lo condannava alla pena di mesi sei di arresto.
Con sentenza del 17.10.2012 la Corte di appello di l’Aquila confermava la
decisione del giudice di primo grado.
Avverso la sentenza del giudice di appello il difensore ricorre per i seguenti
motivi: erronea applicazione dell’art.133 cod.pen. al fine di graduazione della
attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La Corte di appello ha ritenuto corretta la commisurazione della pena
effettuata dal giudice di primo grado a norma dell’art.133 cod.pen. in
considerazione delle modalità del fatto, dei numerosi precedenti penali
dell’imputato e dei procedimenti penali pendenti a suo carico; ha ritenuto
ostativi alla concessione delle attenuanti generiche gli svariati precedenti penali
da cui il medesimo imputato è gravato.
La motivazione non è mancante ed è giuridicamente corretta.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille»
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 15.5.2014.
pena e violazione di legge sotto il profilo della mancata applicazione delle