Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33963 del 15/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33963 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRAGAPANE SALVATORE N. IL 19/06/1956
avverso la sentenza n. 29/2012 CORTE ASSISE APPELLO di
PALERMO, del 21/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 15/05/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10.11.2011 il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Palermo dichiarava Fragapane Salvatore colpevole dei delitti
ascrittigli ai capi A (omicidio volontario aggravato di Panarisi Giovanni e Randisi
Giuseppe), C (omicidio volontario aggravato di Panarisi Filippo), D(omicidio
volontario aggravato di Sambito Vincenzo), E( omicidio volontario aggravato di
Gentile Amedeo), F (omicidio volontario aggravato di Barba Giuseppe ); per
l’effetto, lo condannava alla pena dell’ergastolo.

dichiarava inammissibile il ricorso per mancanza del requisito di specificità dei
motivi.
Avverso la sentenza il difensore ricorre per violazione di legge e manifesta
illogicità della motivazione, poiché a fronte delle motivazioni rese dal Giudice
dell’udienza preliminare, la difesa aveva lamentato che la responsabilità di
Fragapane fosse stata desunta sulitla scorta del ruolo gerarchico ricoperto
dall’imputato , cioè attrabverso una distorrta applicazione dell’art.192 comma 3
cod. proc. pen. .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La Corte di assise di appello, dopo avere illustrato tutte le prove dichiarative
e gli elementi di riscontro sussistenti a carico del ricorrente per ciascun episodio
criminoso a lui imputato, ha rilevato che l’appello dell’imputato constava di una
generica illustrazione dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per
ritenere attendibili le dichiarazioni eteroaccusatorie dei collaboratori di giustizia,
connotata da ” formulazione generica astrattamente adattabile a qualsiasi
fattispecie”, in violazione del requisito di specificità dei motivi di impugnazione,
che obbliga ad “indicare in modo chiaro e preciso gli elementi che sono alla base
delle censure medesime, in modo da consentire al giudice di appello di
individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato”.
La motivazione svolta dal giudice di appello è giuridicamente corretta ed
aderente al contenuto dell’atto di appello, che si risolve in astratte considerazioni
giuridiche prive di ogni concreto riferimento alle valutazioni probatorie poste dal
giudice di merito a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille —
P.Q.M.

1

Con sentenza del 21.3.2013 la Corte di assise di appello di Palermo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al pagamento

delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 15.5.2014.

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